Legislatura: 17Seduta di annuncio: 68 del 08/08/2013
Primo firmatario: LODOLINI EMANUELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/08/2013
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/08/2013
LODOLINI. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
il settore orafo-argentiero, pur rappresentando da sempre uno dei comparti manifatturieri trainanti nella promozione del Made in Italy, vive oggi una prolungata fase di crisi;
il fenomeno dei negozi che esercitano attività di compravendita oro, più semplicemente definiti «compro oro» si è considerevolmente diffuso anche nel territorio della provincia di Ancona e nelle Marche;
il settore di compravendita di preziosi ha, complessivamente, un giro d'affari di circa 14 miliardi di euro derivanti dalla movimentazione di oltre 300 tonnellate di oro e di materiali preziosi. La crisi economica e sociale che vive oggi il nostro Paese ha ovviamente contribuito al boom del settore causato dal notevole aumento di vendite di gioielli e preziosi da parte di persone in gravi difficoltà economiche;
c’è la necessità di regolare il settore dei «compro oro» tramite anche l'istituzione di un apposito registro delle attività di compravendita di oro, tenuto dalla Camera di commercio secondo modalità e criteri stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con quello dell'interno; è necessaria la tracciabilità degli oggetti preziosi ai fini di facilitare le attività di controllo da parte degli organi di polizia e della magistratura in materia di ricettazione e riciclaggio; occorrono l'istituzionalizzazione di un borsino dell'oro usato aggiornato quotidianamente e misure per la tutela del consumatore e per la qualificazione del settore;
articolate sono le normative di interesse per questo particolare comparto: pubblica sicurezza e contrasto alla ricettazione, antiriciclaggio, fiscalità e tutela del consumatore. I «compro oro» secondo quanto disposto dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7, e dalle successive circolari della Banca d'Italia entrano in rapporto con quest'ultima solo attraverso l'apposita struttura dedicata al contrasto del riciclaggio (UIF);
la difficoltà di indagine su questi reati risiede principalmente nella natura ibrida di questi esercizi commerciali i quali spesso ottengono licenze in assenza di adeguate verifiche. Meno trascurabili risultano i problemi legati all'evasione IVA quando gli oggetti vengono rivenduti;
c’è comunque il rischio che intorno alla proliferazione dei «compro oro» si possano nascondere anche traffici illeciti di usura, ricettazione e riciclaggio;
il Parlamento ha il dovere di tutelare gli onesti operatori del settore ma allo stesso tempo di prevenire i comportamenti che possono alimentare il mercato sommerso controllato dalla criminalità organizzata –:
quale sia il quadro aggiornato, informativo e statistico delle attività di compravendita oro nella regione Marche e specificatamente nella provincia di Ancona;
quali iniziative urgenti si intendano assumere al fine di potenziare i controlli di prevenzione e repressione da parte delle autorità preposte;
se non si ritenga opportuno promuovere l'adozione di disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati, l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, l'istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafo nazionale.
(4-01636)
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