ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01685

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 69 del 09/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: BRAMBILLA MICHELA VITTORIA
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 09/08/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 09/08/2013
Stato iter:
15/06/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/06/2015
BARRACCIU FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/06/2015

CONCLUSO IL 15/06/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01685
presentato da
BRAMBILLA Michela Vittoria
testo di
Venerdì 9 agosto 2013, seduta n. 69

   BRAMBILLA. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo 20 novembre 2007 «Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività circensi e di spettacolo viaggiante, in corrispondenza degli stanziamenti del fondo unico per lo spettacolo, di cui alle legge 30 aprile 1985, n. 163», all'articolo 7 «Decadenza dal contributo» comma 2 recita: «Per i contributi al settore circense, la decadenza è disposta anche nel caso di condanna definitiva per i delitti di cui al titolo IX-bis del libro II del codice penale, o di ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione europea in materia di protezione degli animali»;
   con decreto, repertorio n. 977 dell'11 luglio 2013, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo dottore Salvatore Nastasi, ha assegnato i contributi per l'anno 2013 ex articolo 15 decreto ministeriale 20 novembre 2007 alle attività circensi per euro 3.109.356 e per attività circense all'estero e danni conseguenti ad evento fortuito relativi agli anni 2011 e 2012 per un totale di euro 333.345;
   il decreto, repertorio n. 977 dell'11 luglio 2013, firmato dal direttore generale per lo spettacolo dal vivo dottore Salvatore Nastasi, riporta tra i beneficiari alcune attività circensi di cui sono note «le condanne definitive o le violazioni di disposizioni normative statali e dell'Unione europea in materia di protezione degli animali», come:
    a) Folloni Ronaldo, Concordia sulla Secchia (Modena), euro 8.000,00 condannato dal tribunale di Milano il 15 aprile 2002 per «detenzione in condizioni incompatibili con la sua natura di un elefante tenendolo immobilizzato sotto il tendone a una tavola di legno di metri quadri 6 circa, legandolo con due catene fissate alla tavola»;
    b) Lidia Togni, Pagani (Salerno), euro 135.000,00 condannata dal tribunale di Palermo, I sezione penale, il 27 marzo 2008 «perché deteneva animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, ed in particolare custodiva elefanti in condizioni di immobilizzazione, camelidi e zebre ricoverati in strutture ridotte e non conformi alle esigenze tipiche, in contrasto con le raccomandazioni Cites»;
    c) Franchetti Enis, Parma, euro 18.000,00 condannato dal tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, il 27 gennaio 2010 «per il reato di cui all'articolo 1 comma 1 lettera f) e comma 2 della legge 150 del 1992», detenzione di tigri senza le prescritte certificazioni Cites e confisca delle stesse;
    d) il circo Bellucci è stato sanzionato nel gennaio 2012 a Bologna per violazione alle Linee guida Cites fatte proprie dal regolamento comunale tutela animali; nel citato decreto repertorio n. 977 dell'11 luglio 2013 sono elargiti contributi a «Bellucci Emidio – Maglie (Lecce) – euro 75.000», «Bellucci Loredana – Maglie (Lecce) – euro 30.000», «Bellucci Emidio – Maglie (Lecce) – euro 55.000 per acquisto nuovi impianti», «Bellucci Loredana – Maglie (Lecce) per attività in Romania 10.000 euro». A proposito dell'esercente Emidio Bellucci una semplice ricerca su «Infoimprese» permette di verificare che tale nome è registrato non a Maglie (Lecce) ma a Portici (Napoli) «Circo Bellucci più Acquatico di Bellucci Emidio»;
    e) il circo Martini è stato sanzionato nel maggio 2013 a Pesaro per violazione delle norme di custodia degli animali esotici. Nel citato decreto repertorio n. 977 dell'11 luglio 2013 sono elargiti contributi a «Martini Aldo – Roma – euro 25.000», «Martini Daris Leone Amedeo – Salerno – euro 100.000», «Martini Romolo – Salerno – euro 45.000» –:
   per quale ragione non siano evidentemente stati svolti i controlli per rispettare l'articolo 7, comma 2 del decreto ministeriale 20 novembre 2007 citato e sulla base di quale tipo di ricerche e documentazione il Ministero abbia finora proceduto negli anni precedenti e intenda procedere nei prossimi anni;
   quali dei circhi Bellucci e Martini, colpiti da sanzioni, abbiano visto assegnarsi finanziamenti non dovuti;
   se non ritenga doveroso e urgente disporre la revoca dei finanziamenti citati e assegnati;
   se non ritenga importante assumere iniziative per assegnare questi finanziamenti, così come eventualmente altri, per la costituzione di un proprio fondo per la custodia degli animali sequestrati o confiscati ad attività circensi visto che ad oggi questo costo è per lo più gravato sulle associazioni di protezione degli animali. (4-01685)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 15 giugno 2015
nell'allegato B della seduta n. 442
4-01685
presentata da
BRAMBILLA Michela Vittoria

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, con la quale l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in ordine all'assegnazione, per l'anno 2013, di contributi per le attività circensi svolte da soggetti, a suo dire, colpiti da condanne definitive o di cui sono note violazioni di disposizioni normative statali e comunitarie in materia di protezione degli animali, si comunica quanto segue.
  Il decreto ministeriale 20 novembre 2007, così come modificato dal decreto ministeriale 3 agosto 2010, disciplina i criteri e le modalità di erogazione di contributi in favore delle attività circensi e di spettacolo viaggiante, in corrispondenza degli stanziamenti del fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e sulla base della legge n. 337 del 1968.
  In particolare, l'articolo 9 («attività circense in Italia») prevede la concessione di contributi agli esercenti circensi per «attività nella quale un'impresa, sotto un tendone di cui ha la disponibilità, presenta al pubblico, in una o più piste, uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestidigitatori, animali esotici e/o domestici ammaestrati...».
  Per l'ammissione ai contributi, il decreto ministeriale 20 novembre 2007 e successive modificazioni e integrazioni prevede il rispetto di un insieme di prerequisiti e di condizioni di professionalità e di regolarità amministrativa e contributiva d'ordine soggettivo e oggettivo. In particolare, per accedere a tutte le tipologie di contributi del settore circense l'articolo 4 («presentazione della domanda»), comma 1, lettera
f) stabilisce il requisito soggettivo di «non aver riportato condanne per i delitti di cui al titolo IX-bis del libro II del codice penale, e non aver commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione europea in materia di protezione degli animali». Tale requisito è attestato tramite dichiarazione da rendere ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Infine, l'articolo 6, comma 6, del citato decreto ministeriale stabilisce che l'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi all'attività sovvenzionata, (...) e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo o di parte dello stesso, all'esito della verifica.
  L'articolo 7 del decreto ministeriale, che disciplina la decadenza dal contributo, stabilisce, poi, che «la decadenza è disposta anche nel caso di condanna definitiva per i delitti di cui al titolo IX-
bis del libro II del codice penale, o di ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione europea in materia di protezione degli animali».
  Ciò premesso, si precisa quanto segue:
  Periodicamente la competente direzione generale per lo spettacolo dal vivo procede a verificare, in fase istruttoria o nella fase di controllo successiva alla assegnazione, il possesso del requisito previsto dal citato articolo 4, comma 1, lettera
f), inoltrando richiesta diretta alla procura della Repubblica dei certificati del casellario giudiziale e dei certificati di carichi pendenti, presso i tribunali dei luoghi di residenza degli esercenti stessi. Oltre alle verifiche su base periodica, l'amministrazione raccoglie informazioni tramite notizie stampa e segnalazioni da parte di comuni o di associazioni animaliste, che evidenzino casi di potenziale o sospetto reato per maltrattamento di animali.
  Si sottolinea che tali attività vengono svolte ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, consentendo, quindi, anche di denunciare l'impresa in caso di dichiarazione falsa.
  Alla luce dei risultati documentali acquisiti, la citata direzione generale, in caso di condanna definitiva, respinge l'istanza o ne revoca gli effetti qualora sia stata già assegnata. Si fa presente, comunque, che l'inammissibilità o la revoca è possibile solo in casi di condanna definitiva e che, invece, giudizi ancora pendenti non portano necessariamente di per sé a tali conseguenze.
  L'amministrazione è tenuta, infatti, in assenza di una sentenza definitiva, a presentare comunque la domanda alla commissione, corredandola, ovviamente, delle informazioni ottenute in merito alle procedure giurisdizionali in corso, o a sospendere, in caso di assegnazione già avvenuta, l'erogazione stessa in attesa della conclusione dell’
iter processuale, mantenendo comunque la cifra in bilancio fino a quando la sentenza non passi in giudicato.
  Negli anni passati sono state respinte diverse domande di contributo o revocate assegnazioni, in fase di controllo antecedente alle erogazioni, nei casi in cui i soggetti proponenti erano risultati condannati definitivamente per i reati sopra citati.
  D'altra parte, si precisa come alcuni soggetti, tra i quali alcuni di quelli indicati nell'interrogazione in oggetto, abbiano richiesto ed ottenuto, nel corso del tempo, sentenza di riabilitazione e quindi siano a pieno titolo legittimati a procedere a nuove istanze per l'ammissione ai contributi pubblici previsti dalla normativa vigente.
  Così chiarite le modalità generali con cui si esplica il controllo da parte dell'amministrazione, si ribadisce che tali verifiche sono disposte con continuità e che, anche al fine di rendere il flusso informativo più fluido e veloce, saranno attivati i nuovi canali di informazione telematica con accesso diretto agli uffici competenti del casellario giudiziale.
  Per quanto riguarda, invece, le assegnazioni disposte con decreto direttoriale dell'11 luglio 2013, si rimanda alla illustrazione analitica dei controlli effettuati e dei motivi per i quali, alla luce degli stessi, attualmente non ricorrono condizioni di revoca ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Naturalmente, qualora ulteriori verifiche, disposte prima delle erogazioni, evidenziassero condizioni ostative non emerse in fase istruttoria o sospensive della erogazione stessa, l'amministrazione provvederà ad operare di conseguenza, sulla base della normativa esistente.

A) Folloni Ronaldo, Concordia sulla Secchia (Modena) condannato, secondo quanto asserito dall'interrogante, dal Tribunale di Milano il 15 aprile 2002.

  L'esercente ha presentato una domanda di contributo per attività in Italia nel 2010, che l'amministrazione ha respinto dopo aver verificato la condizione dell'esercente sotto il profilo giudiziario.
  Successivamente, le verifiche finalizzate al controllo sulla dichiarazione sostitutiva presentata da Folloni Rolando ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 in merito alla domanda di contributo 2013, hanno rilevato la sola presenza di un decreto penale del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Verona del 25 settembre 2003, per un reato di cui all'articolo 727 del codice penale, dichiarato estinto dallo stesso tribunale di Verona il 18 ottobre 2011.
  Sulla base di questo atto di estinzione, sono diventate ammissibili le istanze a partire da quella data e, poiché non risultavano agli atti del casellario altre condanne, come quella citata nell'interrogazione, l'istanza di contributo per attività 2013 è stata ammessa e presentata alla commissione, acquisendone il parere favorevole all'assegnazione di euro 8.000.

B) Lidia Togni, Pagani (Salerno), condannata, secondo quanto asserito dall'interrogante, dal tribunale di Palermo il 27 marzo 2008.

  L'istanza di contributo 2013 è stata presentata da un altro soggetto rispetto a quello condannato e cioè da una impresa denominata «Lidia Togni nel mondo società cooperativa di Canestrelli Vinicio», facente capo al nome della nota artista, ma con altra e diversa identità giuridica.
  L'amministrazione aveva provveduto a richiedere in merito a detto soggetto ed al legale rappresentante, signor Canestrelli Vinicio, il certificato di carichi pendenti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno e il certificato del casellario giudiziale alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma.
  Poiché non risultavano condanne attribuibili alla responsabilità di questa nuova impresa, l'amministrazione ha provveduto, come dovuto, a presentare l'istanza alla Commissione, che ha valutato positivamente l'attività dell'istante, destinando ad esso il contributo di 135.000 euro.

C) Franchetti Enis, Parma, condannato, secondo quanto asserito dall'interrogante, dal tribunale di Monza il 27 gennaio 2010.

  Il certificato del casellario giudiziale richiesto dall'Amministrazione e pervenuto il 5 agosto 2011, quindi in data successiva alla presunta condanna citata, non registra provvedimenti afferenti al reato menzionato nell'interrogazione. Analogamente, il tribunale di Parma dichiara con comunicazione scritta, pervenuta all'amministrazione il 24 agosto 2011, che non risultano procedimenti pendenti per i quali è stata esercitata azione penale a carico del signor Franchetti Enis. Stante tali riscontri, l'amministrazione ha provveduto a sottoporre l'istanza di contributo alla commissione consultiva, con successiva assegnazione di euro 18.000 per l'esercizio 2013.

D) circo Bellucci, sanzionato, secondo quanto asserito dall'interrogante nel gennaio 2012 a Bologna per violazione alle linee guida Cites fatte proprie dal regolamento comunale tutela animali.

  In riferimento alle varie ditte di esercenti circensi che fanno capo al cognome della famiglia «Bellucci», destinatarie di contributi per l'attività 2013, si precisa che, a seguito delle verifiche a campione condotte dall'amministrazione, è emerso quanto segue:
   Bellucci Emidio: il certificato dei carichi pendenti e il certificato del casellario giudiziale della procura della Repubblica, entrambi richiesti da questa amministrazione al tribunale di Montepulciano (residenza del legale rappresentante), avevano in precedenza attestato la non sussistenza di iscrizioni suscettibili di comunicazione ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del codice di procedura penale a carico del signor Bellucci Emidio. L'Amministrazione ha così provveduto a sottoporre le istanze di contributo per attività in Italia e per acquisto attrezzature alla Commissione consultiva, con successiva assegnazione, rispettivamente, di euro 75.000 e di euro 55.000. Si precisa che il «circo Bellucci» e il «circo Bellucci più acquatico di Bellucci Emidio» sono la stessa ditta che, nell'aprile 2012, ha trasferito la propria sede legale da Maglie (Lecce) a Portici (Napoli);
   Bellucci Loredana: il certificato dei carichi pendenti e il certificato del casellario giudiziale della procura della Repubblica presso il tribunale di Lanciano pervenuti, dietro richiesta dell'amministrazione, non avevano in precedenza registrato nulla a carico del soggetto.
  L'amministrazione ha così provveduto a sottoporre le istanze di contributo per attività in Italia nel 2013 e per attività all'estero nel 2012 alla Commissione consultiva, con successiva assegnazione, rispettivamente, di euro 30.000 e di euro 10.000. In relazione alla sanzione del gennaio 2012, conseguente a violazione delle linee guida Cites, fatte proprie dal regolamento comunale, l'amministrazione provvederà a richiedere la relativa documentazione alle Amministrazioni locali e agli organi giudiziari competenti, per identificare la titolarità del soggetto e la tipologia della sanzione, per valutare la sussistenza di motivi da cui consegua, ai sensi del decreto ministeriale, la revoca del contributo assegnato.

E) circo Martini sanzionato, secondo quanto asserito dall'interrogante, a Pesaro nel maggio 2013.

  I controlli di veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, effettuati da questa amministrazione nei confronti delle varie ditte circensi della famiglia Martini, in data anteriore a quella della recente sanzione del maggio 2013, non hanno prodotto risultati ostativi alla possibilità di accedere ai contributi Fus, ai sensi del requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 20 novembre 2007.
  In particolare, le verifiche hanno prodotto i seguenti risultati:
   Martini Aldo: sia il certificato generale che il certificato di carichi pendenti della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, hanno dato esito negativo;
   Martini Romolo: il certificato generale del casellario giudiziale di Roma attesta che non esistono provvedimenti a carico che contrastino con le dichiarazioni rilasciate dallo stesso;
   Martini Daris Leone Amedeo: il casellario giudiziale di Salerno ha attestato un provvedimento penale del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio Calabria in data 26 novembre 2003, per maltrattamento animali, a cui è seguita una ordinanza di applicazione dell'indulto del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Caltanissetta del 15 dicembre 2010 per il reato di maltrattamento animali e, successivamente, un provvedimento di estinzione adottato dal giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria dell'11 aprile 2012, poiché il soggetto stesso «non risulta aver commesso ulteriore reato della stessa indole». In fase di controllo antecedente alla erogazione, le dichiarazioni e le documentazioni presentate dai vari soggetti che fanno capo alla denominazione della famiglia circense Martini, saranno sottoposte a verifiche aggiornate, così come avviene per ogni altro soggetto beneficiario di contributi pubblici.

  Da quanto sopra esposto, si evince che il controllo attiene alla ordinaria e consueta attività istruttoria e procedurale dell'amministrazione, che lo esercita nell'ambito e nei limiti delle proprie competenze, attivando ogni canale informativo messo a disposizione dalla circolazione delle informazioni tra amministrazioni diverse quali: tribunali, casellario giudiziale camere di commercio, guardia di finanza, agenzie delle entrate, eccetera. Anche le assegnazioni menzionate nell'interrogazione si sono avvalse, nella fase istruttoria, di questo tipo di controlli e proseguiranno nella fase successiva precedente all'erogazione e di verifica dei consuntivi.
  Si precisa, inoltre, che la predetta normativa non prevede la possibilità di utilizzare somme ottenute da finanziamenti revocati per la costituzione di un fondo per la custodia degli animali sequestrati o confiscati, giacché tali risorse costituiscono economie di bilancio di cui l'amministrazione non dispone direttamente.
  Si rappresenta, infine, come questa amministrazione segua con attenzione il dibattito in corso sulla stampa dedicato alla questione dell'utilizzo di animali nelle attività circensi e la sensibilità crescente da parte dell'opinione pubblica nei confronti dei diritti degli animali. Sull'argomento sono state promosse riunioni ed incontri congiunti con l'ente nazionale circhi ed i rappresentanti delle associazioni a difesa degli animali per alimentare un sereno confronto su una questione di forte attualità.
  Al riguardo, il recente ordine del giorno n. G9.205 al disegno di legge n. 1014, approvato in Senato in sede di approvazione del decreto-legge «Valore Cultura», segna un importante tappa nel percorso di responsabilizzazione che le Istituzioni Politiche hanno voluto delineare per il settore, coniugando il riconoscimento della funzione sociale ed artistica dell'attività circense con il rispetto degli animali «impegnando il Governo a prevedere nei prossimi provvedimenti una riduzione progressiva dei contributi, a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ad esercenti attività circense e spettacolo viaggiante con animali fino a pervenire al completo azzeramento dei contributi nell'esercizio finanziario 2018 anche per quanto riguarda le attività promozionali, educative, formative, editoriali, collegate alle attività circensi con animali, alle attività circensi con animali all'estero, all'accademia del circo e a festival circensi ».
  Tale ordine del giorno è stato affiancato dall'approvazione di un emendamento che ha introdotto, all'articolo 9, il comma 1-
bis secondo cui il decreto ministeriale di concessione dei contributi ai circhi «può destinare graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonché esercenti di circo contemporaneo nell'ambito delle risorse ad essi assegnati».
La Sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismoFrancesca Barracciu.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

protezione degli animali

arti dello spettacolo

protezione della fauna

spettacolo di animali