ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02680

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 125 del 26/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: SCOTTO ARTURO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 26/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PILOZZI NAZZARENO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/11/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER L'INTEGRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER L'INTEGRAZIONE delegato in data 26/11/2013
Stato iter:
21/12/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/12/2013
KYENGE CECILE MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (MINISTERO PER L'INTEGRAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 21/12/2013

CONCLUSO IL 21/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02680
presentato da
SCOTTO Arturo
testo di
Martedì 26 novembre 2013, seduta n. 125

   SCOTTO e PILOZZI. — Al Ministro per l'integrazione. — Per sapere – premesso che:
   quattro ragazzi di origine straniera, ma cresciuti in Italia, hanno presentato ricorso contro il bando di concorso del servizio civile 2013, a cui non potevano partecipare perché non cittadini italiani;
   l'ordinanza della sezione lavoro del tribunale ordinario di Milano n. 14219/2013 ha affermato che il termine «cittadino» va costituzionalmente interpretato e si riferisce a colui che fa stabilmente parte della comunità italiana, e che il servizio civile è un'attività finalizzata a scopi ulteriori rispetto alla difesa della Patria, venuti meno i presupposti della sua equiparazione come prestazione sostitutiva svolta dagli obiettori di coscienza da quando non risulta più obbligatorio il servizio militare;
   per questi motivi le persone che possono partecipare al bando perseguendo principi di solidarietà e cooperazione a livello nazionale ed internazionale non possono essere i soli cittadini italiani, e di conseguenza il tribunale di Milano ha dato ragione ai ricorrenti;
   il giudice ha ordinato all'ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di riaprire per ulteriori dieci giorni il termine per l'accesso al bando, a partire dalla data di comunicazione dell'ordinanza, ovvero il 19 novembre 2013;
   già nell'edizione 2012 un tribunale milanese aveva bocciato il requisito della cittadinanza, ma allora la decisione del giudice era arrivata a gennaio, quando le selezioni erano già state ultimate;
   in tale occasione l'unico effetto prodotto dalla decisione del giudice era stato quello di bloccare tutti i progetti, e per farli ripartire il ricorrente (un giovane ragazzo pachistano) aveva accettato la sospensione dell'esecutività della sentenza;
   nonostante le promesse di politici ed istituzioni il bando 2013, uscito il 4 ottobre, aveva ribadito l'illegittimo sbarramento;
   i fatti narrati sono riportati, tra gli altri, dall'articolo pubblicato dall'edizione on line milanese de Il Corriere della Sera il 20 novembre 2013 ed intitolato «La battaglia (vinta) di Naoual e Maryana per il servizio civile» –:
   se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
   quali misure siano già state prese in merito;
   quali iniziative si intendano intraprendere per garantire che nelle prossime edizioni del bando di concorso per il servizio civile non venga riproposto l'illegittimo requisito della cittadinanza italiana. (4-02680)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Sabato 21 dicembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 143
4-02680
presentata da
SCOTTO Arturo

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame, l'interrogante pone una serie di quesiti in merito al Servizio civile nazionale.
  Considero il Servizio civile nazionale un bene prezioso per tutta la collettività e un positivo strumento di integrazione e solidarietà che permette a tanti giovani di sviluppare un profondo senso civico.
  Consapevole di tale importanza, mi sono impegnata per permettere l'avvio dei volontari con la pubblicazione dei bandi per il 2013 e per reperire nuove risorse.
  Tuttavia, con l'ordinanza n. 14219 del 18 novembre 2013 il tribunale di Milano ha disposto la modifica del bando di selezione dei volontari nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana per l'accesso al Servizio civile nazionale.
  Ricordo che la problematica riguardante l'ammissione degli stranieri al Servizio civile nazionale è già stata oggetto di due contenziosi alla fine del 2011 presso i tribunali ordinari di Brescia e di Milano, con i quali è stato denunciato il comportamento discriminatorio dell'amministrazione perché prescriveva la cittadinanza italiana quale requisito di ammissione alla selezione, secondo quanto previsto dalla normativa tuttora vigente (articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77).
  I due contenziosi hanno avuto sviluppi processuali opposti. In particolare, il tribunale di Brescia, con sentenza depositata il 9 maggio 2012, ha rigettato il ricorso, ritenendo ragionevole la differenziazione tra cittadini e stranieri perché coerente con l'ordinamento nel suo complesso e, soprattutto, con i principi costituzionali.
  Tale orientamento è stato confermato dalla Corte di appello di Brescia con decisione del 21 ottobre 2013.
  Diversamente il tribunale di Milano (ordinanza del 12 gennaio 2012), e successivamente la Corte di appello (decisione n. 2183 del 2012), hanno dichiarato il carattere discriminatorio del bando.
  Contro la decisione della Corte di appello di Milano l'amministrazione ha proposto ricorso innanzi alla Corte di cassazione.
  Considerata la rilevanza della problematica e in attesa della definizione del giudizio in Cassazione, il Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale, prima dell'adozione dei bandi per il 2013, ha ritenuto quindi opportuno interessare l'Avvocatura generale dello Stato in ordine agli adempimenti da porre in essere.
  Infatti da un lato, l'ammissione degli stranieri alle selezioni imposta dalla decisione della Corte di appello di Milano avrebbe concretizzato una palese violazione della normativa vigente, dall'altro la previsione del requisito della cittadinanza italiana per partecipare alle selezioni, avrebbe potuto essere interpretata come una mancata osservanza della pronuncia del giudice del lavoro.
  L'Avvocatura dello Stato, con i pareri resi il 24 luglio 2012 e il 26 settembre 2013, si è espressa in favore della riserva ai soli cittadini italiani, secondo quanto previsto dalla attuale normativa, considerandola non in contrasto con i principi comunitari e coerente con quelli affermati dalla Corte costituzionale (sentenze n. 228 del 2004 e n. 431 del 2005).
  L'Avvocatura ha inoltre affermato che la decisione della Corte d'appello di Milano era circoscritta al bando 2011, non avendo il giudice disposto nella decisione l'inserimento di una clausola di ammissione degli stranieri nei bandi futuri.
  Ciò premesso sono stati emanati nel 2013 due bandi straordinari e, da ultimo, il bando ordinario del 4 ottobre 2013 che ha mantenuto il requisito della cittadinanza italiana per la partecipazione al Servizio civile nazionale.
  Quest'ultimo bando è stato oggetto di un ulteriore contenzioso, provvisoriamente deciso con l'ordinanza n. 14219 del 18 novembre 2013, per garantire la parità di accesso alle selezioni dei volontari anche ai cittadini comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.
  Al riguardo si fa presente che, a seguito della notifica dell'ordinanza avvenuta il 25 novembre 2013, l'amministrazione ha chiesto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di proporre appello, in quanto il giudice ha formulato una accezione ampia del termine «cittadino» da intendersi riferito al soggetto che appartiene stabilmente e regolarmente alla comunità italiana. Ciò attraverso una interpretazione estensiva dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 77 del 2002, la cui legittimità è già al vaglio della Corte di cassazione nel giudizio instaurato avverso la sentenza n. 2183 del 2012 della Corte di appello di Milano.
  Contestualmente l'amministrazione, tenuta a dare comunque esecuzione all'ordinanza, ha chiesto la collaborazione dell'Avvocatura generale riscontrando obiettive difficoltà ad ottemperare all'ordinanza del giudice di Milano.
  Infatti l'Autorità giudiziaria non ha fornito elementi sufficienti ad individuare correttamente la categoria dei soggetti destinatari della decisione, né ha tenuto conto delle criticità derivanti dall'apertura agli stranieri in relazione ai requisiti per la selezione (come ad esempio, la conoscenza della lingua italiana o la valutazione dei titoli di studio conseguiti all'estero che comporta l'attribuzione di un punteggio rilevante nel giudizio complessivo).
  L'Avvocatura generale ha fornito elementi utili a dirimere i dubbi dell'amministrazione; pertanto il Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale il 4 dicembre provveduto a riaprire fino al 16 dicembre i termini dei bandi (nazionale e delle regioni e province autonome).
  Questa riapertura consentirà ai cittadini dell'Unione europea, ai familiari dei cittadini dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di permesso di soggiorno per asilo e ai titolari di permesso per protezione sussidiaria di presentare le domande per la partecipazione a progetti di volontariato in Italia e all'estero.
  Questo elenco deriva dalle sole ipotesi possibili in base alle attuali leggi sull'immigrazione e l'asilo.
  Si è dovuto ricorrere a tali specificazioni per superare la generica indicazione del tribunale di Milano, con riserva dell'esito del relativo giudizio di appello.
  Pertanto anche la valutazione delle domande di partecipazione alla selezione sarà necessariamente effettuata con riserva.
  Ritengo quindi che il Governo abbia posto in essere tutte le possibili misure per affrontare questa problematica urgente e controversa.
  Al riguardo è bene tener presente anche che l'orientamento della giurisprudenza non è univoco e si è in attesa delle decisioni della Corte di cassazione.
  In tale ottica, sarebbe opportuna una riflessione sul sistema del Servizio civile nazionale ad iniziare dal collegamento con l'obiezione di coscienza e la sospensione della leva obbligatoria e un approfondito esame in sede parlamentare della riforma complessiva del Servizio civile nazionale.

Il Ministro per l'integrazioneCécile Kyenge.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

servizio civile