ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02046

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 90 del 03/10/2013
Firmatari
Primo firmatario: CIPRINI TIZIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/10/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 03/10/2013
MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE 14/10/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 05/05/2014
Stato iter:
05/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/05/2014
MADIA MARIA ANNA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (SEMPLIFICAZIONE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 05/05/2014

RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/05/2014

CONCLUSO IL 05/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02046
presentato da
CIPRINI Tiziana
testo di
Giovedì 3 ottobre 2013, seduta n. 90

   CIPRINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la grave crisi economica e sociale che coinvolge l'Italia ha impegnato il Governo Berlusconi a mettere in atto delle strategie al fine di garantire i livelli retributivi ai dipendenti pubblici;
   infatti, in data 4 febbraio 2011 veniva sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazioni pro tempore e dalle organizzazioni sindacali l'accordo avente ad oggetto «Intesa per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel pubblico impiego» concernente – tra l'altro – il sistema delle relazioni sindacali, il miglioramento delle condizioni lavorative e le conseguenze del blocco della contrattazione nel pubblico impiego a far data dal 2010 anche alla luce del decreto legislativo n. 150 del 2009;
   il blocco contrattuale, come è noto, è stato prorogato fino alla fine del 2014;
   nell'accordo le parti convenivano che «le retribuzioni complessive comprensive della parte accessoria, conseguite dai lavoratori nel corso del 2010 non devono diminuire per effetto dell'applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009». In buona sostanza si prevede che il valore del trattamento economico comprensivo della parte relativa all'accessorio dei singoli dipendenti, non dovesse essere inferiore rispetto a quanto percepito nel 2010;
   in merito all'accordo raggiunto riguardante il salario accessorio, secondo quanto riferito da sigle sindacali, l'intesa veniva definita come un accordo importante perché avrebbe chiarito definitivamente che le buste paga del pubblico impiego sarebbero state esattamente quelle che erano e inoltre che pur nel blocco dei contratti, non avrebbe diminuito neanche di un euro le retribuzioni dei pubblici dipendenti dando la possibilità di erogazioni ulteriori;
   successivamente con decreto-legge n. 201 del 2011 il Governo Monti ha deciso di inglobare, sopprimendoli, gli enti previdenziali INPDAP e ENPALS all'interno dell'ente previdenziale INPS al fine di armonizzare il sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo;
   l'Inps è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi dei due enti previdenziali. La scelta di tale unificazione è stata dettata dall'esigenza di realizzare un cospicuo risparmio delle spese di personale e di funzionamento attraverso il processo di razionalizzazione organizzativa che ne sarebbe conseguito;
   nonostante siano passati molti mesi dall'integrazione, accade che quanto previsto nell'accordo non viene rispettato, ponendo in essere una grave pratica discriminatoria;
   infatti, il personale soppresso ex Inpdap si troverebbe attualmente a percepire un importo accessorio, che risulterebbe inferiore a quello in precedenza percepito. Inoltre risulterebbe altresì messe in discussione altre voci accessorie della retribuzione per importi ulteriori.
   l'Inps non pare prendere una chiara soluzione in merito al salario accessorio. Tanto premesso, evidente che i dipendenti, in base a quanto previsto nell'accordo del 4 febbraio 2011, potrebbero intentare – legittimamente – numerose cause davanti al giudice del lavoro al fine di vedere riconosciuto il diritto al non subire la riduzione del trattamento economico del 2010;
   a ciò si aggiunga che, oltre alla pesante decurtazione economica che colpisce i dipendenti pubblici, gli stessi subiscono un'ulteriore penalizzazione legata al pagamento dei mutui le cui rate mensili sono calcolate sulla retribuzione comprensiva della parte accessoria –:
   se il Governo sia a conoscenza della descritta situazione;
   quali iniziative – anche di tipo normativo – il Governo intenda adottare per far rispettare e dare attuazione all'accordo del 4 febbraio 2011 ed evitare che i dipendenti del settore pubblico, già duramente colpiti dal blocco contrattuale e dalla crisi, subiscano un ulteriore diminuzione della retribuzione. (4-02046)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 5 maggio 2014
nell'allegato B della seduta n. 222
4-02046
presentata da
CIPRINI Tiziana

  Risposta. — Rispondo all'interrogazione in esame con la quale si chiedono chiarimenti in merito all'intesa raggiunta il 4 febbraio 2011 da Governo e sindacati, concernente «la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del rinnovo dei contratti collettivi» in base alla quale «le retribuzioni complessive, comprensive della parte accessoria, conseguite nel corso del 2010, non devono diminuire per effetto dell'applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150/2009».
  Ai fini dell'attribuzione della quota di risorse destinata alla performance individuale, l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 detta una disciplina per la distribuzione percentuale del personale in servizio in tre fasce di rendimento: ad ogni fascia è collegata la quota destinata a retribuire la produttività individuale in misura percentuale rispetto alle risorse disponibili. Come precisato nella lettera circolare 17 febbraio 2011, n. 1 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, «l'Intesa prevede, altresì, che, per la retribuzione della produttività, possano essere utilizzate esclusivamente le risorse aggiuntive derivanti dall'applicazione del cosiddetto “dividendo dell'efficienza”».
  Nell'ambito dell'intesa le parti hanno infatti convenuto sulla necessità di evitare la diminuzione delle retribuzioni complessive, comprensive della parte accessoria, conseguite dai lavoratori nel corso del 2010; diminuzione che si determinerebbe per effetto dell'applicazione degli strumenti di differenziazione retributiva previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2009. La ratio di tale sospensione, di prevalente natura politico-sindacale, va ricercata nella portata delle misure contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che, incidendo pesantemente sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, hanno consigliato di evitare l'automatica diminuzione dei trattamenti accessori così come sopra descritto.
  Il riferimento operato dall'intesa all'immutabilità delle «retribuzioni complessive», ferma restando la conferma della sospensione temporale del meccanismo di ripartizione in tre fasce di rendimento di tutto il personale, riguarda, quindi, solo l'ammontare complessivo delle risorse destinate alle retribuzioni e non anche la loro distribuzione differenziata sulla base dei contenuti qualitativi-quantitativi della prestazione individuale. Si tratta, peraltro, soltanto di una sospensione temporale dell'operatività dei meccanismi di cui al citato articolo 19, in quanto la stessa opera «in attesa della stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro».
  In ogni caso, l'intesa per la sua stessa natura non può derogare ad una norma di legge e dunque non incide sulla validità dei vari istituti finalizzati a premiare il merito e la professionalità. Resta quindi fermo l'obbligo, per la contrattazione integrativa, di rispettare i principi di premialità e di corrispettività tra compensi erogati e prestazioni effettivamente rese, contenuti nel decreto legislativo n. 150 del 2010, nonché nelle altre disposizioni normative precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo. Di conseguenza, anche nel regime transitorio, indipendentemente dalla ripartizione nelle fasce retributive, il dipendente, in presenza di una valutazione negativa della sua prestazione, potrebbe pertanto percepire un trattamento accessorio inferiore rispetto a quello percepito nel 2010.
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazioneMaria Anna Madia.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2011 0201, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS )

EUROVOC :

retribuzione del lavoro

reddito complementare

riduzione dei salari

impiegato dei servizi pubblici