ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01663

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 68 del 08/08/2013
Trasformazioni
Trasformato il 11/05/2017 in 5/11336
Firmatari
Primo firmatario: CIPRINI TIZIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/08/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 08/08/2013
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 08/08/2013
RIZZETTO WALTER MOVIMENTO 5 STELLE 08/08/2013
ROSTELLATO GESSICA MOVIMENTO 5 STELLE 08/08/2013
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 08/08/2013
BECHIS ELEONORA MOVIMENTO 5 STELLE 08/08/2013
BALDASSARRE MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 08/08/2013
COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 08/08/2013
BUSINAROLO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 08/08/2013
AGOSTINELLI DONATELLA MOVIMENTO 5 STELLE 08/08/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 08/08/2013
Stato iter:
11/05/2017
Fasi iter:

TRASFORMA IL 11/05/2017

TRASFORMATO IL 11/05/2017

CONCLUSO IL 11/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01663
presentato da
CIPRINI Tiziana
testo di
Giovedì 8 agosto 2013, seduta n. 68

   CIPRINI, GALLINELLA, TRIPIEDI, RIZZETTO, ROSTELLATO, COMINARDI, BECHIS, BALDASSARRE, COLLETTI, BUSINAROLO e AGOSTINELLI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   con circolare n. 3645/6095 dell'11 giugno 2013 il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha stabilito le regole del «nuovo» contratto di convenzione tra gli istituti dell'amministrazione penitenziaria e gli esperti di in psicologia e criminologia clinica prevedendo – tra l'altro – la durata di un anno dell'incarico non rinnovabile per più di quattro anni dalla data della sua sottoscrizione;
   nella predetta circolare l'amministrazione sottolinea «l'utile apporto sinergico degli esperti in parola» la cui collaborazione capillare soprattutto nel front office istituzionale si connota quale sostegno o verifica costante del comportamento dei detenuti o internati;
   la figura dell'esperto psicologo, prevista dall'articolo 80 della legge n. 354 del 1975, rappresenta un tassello fondamentale nel trattamento e osservazione comportamentale del detenuto; l'esperto psicologo è il fulcro per la realizzazione degli obiettivi delineati dall'articolo 27 della Costituzione in tema di rieducazione del condannato e del diritto fondamentale alla salute del detenuto;
   l'esperto psicologo – in base alla normativa vigente – è coinvolto – in maniera primaria – nell'ambito delle attività di osservazione comportamentale del detenuto, nelle procedure di valutazione per l'ammissione alle misure alternative alla detenzione e a tutti i benefici premiali penitenziari dei detenuti, nell'ambito degli uffici di esecuzione penale esterna (cosiddetti UEPE) per lo svolgimento delle attività di osservazione nei confronti di soggetti libero-sospesi, nonché nelle attività trattamentali nei confronti delle persone in misura alternativa, nelle procedure di osservazione psicologica svolgendo la valutazione psicologica di tutti i nuovi ingressi (nuovi giunti);
   a ciò si aggiunga che recentemente anche il Governo con il decreto-legge 1o luglio 2013, n. 78, approvato dal Senato della Repubblica il 24 luglio 2013, all'articolo 4, comma 1, lettera b-bis), ha previsto, tra i compiti del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie, il «mantenimento e promozione delle piccole strutture carcerarie idonee all'istituzione di percorsi di esecuzione della pena differenziati su base regionale e all'implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento sociale del detenuto»;
   tali provvedimenti normativi sono segno evidente della volontà del Legislatore di considerare – in maniera forte – l'importanza della rieducazione e inserimento sociale del detenuto e del trattamento rieducativo anche intramurario dello stesso quale strumento per realizzare gli obiettivi della nostra Carta costituzionale (articolo 27 della Costituzione) e per dare una risposta anche al gravissimo problema del sovraffollamento delle carceri e dei suicidi dei detenuti che nelle carceri italiane hanno raggiunto livelli preoccupanti;
   a fronte di tale volontà tuttavia non è corrisposta un uguale risposta in termini di dotazione di risorse finanziarie e di personale;
   infatti proprio gli esperti psicologi – figure cardine per il trattamento, l'osservazione, il sostegno psicologico, la prevenzione del rischio auto lesivo e suicidario del detenuto, nonché nelle procedure di ammissione alle misure alternative e a tutti i benefici premiali penitenziari – oggi vengono confinati in una posizione di incertezza professionale e instabilità lavorativa;
   l'esperto psicologo è soggetto a un monte ore che può arrivare a 64 ore mensili ma nei fatti non supererebbe le 20 ore mensili, svolge l'attività lavorativa in giorni feriali, festivi o notturni (senza alcuna maggiorazione retributiva), non è coperto da rischio professionale, maternità, ecc., è privo di qualsiasi strutturazione del servizio fornito ai detenuti, e infine deve sopportare un carico di lavoro (per rapporto tra numero detenuti e numero degli esperti) non tollerabile;
   da ultimo la suddetta circolare del DAP n. 3645/6095 dell'11 giugno 2013 ha stabilito che l'incarico degli esperti in psicologia e criminologia clinica ha la durata di un anno non rinnovabile per più di quattro anni dalla data della sua sottoscrizione con l'effetto di escludere e tagliare fuori numerosissimi esperti psicologi qualificati e con una esperienza straordinaria ventennale nel settore e che – esauriti quattro anni – non vedranno più rinnovarsi l'incarico –:
   se i Ministri, ciascuno per le sue competenze, sono a conoscenza della situazione descritta;
   se il Ministro intenda sospendere/annullare l'efficacia della Circolare del DAP n. 3645/6095 dell'11 giugno 2013 in quanto lesiva ad avviso degli interroganti essa appare, dei diritti degli esperti psicologi di cui all'articolo 80 della legge n. 354 del 1975, lesiva del principio costituzionale di rieducazione del condannato e degli standard di salute e benessere dei detenuti;
   quali misure concrete e urgenti intendano adottare – anche in termini di disciplina del rapporto di lavoro e/o di investimento di maggiori risorse finanziarie – per valorizzare il ruolo e l'apporto degli esperti psicologi anche in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti dall'articolo 27 della nostra Carta costituzionale in tema di rieducazione e salute del detenuto così come previsto dalla legislazione vigente, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla normativa europea. (4-01663)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

detenuto

diritto alla salute

esecuzione della sentenza

integrazione sociale

reinserimento sociale

esecuzione della pena