ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02633

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 123 del 21/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: FEDI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/11/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI delegato in data 21/11/2013
Stato iter:
07/02/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/02/2014
DASSU' MARTA VICE MINISTRO - (AFFARI ESTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/02/2014

CONCLUSO IL 07/02/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02633
presentato da
FEDI Marco
testo di
Giovedì 21 novembre 2013, seduta n. 123

   FEDI. — Al Ministro degli affari esteri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   le retribuzioni del personale a contratto locale, impiegato dal Ministero degli affari esteri presso la rete diplomatico-consolare italiana in Marocco, sono soggette alla legislazione italiana ed a norme previste dalle convenzioni bilaterali in vigore tra Italia e Marocco;
   il personale a contratto locale impiegato presso ambasciata, consolato e istituto italiano di cultura, pertanto, è sottoposto al regime fiscale previsto dalla convenzione in vigore con il Marocco ed alla ritenuta fiscale operata alla fonte secondo le percentuali previste dalla normativa in vigore;
   l'articolo 19 della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972 con protocollo aggiuntivo firmato il 28 maggio 1979, e resa esecutiva in Italia con legge 5 agosto 1981, n. 504, prevede che:
  «1. Le remunerazioni pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione amministrativa, da un suo ente locale o da una persona giuridica di diritto pubblico, ad una persona fisica residente dell'altro Stato contraente in corrispettivo di servizi resi, sono imponibili nel primo Stato. Tali remunerazioni sono esonerate da imposizione nell'altro Stato quando il beneficiario possieda la nazionalità del primo Stato, senza contemporaneamente possedere la nazionalità dell'altro Stato»;
   l'articolo 21 della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972 con protocollo aggiuntivo firmato il 28 maggio 1979, e resa esecutiva in Italia con legge 5 agosto 1981, n. 504, prevede che:
  «1. Nel caso dei residenti nel Marocco, la doppia imposizione viene eliminata nel modo seguente:
    a) allorché un residente del Marocco ritrae redditi, diversi da quelli considerati negli articoli 10, 11 e 12, che sono imponibili in Italia in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, il Marocco esenta dall'imposizione detti redditi, ma può, per calcolare le sue imposte sugli altri redditi di detto residente, applicare l'aliquota d'imposta che sarebbe stata applicata se i redditi in questione non fossero stati esentati»;
   al personale a contratto in servizio in Marocco si applicano quindi le norme dell'accordo Italia-Marocco per evitare le doppie imposizioni fiscali;
   esiste quindi un obbligo da parte della amministrazione degli affari esteri nella applicazione puntuale di tali norme;
   le autorità fiscali del Marocco avrebbero chiesto agli interessati a quanto risulta all'interrogante, con varie modalità, di pagare quanto dovuto sulle retribuzioni e risultano imminenti azioni esecutive nei confronti dei dipendenti, ai quali sarebbero stati congelati i conti correnti bancari personali;
   il Ministero degli affari esteri, quale datore di lavoro, assolve il compito e la responsabilità di sostituto d'imposta, dovendo operare, in forza di disposizione normative, le ritenute previste per legge;
   il dipartimento delle finanze del Marocco avrebbe, a quanto risulta all'interrogante, avviato una serie di accertamenti fiscali a cui hanno fatto seguito ingiunzioni di pagamento nei confronti del personale a contratto –:
   quali urgenti misure si intendano adottare per garantire che non vi siano indebiti prelievi fiscali a danno dei lavoratori a contratto presso la rete diplomatico-consolare e degli istituti italiani di cultura in Marocco;
   se non si ritenga indispensabile acquisire informazioni su accordi, procedure e specifiche regolamentazioni in vigore tra Marocco e rappresentanze diplomatico-consolari di altri Paesi dell'Unione europea;
   se non si ritenga indispensabile verificare la precisa e puntuale applicazione delle norme anche in relazione alle ritenute fiscali già versate all'erario italiano;
   quali iniziative si adotteranno per garantire in futuro la piena applicazione delle norme della convenzione fiscale in vigore tra Italia e Marocco garantendo i diritti del personale a contratto anche nei confronti delle autorità locali. (4-02633)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 7 febbraio 2014
nell'allegato B della seduta n. 169
4-02633
presentata da
FEDI Marco

  Risposta. — In Marocco prestano servizio complessivamente 24 impiegati a contratto assoggettati a ritenute alla fonte dell'erario italiano, in applicazione dell'articolo 19 della convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. La convenzione riconosce la potestà impositiva esclusiva all'Italia unicamente nel caso di personale a contratto in possesso della sola cittadinanza italiana. Nel caso di doppi cittadini, di cittadini marocchini e cittadini in possesso di terza cittadinanza, la convenzione rimanda ad un criterio impositivo concorrente, riconoscendo ad entrambi gli Stati il diritto a prelevare le imposte e demandando al meccanismo di cui all'articolo 21 della convenzione la soluzione di casi di doppia imposizione.
  A seguito della decisione assunta nel 2012 dalle autorità marocchine di assoggettare fiscalmente in via esclusiva le retribuzioni del personale a contratto di cittadinanza marocchina, esigendo dal personale il pagamento delle imposte e degli arretrati relativi agli ultimi 5 anni ed escludendo l'applicazione dei meccanismi di compensazione previsti dall'articolo 21 della convenzione, questa Amministrazione ha interessato il dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia che, il 18 novembre 2013, ha chiesto formalmente alle autorità marocchine l'avvio di una procedura amichevole per giungere ad un'interpretazione condivisa del testo convenzionale. Contestualmente, l'ambasciata d'Italia a Rabat sta esercitando i suoi buoni uffici al fine di ottenere la riduzione o la dilazione dei debiti pregressi.
  Occorre sottolineare che gli obblighi fiscali dei dipendenti nei confronti delle autorità marocchine hanno natura personale e la normativa locale non prevede per il datore di lavoro l'obbligo di fungere da sostituto d'imposta. I contratti d'impiego del personale di più recente assunzione recano infatti una precisa clausola che ricorda come l'assoggettamento al regime fiscale italiano non esoneri l'interessato dagli obblighi nei confronti del fisco locale.
  In merito alla possibilità suggerita dall'interrogante di compiere un'indagine presso le altre rappresentanze diplomatiche, si fa presente come tale strada sia già stata percorsa sebbene gli esiti siano stati alquanto incerti. Prima dell'Italia, altri Paesi come Francia, Stati Uniti, Germania e Spagna hanno incontrato difficoltà nell'applicazione della convenzione ed ognuno di essi ha optato per una soluzione concordata con le autorità del Marocco. Vale la pena osservare come non tutte le convenzioni sulla doppia imposizione sono uguali e casi specifici riguardanti altri Stati potrebbero essere difficilmente paragonabili a quello italiano.
  In conclusione, atteso che esiste un obbligo per gli impiegati a contratto di cittadinanza marocchina o doppia cittadinanza di onorare i propri debiti col fisco locale, questa Amministrazione si impegna a seguire costantemente il negoziato tra il Ministero dell'economia e le autorità marocchine, favorendo il raggiungimento di una soluzione il più possibile indolore per il nostro personale.
  Sono altresì allo studio ulteriori misure, laddove le autorità marocchine non dimostrassero disponibilità a raggiungere un accordo soddisfacente.
Il Viceministro degli affari esteriMarta Dassù.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

personale a contratto

contratto di lavoro

Marocco

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doppia imposizione

contratto di prestazione di servizi

convenzione fiscale

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