ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02546

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 119 del 15/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: BASILIO TATIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 15/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARTINI MASSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 15/11/2013
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 15/11/2013
BERNINI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 15/11/2013
CORDA EMANUELA MOVIMENTO 5 STELLE 15/11/2013
FRUSONE LUCA MOVIMENTO 5 STELLE 15/11/2013
RIZZO GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 15/11/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 15/11/2013
Stato iter:
07/04/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/04/2014
PINOTTI ROBERTA MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/04/2014

CONCLUSO IL 07/04/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02546
presentato da
BASILIO Tatiana
testo di
Venerdì 15 novembre 2013, seduta n. 119

   BASILIO, ARTINI, ALBERTI, PAOLO BERNINI, CORDA, FRUSONE e RIZZO. — Al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che:
   in data 17 ottobre 2013 la procura militare della Repubblica di Verona ha inviato una circolare a tutti i comandanti dei reparti ricadenti nella propria giurisdizione territoriale intitolata «Procedimenti penali davanti all'Autorità giudiziaria militare – Direttive e linee guida per i comandanti di corpo e per la polizia giudiziaria»;
   il documento, firmato dal procuratore militare Enrico Buttitta e da tutti i sostituti, elenca una serie di fattispecie di casi in riferimento ai quali i comandanti di corpo o gli ufficiali di polizia giudiziaria devono fare una segnalazione di notizia di reato alla procura;
   tra le notizie di reato da segnalare, oltre a quegli episodi che appaiano prima facie come veri e propri reati militari, la procura militare veronese inserisce una serie di altre notitiae criminis che sembrano voler far ricadere sotto la competenza penale determinati episodi o comportamenti a prescindere dalla loro effettiva configurabilità come reati. Secondo il procuratore veronese spetta alla procura decidere cosa sia o non sia reato, eliminando quel pur necessario vaglio da parte dei comandanti o degli agenti di PG nella valutazione della rilevanza penale di un comportamento;
   in tal modo, ad esempio, dovrà essere segnalata ogni «assenza dal servizio, ancorché giustificata da certificazioni mediche, della durata superiore ai trenta giorni», ogni incidente stradale che coinvolga veicoli militari in ipotetica relazione al reato di danneggiamento colposo di cose mobili militari, tutti gli episodi di offesa all'integrità fisica e morale di un altro militare, anche nei casi in cui il codice preveda la procedibilità solo a richiesta del Comandante di Corpo, anche se i fatti sono stati commessi fuori da luoghi militari e anche se non siano connessi al servizio;
   particolarmente preoccupante appare l'indicazione di segnalare alla procura anche le assenze per malattia di durata superiore ai trenta giorni, a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altro elemento che faccia sospettare un illecito, con ciò criminalizzando l'esercizio del diritto alla salute del cittadino-militare;
   su questo punto si è anche espresso il COIR palidoro dei carabinieri che parla in una sua delibera di «umiliazione dei militari che potrebbero venire segnalati in modo generalizzato alla procura e che si sentiranno di fatto indagati fino a prova contraria» e mette in relazione la circolare del procuratore veronese con un ordine del giorno presentato al Senato, e accettato dal Governo, per la soppressione dei tribunali militari di Verona e Napoli e delle procure relative;
   nella circolare infine viene richiamata una fattispecie di reato militare di fatto divenuta desueta da molti anni in quanto si intrecciava con analoghi reati previsti dal codice penale ordinario, il peculato e collusione del militare della Guardia di finanza previsti dall'articolo 3 della legge 1383 del 1941;
   da molti anni l'eventuale concussione o corruzione del militare della Guardia di finanza è sempre stata giudicata dalla magistratura ordinaria, sulla base del fatto che la pena per questo reato ordinario è superiore a quella prevista dalla legge del 1941 citata;
   secondo la procura militare di Verona, in conseguenza della cosiddetta legge Severino del 2012 in alcuni casi le pene per la concussione potrebbero essere inferiori a quelle previste dalla legge 1383 e per questo motivo, ogniqualvolta un finanziere fosse indagato per concussione, corruzione o induzione deve essere segnalati anche alla procura militare ai fini dell'attribuzione della competenza in alternativa alla giustizia ordinaria –:
   di quali elementi disponga il Governo e se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative ispettive in relazione a quanto descritto in premessa. (4-02546)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 7 aprile 2014
nell'allegato B della seduta n. 206
4-02546
presentata da
BASILIO Tatiana

  Risposta. — La direttiva citata nell'atto, adottata di iniziativa dal procuratore militare della Repubblica di Verona e dai suoi sostituti, contiene una serie di disposizioni e di osservazioni esplicative che risultano, nel loro contenuto essenziale, in linea con la normativa sostanziale e processuale vigente.
  Il controverso passaggio concernente l'obbligo di comunicazione delle assenze superiori ai trenta giorni, ancorché giustificate da certificazioni mediche, oggetto di particolare rilievo da parte dell'interrogante, ha trovato adeguato e corretto temperamento nella nota diramata dallo stesso procuratore militare, in data 11 novembre 2013, nella quale opportunamente si precisa che le comunicazioni di notizia di reato, anche quelle relative ai reati di assenza, vanno inviate all'autorità giudiziaria sempre e soltanto nei casi in cui, secondo l'apprezzamento del comandante di corpo o dell'ufficiale di polizia giudiziaria, sussistano concreti elementi per ritenere che sia stato commesso un reato.
  In ragione di ciò, in nessun caso dovranno essere segnalati i casi di assenza, anche di lunga durata, che risultino adeguatamente giustificati.
  In merito, poi, agli ulteriori rilievi formulati nell'atto, è il caso di osservare quanto segue.
  L'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (nelle sue tre distinte articolazioni: Violazioni delle leggi finanziarie costituenti delitto, Collusione in contrabbando, Peculato del militare della Guardia di Finanza), non può essere considerata norma desueta, essendo la stessa pacificamente in vigore e concretamente applicata per punire particolari condotte illecite poste in essere da militari della Guardia di finanza.
  Per quanto riguarda, invece, i rapporti tra la norma predetta ed i reati di corruzione e concussione, la direttiva in parola ha inteso evidenziare che, a seguito della riforma di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, i rapporti tra le diverse fattispecie sono mutati, con conseguente variazione anche dei riflessi sulla giurisdizione, secondo la disposizione dell'articolo 13, comma 2, del codice di procedura penale.
  Quanto all'opportunità, infine, che i fatti di concussione, corruzione e induzione siano comunicati anche all'autorità giudiziaria militare, si osserva che la stessa deriva dalla frequente possibilità che in essi coesistano anche gli estremi (non sempre di chiara evidenza) del reato militare di cui all'articolo 3 della legge n. 1383 del 1941.
  Resta, tuttavia, evidente che la richiesta di tale comunicazione non comporta alcuna rivendicazione di giurisdizione da parte degli organi di giustizia militare sui predetti reati comuni i quali, sempre secondo la disposizione del citato articolo 13, comma 2, del codice di procedura penale, appartengono in ogni caso al giudice ordinario, il quale giudicherà sul reato militare, ove esso risulti meno grave rispetto al reato comune ad esso connesso.
  In ragione di tali considerazioni, non esistono i presupposti per porre in essere le iniziative ispettive richiamate nell'atto.

Il Ministro della difesaRoberta Pinotti.

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