ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02398

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 111 del 05/11/2013
Firmatari
Primo firmatario: GAGNARLI CHIARA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 05/11/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 05/11/2013
Stato iter:
24/11/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/11/2014
MARTINA MAURIZIO MINISTRO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/11/2014

CONCLUSO IL 24/11/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02398
presentato da
GAGNARLI Chiara
testo di
Martedì 5 novembre 2013, seduta n. 111

   GAGNARLI e MASSIMILIANO BERNINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   l'attività venatoria in Italia è regolata dalla legge n. 157 del 11 febbraio 1992, recentemente modificata dalla legge n. 97 del 6 agosto 2013, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
   la legge europea 2013, approvata dalla Camera in via definitiva il 31 luglio 2013, tra gli altri contenuti, va a sanare la non corretta applicazione nell'ordinamento interno della direttiva 2009/147/CE (direttiva uccelli) con riferimento, prevalentemente, alla necessità di istituire le rotte di migrazione per tutte le specie dell'avifauna e all'introduzione di un meccanismo che renda più stringente l'adozione delle delibere sulla caccia in deroga, e più efficace il controllo di legittimità, attraverso l'adozione delle stesse delibere con atto amministrativo;
   l'Italia risulta essere quarto Paese europeo per numero di cacciatori e terzo come rapporto tra superficie e numero di cacciatori;
   a livello regionale, la Toscana aveva disciplinato la materia con la legge regionale n. 3 del 1994, volta a garantire una pressione venatoria sostenibile e un legame stretto tra il cacciatore e il territorio dove esercita il suo passatempo preferito; la norma sostanzialmente concedeva la possibilità di prelievi venatori solo tre giorni alla settimana, solo nel proprio territorio di residenza o in un «ambito territoriale» definito, limiti di carniere, specie particolarmente protette, pene severe e controlli rigidi;
   secondo fonti stampa on-line (http://www.greenreport.it) a seguito delle modifiche della normativa venatoria avvenute spesso in periodo elettorale, un po’ per volta, negli anni, in Toscana si è concesso troppo alla categoria dei cacciatori, in contrasto con le direttive europee di tutela delle specie protette: la situazione attuale permetterebbe ai cacciatori di esercitare in qualsiasi territorio, per cinque giorni alla settimana, con l'obbligo di annotare i capi abbattuti – per verificare che non vengano superati i limiti di carniere – ma solo «a fine giornata». Ai cacciatori scorretti, pertanto, basterebbe riporre nell'auto le prede più volte durante la battuta di caccia per far ripartire da zero il «conteggio», determinando inevitabilmente una caccia senza regole ed una pressione venatoria insostenibile, soprattutto nel delicatissimo periodo della migrazione;
   nella situazione attuale, per giunta, l'apparato sanzionatorio pare abbia perso molta della sua efficacia, in quanto tenderebbe a preservare le licenze di caccia ed il porto d'armi e renderebbe più semplice «pagare» per non aver annotato i numeri della giornata di caccia, piuttosto che essere sanzionati per aver abbattuto una dozzina di rapaci in una mattinata;
   a titolo di esempio, al Centro recupero uccelli marini e acquatici della LIPU di Livorno in sei giorni, dall'11 al 16 di ottobre – tra i quali due di «silenzio venatorio» – sono arrivati 5 rapaci: 3 sparvieri, 1 gheppio e 1 lodolaio – specie «particolarmente protette» il cui abbattimento è reato penale – con ferite da arma da fuoco e pallini piantati dappertutto; praticamente due rapaci ogni giorno di attività venatoria;
   ipotizzando – con ottimismo – che i rapaci ricoverati siano il 5 per cento di quelli abbattuti, si può stimare un abbattimento di circa quaranta rapaci al giorno, più di ottocento nel solo mese di ottobre e solo nel «bacino di utenza» del Centro recupero di Livorno –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza della disomogeneità del quadro normativo regionale, specie in relazione a quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia e del costante aumento del livello di rischio di incolumità fisica che può comportare il transito attraverso le campagne italiane, anche solo a titolo ricreativo, a causa dell'attuale disadeguamento della normativa venatoria di alcune regioni, tra cui la Toscana citata in premessa e quali iniziative di competenza si intendano assumere in merito. (4-02398)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 24 novembre 2014
nell'allegato B della seduta n. 337
4-02398
presentata da
GAGNARLI Chiara

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione indicata in esame, faccio presente che la normativa di riferimento per la Regione Toscana è rappresentata dalla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3, e successive modifiche e integrazioni, dalla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 e dal regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 33/r/2011.
  In particolare, l'articolo 1, comma 3, della richiamata legge regionale della Toscana n. 20 del 2002, che recepisce l'articolo 18, comma 6, della legge n. 157 del 1992, prevede che «Nel periodo dal 1o ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria».
  Ciò posto, preciso che la normativa regionale non prevede una facoltà di cacciare per 5 giorni alla settimana, bensì nel periodo indicato direttamente dalla legge nazionale.
  Per quanto concerne l'obbligo di segnare la selvaggina cacciata sul tesserino venatorio, l'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2002 prevede che «Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (o) o (o), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell'ATC o istituto privato».
  Peraltro, il cacciatore deve indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento e deve altresì, indicare, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia; per la selvaggina migratoria invece, deve essere indicato negli appositi spazi al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti.
  Evidenzio, altresì che il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre – 31 gennaio).
  Mi preme sottolineare che la regola generale secondo cui la selvaggina migratoria abbattuta deve essere segnata sul tesserino venatorio, non è applicabile in caso di abbattimenti in deroga ex articolo 9 della direttiva 147/2009/CE a seguito dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), che con l'articolo 26, comma 2, ha sostituito l'articolo 19-bis, della legge n. 157 del 1992.
  Tuttavia, dopo l'approvazione dell'ultimo provvedimento di applicazione delle deroghe (deliberazione OR 712 del 26/08/2013), la Regione Toscana ha dotato i cacciatori autorizzati al prelievo in deroga di apposito tesserino per la segnatura dei capi «subito dopo l'abbattimento/recupero» (decreto dirigenziale n. 36114 del 11 settembre 2013).
  Preciso che, il quadro sanzionatorio di riferimento ed i soggetti abilitati ad esercitare il controllo sul territorio sono indicati direttamente nella legge regionale n. 3 del 1994, mentre il coordinamento della vigilanza venatoria ed in generale la funzione amministrativa relativa all'applicazione delle sanzioni sono affidati alla Provincia competente sul territorio. Pertanto, la norma regionale in esame, non appare in contrasto con la legge n. 157 del 1992.
  Infine informo che questo Ministero in accordo con i Ministeri dell'ambiente e; della tutela del territorio e del mare e dell'interno, la Conferenza Stato/regioni e l'Ispra, ha recentemente istituito un apposito gruppo di lavoro per predisporre eventuali modifiche alla citata legge n. 157 del 1992.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestaliMaurizio Martina.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1992 0157

EUROVOC :

Toscana

protezione della fauna

direttiva comunitaria

revisione della legge

specie protetta

fauna

protezione degli animali

protezione dell'ambiente

regolamentazione della caccia