ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01649

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 68 del 08/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/08/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 08/08/2013
Stato iter:
10/12/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/12/2013
GIOVANNINI ENRICO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 10/12/2013

CONCLUSO IL 10/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01649
presentato da
CANCELLERI Azzurra Pia Maria
testo di
Giovedì 8 agosto 2013, seduta n. 68

   CANCELLERI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   dalla pubblicazione della legge di stabilità sono trascorsi quasi sette mesi e dalla pubblicazione del terzo decreto di salvaguardia («10.130 esodati», datato 22 aprile 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2013) sono passati oltre 40 giorni, ma della circolare operativa dell'INPS, preannunciata nel messaggio INPS n. 8824 del 30 maggio 2013, relativa all'articolo 2 punto 1 lettera b) (contributori volontari), non vi è ancora nessuna traccia;
   il «Comitato Autorizzati alla Contribuzione Volontaria», ha appreso da notizie certe provenienti dall'INPS che, nel corso della riunione congiunta INPS-Ministero, tenutasi venerdì 28 giugno presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata discussa la bozza di circolare operativa, e che, prima di emettere la predetta circolare, l'ufficio normativo INPS attende le conclusive determinazioni in merito da parte del Ministro Professor Giovannini per il tramite dell'ufficio legislativo del Ministero diretto dal dottor Contessa;
   purtroppo, dobbiamo registrare in questi giorni la pubblicazione da parte dell'INPS di messaggi e circolari su questioni di minore importanza (elenco delle strutture per cure termali, eccetera), ma per la disposizione normativa citata, fondamentale per la vita di migliaia di persone e famiglie, continua a permanere un assordante e preoccupante silenzio;
   questo inspiegabile silenzio dell'ufficio legislativo ministeriale diretto dal dottor Contessa, fa temere che si possa consumare un ulteriore danno nei confronti della categoria più debole degli esodati: i contributori volontari, già più volte fortemente e arbitrariamente penalizzati con i precedenti decreti attuativi dell'articolo 24, comma 14, e 15 della legge n. 214 del 2011;
   il danno è stato perpetrato, in particolare, nei confronti dei contributori volontari che non avevano stipulato alcun accordo all'esodo, ma che bensì hanno visto interrompersi bruscamente l'attività lavorativa, già diversi anni fa, ben prima della Legge Fornero, per fine di contratti a termine, per fallimenti aziendali, professioni stagionali;
   si tratta di ex lavoratori che, in gran parte, dopo l'autorizzazione alla contribuzione volontaria hanno avuto la ventura di accettare lavori a termine per mandare avanti la famiglia, pur nel pieno rispetto delle leggi vigenti sulla contribuzione volontaria che, come Voi ben sapete, non vieta la ripresa lavorativa dopo l'autorizzazione –:
   se il Ministro interrogato non ritenga che dopo 7 mesi si debbano avere risposte certe da Ministero e INPS su che fine ha fatto la circolare operativa Inps riguardante il terzo decreto di salvaguardia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2013 relativa all'articolo 2, punto 1, lettera b) o che venga emessa con una circolare al più presto e che soprattutto, sia rispondente alla corretta interpretazione della legge di stabilità contenuta nel parere delle Commissioni speciali parlamentari. (4-01649)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 10 dicembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 135
4-01649
presentata da
CANCELLERI Azzurra Pia Maria

  Risposta. — L'interrogazione in esame, presentata in data 8 agosto 2013, concerne la presunta inerzia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine al rilascio del nulla-osta necessario alla pubblicazione, da parte dell'Inps, della «circolare operativa» (si tratta, in realtà, di un «messaggio operativo») con la quale vengono impartite alle direzioni centrali le istruzioni necessarie a rendere operative le disposizioni di salvaguardia previste dall'articolo 1, commi 231 e seguenti della legge n. 228 del 2012) (legge di stabilità 2013).
  L'interrogante riferisce di aver appreso «da notizie certe provenienti dall'Inps» che la mancata emanazione delle istruzioni operative da parte dell'Istituto sarebbe dipesa dalla mancata adozione delle «conclusive determinazioni» da parte degli uffici ministeriali.
  Si precisa, preliminarmente, che l'istituto ha fornito le indicazione operative relative alla salvaguardia di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il messaggio n. 12577 pubblicato il 2 agosto 2013 (si tratta, appunto, del messaggio che sarebbe stato emanato con ritardo).
  Pertanto, emerge dagli atti che, alla data di presentazione dell'interrogazione in esame (8 agosto 2013), la questione segnalata era ormai risolta.
  Per completezza di informazione in ordine alla delicata questione della cosiddetta «terza salvaguardia», si ritiene di fornire alcune informazioni aggiuntive sulle complesse questioni sottese all'emanazione della circolare (rectius: messaggio operativo) in questione e sull'attività istruttoria che ne ha preceduto la pubblicazione.
  Va premesso al riguardo che la questione segnalata attiene all'interpretazione dell'articolo 1, comma 231, lettera b) della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) in tema di salvaguardia dall'applicazione della recente riforma pensionistica nei confronti di coloro che avessero ripreso l'attività lavorativa prima del 4 dicembre 2011.
  Va altresì premesso che la disposizione appena richiamata richiedeva l'emanazione di un decreto attuativo, da adottarsi previa acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
  Ebbene, nella prima stesura del testo del decreto (sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari), esso aderiva a una lettura restrittiva del comma 31, lettera b), con la conseguenza di assoggettare a requisiti più stringenti la possibilità di accesso al pensionamento con requisiti «ante riforma» per i prosecutori volontari che avessero ripreso l'attività lavorativa prima del 4 dicembre 2011.
  Le Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica avevano, quindi, chiesto con forza che il testo del decreto venisse modificato e che venisse ripristinata una formulazione più aderente alla legge di stabilità 2013 (ossia, una formulazione più favorevole alla richiamata platea di lavoratori).
  Il Governo si è, quindi, uniformato alle richieste del Parlamento, emanando il decreto 22 aprile 2013, il quale risulta sotto questo aspetto pienamente rispettoso della legge e complessivamente tutelante per questa platea di prosecutori volontari.
  Ebbene, nella prima bozza di messaggio inviata all'ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 7 giugno 2013, l'INPS aveva impostato la questione continuando a propendere per l'interpretazione – per così dire – restrittiva (ossia, quella censurata dalle Commissioni parlamentari e che il Governo aveva superato in sede di stesura finale del decreto).
  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pertanto, ha rappresentato all'Istituto la necessità di ripristinare una interpretazione del tutto conforme alla lettera della legge nonché aderente ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari.
  Quindi, l'ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'esprimere il proprio nulla-osta alla pubblicazione del messaggio, ha fornito puntuali indicazioni in ordine alle modifiche da apportare alla bozza medesima. In tale occasione si è espressamente data indicazione all'istituto affinché venisse riformulato il testo del messaggio nel senso di chiarire che possono accedere al beneficio della salvaguardia i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.
  È stato proprio grazie all'approfondito lavoro istruttorio condotto dagli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che è stato possibile assicurare ai prosecutori volontari quelle ampie tutele che essi non avrebbero avuto se il messaggio fosse stato pubblicato nella versione originaria predisposta dall'INPS.
  Da ultimo, a conferma del massimo interesse del Governo sulla vicenda, si segnala che nella legge di stabilità per il 2014 è stata introdotta una disposizione volta a prevedere con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2014 l'incremento del contingente numerico dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all'articolo 1, comma 231, lettera b), della legge n. 228 del 2012 come indicato nell'articolo 9 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013. Il predetto incremento del contingente numerico, pari a 6.000 unità, consente di dare attuazione all'interpretazione estensiva della disposizione esplicitata in sede di approvazione del decreto attuativo, con particolare riferimento ai soggetti che hanno ripreso l'attività lavorativa anche prima del 4 dicembre 2011.
Il Ministro del lavoro e delle politiche socialiEnrico Giovannini.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS )

EUROVOC :

contratto di lavoro

pubblicazione della legge

interpretazione del diritto