ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02199

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 98 del 16/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: D'ARIENZO VINCENZO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/10/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 16/10/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02199
presentato da
D'ARIENZO Vincenzo
testo di
Mercoledì 16 ottobre 2013, seduta n. 98

   D'ARIENZO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'intervento del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013, in materia di lavoro occasionale accessorio si colloca nel solco nettamente tracciato dalla legge n. 92 del 2012: ampliamento indifferenziato della platea e delle possibilità del ricorso al lavoro a mezzo del cosiddetto voucher, con l'unico limite del dato economico connesso alla retribuzione (5.000 euro nel corso dell'anno solare, 2.000 euro nei confronti del singolo committente imprenditore commerciale o professionista);
   viene confermata la scelta del legislatore della recente riforma del mercato del lavoro di rimuovere incertezze applicative, con una sostanziale indifferenza rispetto a qualsiasi qualificazione della natura del rapporto di lavoro accessorio, il cui unico requisito è rappresentato dai predetti limiti economici;
   il decreto-legge n. 76 del 2013 rimuove alcune scorie determinate da un incompleto coordinamento della originaria disciplina del decreto legislativo n. 276 del 2003 con la legge n. 92 del 2012;
   in particolare l'eliminazione all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 delle parole «di natura meramente occasionale», risolve definitivamente, ed in maniera univoca, le incertezze interpretative che si erano poste circa la natura da riconoscere al lavoro occasionale ed accessorio. Se, cioè, a tale tipologia contrattuale, dovesse ascriversi una propria peculiare natura, da individuare appunto nella «mera» occasionalità ovvero se, in ogni caso, fosse sufficiente rispettare i limiti economici, a prescindere dalla tipologia della prestazione lavorativa richiesta. Questa seconda soluzione, comunque già prospettata in una chiave interpretativa coerente con l'impianto normativo della fattispecie contrattuale, trova adesso il conforto del testo di legge, che attraverso l'eliminazione di quel riferimento, esclude chiaramente la sussistenza di qualsiasi parametro diverso da quello retributivo, con quest'ultimo che si conferma indice esclusivo della liceità del ricorso al voucher;
   la previsione del riformato comma 4-bis dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003, infine, prende in considerazione le particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, per le quali il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari;
   la previsione rappresenta una sorta di (circoscritto) ritorno alle origini dell'istituto, nato limitatamente a determinati soggetti a rischio di esclusione sociale;
   l'attuale regime generale non esclude la plausibilità di eccezioni come quelle citate, dovendo però rimettere ogni giudizio sulla efficacia della scelta di politica legislativa al momento in cui tali premesse saranno concretamente attuate con gli strumenti previsti dal decreto-legge n. 76 del 2013;
   il decreto-legge n. 76 del 2013 introduce una specifica modifica all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 che disciplina alcuni aspetti in materia di contenimento della spesa pubblica;
   in particolare a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
   per le medesime amministrazioni la spesa per personale, relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni si applicano anche alle regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
   la stessa norma prevede che a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale. Ora il decreto-legge n. 76 del 2013 estende la possibilità per gli enti locali di derogare al limite di spesa anche alle spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
   la maggioranza del comune di Colognola ai Colli (VR) ha respinto una mozione presentata da alcuni consiglieri di minoranza volta all'utilizzo dei voucher per prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 276 del 2003 per un progetto volto a sostenere nuclei familiari in difficoltà e a rendere disponibili alla collettività risorse lavoro per offrire ulteriori servizi al territorio del citato comune, giustificando la contrarietà con l'inapplicabilità della norma agli enti locali e, quindi, l'impossibilità di aderire alla proposta. Ciò, ad avviso dell'interrogante, contrasta la norma e rende inutile lo sforzo del legislatore nel delicato settore del mondo del lavoro –:
   se non ritenga doveroso chiarire la norma in questione in modo da consentire una scelta libera da equivoci che possono, in casi come quello descritto in premessa, comportare un'inutile rigidità. (4-02199)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2003 0276, L 2012 0092

EUROVOC :

ente pubblico

lavoro temporaneo

lavoro occasionale

contratto di lavoro

polizia locale

ente locale