ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02281

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 104 del 24/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: MELILLA GIANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 24/10/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 24/10/2013
Stato iter:
04/02/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/02/2014
CIRILLO MARCO FLAVIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/02/2014

CONCLUSO IL 04/02/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02281
presentato da
MELILLA Gianni
testo di
Giovedì 24 ottobre 2013, seduta n. 104

   MELILLA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   agli inizi di ottobre uno dei simboli del Parco Nazionale dell'Arcipelago della Maddalena, l'isola di Budelli, di 1,60 chilometri quadrati con 12 chilometri di costa, è stata venduta all'asta ad un banchiere neozelandese per appena 2 milioni e 940 mila euro;
   il Parco Nazionale ai sensi della legge quadro 391 del 1991 può esercitare entro 90 giorni il diritto di prelazione; non esercitare tale diritto sarebbe semplicemente una resa dello Stato nei confronti di una delle aree più belle d'Italia e del mondo;
   dinanzi alla norma che impedisce agli enti pubblici di acquistare immobili, potrebbe essere promossa una raccolta di fondi e donazioni finalizzata all'acquisizione dell'isola Budelli –:
   se non intenda, nell'ambito delle proprie competenze, promuovere una iniziativa comune con il Ministero dell'economia e delle finanze, la regione Sardegna e il Parco nazionale della Maddalena affinché l'isola di Budelli diventi un bene dello Stato. (4-02281)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 4 febbraio 2014
nell'allegato B della seduta n. 166
4-02281
presentata da
MELILLA Gianni

  Risposta. — Andata deserta la prima asta pubblica, il 2 ottobre 2013, a seguito di una seconda procedura concorsuale attivata dal Tribunale di Tempio Pausania, la vendita dell'isola di Budelli è stata aggiudicata a un imprenditore neozelandese per il prezzo a base d'asta fissato in 2,945 milioni di euro.
  Tale operazione di vendita si è resa necessaria poiché la società immobiliare milanese che deteneva la proprietà dell'isola è stata dichiarata fallita.
  L'isola di Budelli, com’è noto, fa parte del parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena ed è, pertanto, soggetta ad un rigido sistema di tutele, sia nella parte terrestre che nella parte marina.
  Infatti, nella parte terrestre sono vietati l'apertura di campeggi, l'accesso in aree di nidificazioni, l'apertura di cave e miniere, la realizzazione di nuovi edifici, la ristrutturazione delle costruzioni di proprietà demaniale per uso turistico-residenziale, fermo restando che tali strutture possono essere recuperate e ristrutturate per usi di interesse generali compatibili con le finalità di protezione.
  Per quanto riguarda, più in particolare, il sito della cosiddetta «spiaggia rosa», il 3 agosto 2011 l'ente parco ha emesso l'ordinanza n. 4, con la quale è stato disposto che nell'area di Cala di Rota, più comunemente denominata, appunto, «spiaggia rosa», nello specchio acqueo delimitato antistante nonché nella fascia demaniale nella parte terrestre sabbiosa compresa tra la linea dell'arenile e il sentiero, sono vietati: il prelievo, la raccolta, l'asportazione anche parziale, il danneggiamento delle formazioni litologiche, concrezioni e minerali, ivi inclusa la sabbia; il calpestio dell'arenile e il posizionamento sullo stesso di qualsiasi oggetto; la navigazione, il transito, l'ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità navale; la pesca professionale, sportiva e l'attività di immersione subacquea anche in apnea; la balneazione nel settore compreso tra la linea dell'arenile e le boe sferiche di delimitazione; l'alterazione diretta o indiretta, con qualsiasi mezzo, dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonché la discarica dei rifiuti solidi e liquidi e, in genere, immissioni di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino.
  Alle prescrizioni di cui sopra vanno, poi, ad aggiungersi gli ulteriori vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, quali la tutela dell'isola come bene paesaggistico tipizzato, ai sensi dell'articolo 143, e, come bene paesaggistico, ai sensi dell'articolo 142 dello stesso codice, in quanto rientrante nel parco nazionale.
  In ultimo, si ricorda che l'intero parco nazionale, e quindi anche l'isola di Budelli, è sito di importanza comunitaria (Sic) e Zona di protezione speciale (Zps).
  Non si può sul punto non sottolineare che l'efficacia della normativa di tutela e la perfetta tenuta delle regolazioni in essere – nei quali si sostanziano gli appena riferiti vincoli ambientali – nonché la efficiente azione di vigilanza posta in essere da parte dei soggetti istituzionalmente preposti, non hanno consentito, ad oggi, nessun intervento di trasformazione dell'isola di Budelli nonostante che la precedente proprietà fosse già posta in capo ad una società immobiliare privata.
  È, pertanto, evidente che una eventuale acquisizione dell'isola da parte di «nuovi» soggetti privati non pregiudicherebbe in alcun modo la tutela e la salvaguardia del suo patrimonio naturalistico, considerata, appunto, l'esistenza dei medesimi e sopra richiamati rigidissimi vincoli ambientali.
  A questo punto, e in disparte quanto appena riferito, occorre richiamare le circostanze «oggettive» che non consentono, a legislazione vigente, di esercitare il diritto di prelazione previsto dall'articolo 15, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette).
  Per prima cosa, sovviene l'assenza di una adeguata provvista finanziaria da trasferire all'ente parco per l'esercizio della possibile prelazione. È a tutti noto, sul punto, la gravissima carenza di risorse che caratterizza da anni il settore del funzionamento del sistema dei parchi nazionali che non consente, oggettivamente, di dedicare risorse per l'eventuale acquisto e per la successiva gestione dell'area.
  Risultano, infatti, ridottissime le provviste finanziarie da dedicare agli «investimenti», da ripartire, peraltro, tra tutti i parchi per consentire di ottemperare, per la quasi totalità, a precisi obblighi di legge (manutenzioni straordinarie, interventi strutturali, e altro).
  In secondo luogo, appare indispensabile richiamare l'impossibilità giuridica dell'esercizio del diritto di prelazione, sopra richiamato. Infatti, l'articolo 1, comma 138, della legge n. 228 del 2012 ha inserito all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 1-quater, il quale prevede per l'anno 2013 l'impossibilità per le amministrazioni pubbliche di acquistare immobili a titolo oneroso.
  Sul punto è, poi, intervenuta la Corte dei conti che con deliberazione n. 9 del 31 gennaio 2013 ha fornito le pertinenti coordinate interpretative, nel senso che «il divieto di acquistare immobili sancito per il 2013, e l'acquisto condizionato a decorrere dal 2014, si estendono ad ogni tipo di immobile e non solo ai fabbricati, e hanno ad oggetto sia l'acquisto in proprietà sia l'acquisto di altri diritti reali. I limiti introdotti devono ritenersi applicabili anche all'acquisizione di immobili per la realizzazione di opere assistite da dichiarazioni di pubblica utilità, fatta eccezione per quelle avviate prima del 1o gennaio 2013. Le condizioni si applicano anche alle ipotesi di contratti preliminari di compravendita stipulati prima del 1o gennaio 2013. Il divieto di acquisto sancito per il 2013 si applica anche ai diritti di prelazione, compresi quelli aventi fonte legale...».
  Alla luce di tale parere si evince con chiarezza che nel divieto di procedere ad acquisti a titolo oneroso è ricompreso anche un eventuale esercizio del diritto di prelazione finalizzato ad acquisire al patrimonio dello Stato determinati beni immobili.
  Per quanto sopra riferito è di lapalissiana evidenza il cappio normativo che stringe questo Ministero, il quale, da un lato, non dispone delle indispensabili risorse da trasferire all'ente parco affinché possa azionare il diritto di prelazione, e, dall'altro, l'esistenza di una specifica disposizione di legge, al quale l'ente gestore, in quanto amministrazione pubblica, deve necessariamente attenersi, che mira ad impedire, insieme ad altre iniziative analoghe, l'esercizio di tale facoltà.
  Allo stato delle cose, pertanto, non si può non ritenere che il Parlamento sia l'unica sede titolata per correggere, aggiornare e/o comunque derogare alle cogenti norme di diritto primario che vietano l'acquisto di beni immobili da parte delle amministrazioni pubbliche, nonché ad assicurare la necessaria provvista di risorse finanziarie, indispensabili per consentire l'acquisto e la gestione dell'immobile in questione.
  Ed è appunto in sede parlamentare e, in particolare, in occasione dell'esame della legge di stabilità 2014 da parte delle competenti commissioni Bilancio di Camera e Senato, che, com’è noto all'interrogante, si sta tuttora affrontando la problematica connessa al possibile acquisto al patrimonio dello Stato dell'isola di Budelli.
Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mareMarco Flavio Cirillo.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ISOLA DI BUDELLI

GEO-POLITICO:

LA MADDALENA,SASSARI - Prov,SARDEGNA

EUROVOC :

diritto di prelazione

parco nazionale

acquisto della proprieta'

ente pubblico