ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01680

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 69 del 09/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: PALAZZOTTO ERASMO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 09/08/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 09/08/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01680
presentato da
PALAZZOTTO Erasmo
testo di
Venerdì 9 agosto 2013, seduta n. 69

   PALAZZOTTO. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   la legge 29 dicembre 1993, n. 580, interviene sul riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e della agricoltura, ed in particolare l'articolo 20 concerne i segretari generali;
   il comma 4 del predetto articolo 20, prevede la istituzione di un elenco di nominativi per la designazione e la nomina dei segretari generali, nonché l'emanazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un decreto per la definizione di criteri e di modalità per l'iscrizione nell'elenco e per la sua tenuta in conformità ai principi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
   il decreto ministeriale 26 ottobre 2012 reca il regolamento relativo alla nuova disciplina per la tenuta dell'elenco nazionale dei soggetti che possono concorrere per la designazione e la nomina a segretari generali delle camere di commercio, sebbene all'epoca dei fatti oggetto del presente atto di sindacato ispettivo ancora non vigente;
   si ricorda comunque che il Ministero dello sviluppo economico aveva precedentemente adottato il decreto ministeriale 19 giugno 1995, n. 422, quale regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente criteri e modalità per l'iscrizione nell'elenco dei segretari generali di camere di commercio, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 1995;
   con riferimento alle procedure messe in atto, nell'anno 2010, per nominare il segretario generale della camera di commercio di Trapani si segnala che secondo quanto rilevato da parte di organizzazioni sindacali che per due volte hanno impugnato la delibera di attivazione della procedura concorsuale, esse sarebbero state viziate dall'assunzione di comportamenti impropri, se non illegittimi, nonché suscettibili di censura;
   nel 2010, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale e della conseguente nomina del segretario generale, le relative funzioni sono state svolte dall'allora dirigente della CCIAA, dottor Diego Carpitella al quale, nella veste di segretario generale facente funzioni, compete, fra le altre, la responsabilità dei procedimenti e degli atti relativi alla suddetta procedura;
   nella fattispecie la camera di commercio di Trapani, a seguito del compiuto pensionamento del suo ex-segretario generale, dottor Filippo Sparla, ha dovuto procedere alla nomina del suo successore. Vi sono dubbi riscontrati sulla correttezza delle procedure che hanno portato alla nomina ed all'investitura del dottor Diego Carpitella nelle funzioni di segretario generale facente funzioni della camera di commercio di Trapani, incaricato dalla giunta camerale il 7 dicembre 2009 con decorrenza 2 gennaio 2010, incarico la cui durata si sarebbe protratta, per quanto consta all'interrogante, oltre il limite massimo previsto dal decreto legislativo 165 del 2001;
   tali dubbi riguardano il possesso da parte del dottor Carpitella dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7, del su citato decreto ministeriale 19 giugno 1995, n. 422, con particolare riguardo alle capacità professionali, di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento;
   come emerso da alcuni articoli di stampa pare che il fascicolo personale del suindicato dottor Carpitella, allegato alla domanda di iscrizione all'elenco dei soggetti che possono essere nominati segretari generali delle camere di commercio, come prescritto dall'articolo 2 del suddetto regolamento, contenga attestazioni che sarebbero suscettibili di censura sotto il profilo della veridicità delle informazioni fornite e della legittimità dei documenti prodotti. Si fa riferimento, nello specifico, alla documentazione allegata dal dottor Diego Carpitella allo scopo di attestare il possesso di capacità professionali relative all'area «economico-promozionale», di cui all'articolo 6, comma 1, paragrafo 1, lettera C), del suddetto regolamento. Infatti, a sostegno dell'asserito possesso delle capacità professionali in oggetto, il dottor Carpitella avrebbe prodotto un rapporto di ricerca dal titolo «Marketing sul territorio, esigenze delle imprese ed opportunità di sviluppo», che lo stesso avrebbe elaborato nell'ambito del progetto «Servizi per l'internazionalizzazione delle Camere di Commercio siciliane: marketing sul territorio, esigenze delle imprese ed opportunità di sviluppo e consolidamento rete regionale dei suoi sportelli», realizzato nell'ambito del fondo di perequazione 2004 da Unioncamere Sicilia ed avente fra i partner camerali aderenti, la C.C.I.A.A. di Trapani;
   per tale rapporto sarebbe stato «utilizzato» un antecedente rapporto di ricerca, realizzato da Mediacamere ed Istituto Tagliacarne nel 2000, per conto di Unioncamere Sicilia, nell'ambito del progetto a valere sul fondo di perequazione 1997, «Marketing Territoriale», copiandone e plagiandone buona parte dei dati contenuti;
   il confronto fra i due documenti, infatti, evidenzia una rilevante identità di struttura, contenuti, dati e grafici in essi contenuti. Le uniche «modifiche» apportate sarebbero quelle relative agli anni di riferimento dei dati presi in esame: lasciando immutati i dati statistici che erano contenuti nel documento originale, ci si sarebbe limitati esclusivamente ad attribuirli ad un periodo di tempo più recente;
   le modalità di conferimento al dottor Carpitella dell'incarico di collaborazione professionale relativo all'elaborazione della ricerca di cui al punto precedente fanno riscontrare ripetute anomalie, allo stato degli atti; all'interrogante appare infatti viziato da procedure irregolari l'intero iter burocratico in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di conferimenti di incarichi, e dall'adozione di atti illegittimi. Infatti, l'incarico è stato conferito con una semplice lettera del presidente della CCIAA di Trapani e non del segretario generale, soggetto a ciò legittimato, per svolgere, a giudizio dell'interrogante incomprensibilmente, una attività di ricerca per conto di altro soggetto, l'azienda speciale servizi per le imprese. Per il conferimento di tale incarico sembrerebbero esser state seguite procedure irregolari ed adottati atti illegittimi;
   in realtà, soggetto legittimato a conferire l'incarico non sarebbe stata la «Azienda Speciale ai Servizi alle imprese» né la CCIAA di Trapani, bensì Unioncamere Sicilia, attuatore del progetto. Ne conseguirebbe che l'affidamento dell'incarico «de quo» sarebbe avvenuto con lettera d'incarico di un soggetto non legittimato allo stesso;
   a tale proposito non regge nemmeno l'obiezione secondo la quale tale procedura anomala sarebbe stata adottata in quanto il dottor Diego Carpitella era inquadrato nell'organico della camera di commercio, con la qualità di dirigente contabile; risulta, infatti, all'interrogante che per legge eventuali incarichi a dirigenti e dipendenti camerali debbano essere conferiti con atto del segretario generale della camera di commercio, e non dal suo presidente;
   va, inoltre, rilevato che l'affidamento dell'incarico in oggetto non è stato precorso da alcuna procedura ad evidenza pubblica e conseguente comparazione dei titoli degli altri dirigenti camerali. Infatti, il dottor Carpitella «dirigente contabile» della CCIAA trapanese, da qualche mese, non poteva vantare esperienze e competenze curriculari specifiche in materia di ricerca, tali da legittimare, o almeno giustificare la mancata adozione della procedura di rito;
   in merito alla formalizzazione dell'incarico, ulteriori perplessità emergono in relazione alla circostanza secondo la quale, la nota a firma del presidente Pace risulta priva di alcuni elementi che costituiscono requisiti contrattuali essenziali, ossia di indicazioni specifiche riguardanti l'oggetto dell'incarico, le modalità ed i tempi di realizzazione dello stesso, e quelle relative al calcolo del corrispettivo spettante;
   appare evidente una condizione di conflitto d'interessi, in capo alla persona del signor Giuseppe Pace al tempo dei fatti oggetto della presente interrogazione, nella sua duplice veste di presidente di Union- camere Sicilia, ossia dell'effettivo ente titolare del progetto fondo di perequazione nell'ambito del quale il dottor Carpitella «avrebbe» realizzato il suddetto studio e di presidente della camera di commercio di Trapani, quale rappresentante legale di un ente che, a giudizio dell'interrogante illegittimamente, ha incaricato il suddetto dottor Carpitella;
   come previsto dall'articolo 7 del regolamento n. 422 del 1995, all'epoca dei fatti vigente, il segretario generale della camera di commercio di Trapani pro-tempore, pare abbia certificato, con apposita dichiarazione, il possesso da parte del dottor Carpitella dei prescritti requisiti professionali;
   non vi è notizia in merito ad eventuali verifiche sul fascicolo del dottor Diego Carpitella, presso la direzione generale del commercio servizio centrale delle camere di commercio e degli UU.PP.I.C.A, divisione VIII, competente alla tenuta dell'elenco dei soggetti che possono essere nominati segretari generali nelle CCIAA in Italia;
   come emerso da notizie di stampa, pare che le procedure avviate per l'espletamento del concorso per la nomina del segretario generale della camera di commercio di Trapani siano state gestite ed indirizzate in direzione di una nomina per così dire «riservata» verso un solo candidato, e che tale candidato, alla fine risultato vincitore della selezione, sia stato il dottor Alessandro Antonio Alfano, attualmente segretario di Unioncamere Sicilia. In merito a tale vicenda, si ricorda che sarebbero ancora in corso indagini dell'autorità giudiziaria;
   anche nel caso del dottor Alessandro Antonio Alfano, non vi sono riscontri relativi alla domanda ed al suo fascicolo personale. Il dott. Alessandro Antonio Alfano, come risulta da alcune notizie di stampa, vanta il titolo di studio di laurea breve (triennale) in economia e commercio, titolo che sembrerebbe non idoneo ad espletare le funzioni di dirigente apicale in una pubblica amministrazione, come nel caso del Segretario generale della camera di commercio –:
   quali iniziative intenda assumere a garanzia del corretto e trasparente andamento della Pubblica Amministrazione e se si intenda procedere d'ufficio, così come previsto dall'articolo 11 del decreto ministeriale n. 230 del 2012, facendo proporre alla Direzione Generale competente la cancellazione dall'elenco dinamico dei nominativi dei sopraindicati soggetti, previa contestazione agli interessati, qualora risultassero iscritti nonostante l'assenza dei previsti requisiti. (4-01680)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1993 0580

EUROVOC :

potere di nomina

ente pubblico

camera di commercio