ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02617

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 123 del 21/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 21/11/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 21/11/2013
Stato iter:
04/02/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/02/2014
BUBBICO FILIPPO VICE MINISTRO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/02/2014

CONCLUSO IL 04/02/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02617
presentato da
CATANOSO Basilio
testo di
Giovedì 21 novembre 2013, seduta n. 123

   CATANOSO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   situazione del personale della polizia di Stato, composto da circa 94 mila unità, vede la presenza di circa 65 mila tra agenti ed assistenti, ed il resto suddiviso tra ispettori e sovrintendenti e il ruolo dei funzionari direttivi (capo della polizia compreso);
   come si potrà ben evidenziare, la stragrande maggioranza del personale rientra nella categoria della «truppa» a voler usare un termine mutuato dalle caserme. In questo momento vi sono, però, tuttora vigenti ed utilizzabili ben due graduatorie definitive ed una terza in via di pubblicazione per Vice sovrintendenti in cui rientrerebbero circa 8 mila poliziotti al netto di doppie/triple idoneità e fisiologiche rinunce;
   il decreto legge n. 227 del 2012 ha autorizzato l'amministrazione ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per la copertura dei posti relativi a detta qualifica e a detta delle maggiori organizzazioni sindacali fra le quali gli «Autonomi di Polizia» e del «comitato tutti sovrintendenti», l'unico ostacolo allo scorrimento era rappresentato da una speciale disciplina normativa (decreto legislativo n. 53 del 2001) che imponeva concorsi a cadenza annuale. Ma oggi alla luce del nuovo decreto questo vincolo non si pone più, ragion per cui non esiste più alcun motivo ostativo allo scorrimento delle graduatorie;
   nel caso in cui l'amministrazione volesse procedere ugualmente a bandire il concorso questa sarebbe soggetta ad uno stringente obbligo di motivazione derivante dalle nuove recenti dottrine che pongono dei nuovi principi giuridici di massima stabiliti in via definitiva dall'adunanza plenaria (Consiglio Stato sentenza 28 luglio 2011, n. 14);
   pur apprezzando il fatto che l'amministrazione dell'interno abbia riconosciuto una grave situazione dovuta ad uno squilibrio di organico pauroso di 8.000 unità nel ruolo dei sovrintendenti, classificandola come non più prorogabile e che questa si stia impegnando a fondo per risolverla, non vuol dire che le soluzioni proposte siano le migliori applicabili sia in termini di tempi per la loro realizzazione che per il punto di vista del costo da sostenere a carico del bilancio dello Stato;
   l'idea di recuperare con concorsi plurimi semplificati i 18 concorsi mancanti, oltre ad essere una scelta eticamente scorretta che promuoverebbe dei dipendenti sulla base di regole diverse da quelle prestabilite e condivise da tutti, darebbe il via a modalità concorsuali che non garantirebbero un'adeguata trasparenza ed imparzialità;
   stante la volontà di coprire i posti vacanti e risolvere la questione attraverso «procedure di emergenza» di carattere «straordinario» previsti dal decreto in questione si è certi che l'amministrazione dell'interno converrà che il principio dell'efficienza amministrativa della pubblica amministrazione implica il raggiungimento degli obiettivi con il minor impiego di tempo e il minor impiego di risorse, attraverso scelte responsabili e lungimiranti finalizzate al solo e unico dallo scopo di perseguire l'interesse pubblico generale;
   a giudizio dell'interrogante, la soluzione di procedere all'indizione di nuovi concorsi senza dare luogo prima ad un semplice e coerente scorrimento delle graduatorie, appare essere una soluzione irresponsabile e inopportuna, prima ancora che giuridicamente illegittima alla luce della nuova dottrina giuridica sopra specificata;
   in presenza di circa 8.000 idonei, con anzianità media di 18 anni di servizio, che potrebbero essere avviati facilmente e senza alcun ulteriore aggravio economico al corso di formazione, per essere impiegati su strada in pochi mesi, continuare a percorrere la strada dei concorsi cosiddetti «semplificati», con i tempi e i rischi che questi potrebbero comportare, si palesa come una scelta miope e senza senso;
   appare a dir poco discutibile ritenere che 8.000 idonei, frutto di leggi, regole e criteri preesistenti condivisi da tutti, per i quali sono già stati spesi milioni di euro, poliziotti inseriti in graduatorie ufficiali le quali producono effetti giuridici tutelati da norme di rango legislativo a portata generale, possano venire sacrificati per dare spazio ad ulteriori concorsi che produrrebbero altrettanti poliziotti idonei con un grado di preparazione inferiore oltretutto sulla base di regole non altrettanto condivise e accettate da tutti;
   questo non potrebbe che generare solo iniquità, malcontento e demotivazione tra il personale. Questi «pseudo-concorsi» non servirebbero a produrre elementi professionalmente più preparati, visto che verrebbe abolita completamente la prova d'esame scritta;
   una corretta ed equa valutazione del «merito» e della «preparazione professionale», infatti, presuppone il contemperamento di due elementi fondamentali inscindibili essendo un risultato che scaturisce da un giudizio ponderato ed equilibrato basato certamente sull'anzianità, sull'esperienza operativa e sui titoli di servizio ottenuti ma anche e soprattutto sulle conoscenze teorico-giuridiche del dipendente. Sono fattori ineludibili che vivono in simbiosi e che non possono fare a meno l'uno dell'altro;
   togliendo uno di questi due elementi verrebbe a mancare un dato oggettivo essenziale per una corretta e meritocratica valutazione professionale del dipendente;
   queste maxi-procedure concorsuali comporterebbero tra l'altro un abissale allungamento dei tempi, visto l'immenso e difficilissimo lavoro di selezione di titoli che dovrebbe realizzarsi a priori, attraverso un preventivo conteggio dei titoli per 65.000 operatori di polizia, aggiornando anno per anno dal 2004 fino al 2012 i titoli di ognuno di questi. Un lavoro immane che nella migliore delle ipotesi avrebbe termine non prima di 5 anni e con esiti incerti, con tempi di attuazione biblici per una grave emergenza come questa, che dovrebbe essere sanata entro l'anno 2013 e al massimo entro il 2014;
   la modalità dei concorsi «per soli titoli» ridurrebbe di fatto drasticamente il campo della trasparenza, con il rischio di dare origine a clientelismi di ogni sorta e a contenziosi di ogni genere;
   il «sacrificio» di questi idonei non servirebbe nemmeno a produrre personale più giovane e motivato visto che i concorsi per titoli avvantaggerebbero inesorabilmente il personale più anziano che è anche il meno motivato e il meno produttivo in termini di presenze e di disponibilità, con il risultato che queste elefantiache procedure concorsuali non garantiranno nel tempo adeguati livelli di efficienza con un conseguente assottigliamento di servizi essenziali per il cittadino, il tutto a danno dell'amministrazione e, soprattutto, della collettività;
   l'interrogante ritiene che questo giudizio sia equidistante dagli interessi di parte, un giudizio formatosi su elementi oggettivi di fatto e di diritto. Un giudizio basato sulla logica e sulla razionalità che nasce dal senso di responsabilità e dalla conoscenza approfondita delle problematiche;
   se lo scorrimento fosse stato un provvedimento giuridicamente scorretto, dispendioso come inopportuno o insensato, non lo si sarebbe mai proposto anche in presenza di interessi legittimi;
   lo «scorrimento delle graduatorie» è la procedura più economica e più rapida. Il provvedimento obbiettivamente più opportuno e risolutivo, il più economico per eccellenza, che ogni pubblica amministrazione è solita adottare in via discrezionale quando pienamente e abbondantemente giustificata, tanto più che oggi c’è un decreto-legge che permette di coprire i posti attraverso procedure semplificate;
   lo scorrimento delle graduatorie è un istituto giuridico riconosciuto da tutti gli ordinamenti dello Stato e non esiste alcuna ragione valida perché non possa essere riconosciuto anche in questo caso –:
   quali iniziative di competenza abbia intenzione di adottare il ministro interrogato per risolvere le problematiche esposte in premessa. (4-02617)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 4 febbraio 2014
nell'allegato B della seduta n. 166
4-02617
presentata da
CATANOSO Basilio

  Risposta.   Con l'interrogazione in esame, nel porre all'attenzione del Governo la questione relativa al regolamento per l'accesso alla qualifica iniziale dei vice sovrintendenti della Polizia di Stato, si chiede che l'amministrazione ricorra, ai fini dell'attribuzione di tale qualifica, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi precedentemente svolti.
  A tale proposito va ricordato che, il Consiglio di Stato ha formulato alcune osservazioni in merito allo schema di decreto recante la modifica del suddetto regolamento. Tale schema è stato predisposto sulla base del decreto legge n. 227 del 2012 che autorizza, in deroga, l'attivazione di «procedure e modalità semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente».
  L'iniziativa normativa intende realizzare un sistema concorsuale per soli titoli, in luogo del ben più complesso e oneroso sistema ordinario che prevede invece l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti mediante il ricorso a due distinte procedure concorsuali interne: per titoli e per titoli ed esame scritto.
  Inoltre, la previsione di un'unica procedura concorsuale, volta a coprire i posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, assicura la riserva dei posti disponibili per ciascuna annualità al personale in possesso – al 31 dicembre dell'anno di riferimento – dei requisiti di partecipazione alla corrispondente procedura selettiva.
  In tal modo si intende sopperire alla rilevante carenza nel ruolo dei sovrintendenti – che si attesta ormai su quasi 8.000 unità – entro un arco temporale e con oneri a carico dell'amministrazione sensibilmente più contenuti rispetto a quelli che sarebbero necessari ove, in ottemperanza all'obbligo dell'annualità dei concorsi, fosse stata prevista una pluralità di procedure concorsuali in relazione a ciascuno degli anni compresi nell'intervallo di tempo 2004-2012.
  Proprio al fine di realizzare la massima semplificazione e rapidità di svolgimento della procedura concorsuale è stato inoltre previsto che i posti disponibili per gli assistenti capo siano riservati a quanti, al 31 dicembre 2012, ricoprivano una posizione in ruolo compresa entro il doppio del totale dei posti riservati.
  Sul piano organizzativo in un'ottica di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, è in corso di predisposizione un programma informatico volto a consentire l'acquisizione on line delle domande di partecipazione al concorso, nonché una valutazione preliminare automatizzata dei titoli in possesso dei candidati.
  Inoltre – nella consapevolezza dell'importanza di assicurare un'adeguata preparazione al personale – verranno approntati specifici moduli formativi di lingua inglese, informatici e telematici nell'ambito del corso di formazione professionale on line destinato ai vincitori del concorso.
  Il ricorso alla procedura concorsuale straordinaria mira anche a colmare la grave carenza di organico nel ruolo dei sovrintendenti e, quindi, a sanare l'attuale «disallineamento» della Polizia di Stato rispetto alle altre Forze di polizia.
  La procedura concorsuale ipotizzata, pertanto, costituisce la massima semplificazione possibile nel vigente quadro normativo che impone lo svolgimento annuale dei concorsi interni in modo tale da assicurare la progressione in carriera degli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato.
  È importante evidenziare che la disposizione derogatoria del predetto decreto legge n. 227 del 2012, da un lato, autorizza l'introduzione di procedure e modalità semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, dall'altro lato, nulla dispone in merito alla possibilità di derogare al principio dell'annualità dei concorsi.
  Va anche ricordato che proprio in tema di ricorso alle graduatorie pubbliche si è di recente espressa l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, statuendo che la regola generale dello scorrimento «non è comunque assoluta e incondizionata», essendo individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento mediante concorsi «risulta pienamente giustificabile».
  In tal contesto si collocano proprio le ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongono una precisa cadenza periodica del concorso collegata anche a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipici di determinati settori del pubblico impiego.
  Peraltro, il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 – in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, attualmente in fase di conversione – non trova applicazione nei confronti del personale della pubblica sicurezza, in virtù della specificità della normativa di riferimento.
  Anche per quanto riguarda la validità delle graduatorie, bisogna tener presente la specialità della norma contenuta nell'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 relativa all'obbligatorietà dell'annualità delle procedure concorsuali.
  In tale contesto, dunque, l'opzione dello scorrimento delle graduatorie provocherebbe un grave vulnus alle legittime aspettative di progressione in carriera del personale della Polizia di Stato che abbia maturato i requisiti di anzianità o di qualifica prescritti.
  In ultimo, il Ministero dell'interno, sulla base dei rilievi sollevati sul piano formale dal Consiglio di Stato, ha provveduto a modificare lo schema di decreto recante la modifica al regolamento sulle modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vice sovrintendenti.
  Lo schema dunque verrà riproposto, unitamente alle sopra esposte considerazioni di questa Amministrazione, alle valutazioni dello stesso Consiglio di Stato, che potrà determinarsi anche sulla specialità delle procedure di assunzione previste per le Forze di Polizia, alla luce della normativa introdotta dal citato decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013.
Il Viceministro dell'internoFilippo Bubbico.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

concorso amministrativo

polizia

formazione professionale