ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01538

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 63 del 01/08/2013
Firmatari
Primo firmatario: FERRARESI VITTORIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 01/08/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 01/08/2013
Stato iter:
05/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/05/2014
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/05/2014

CONCLUSO IL 05/05/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01538
presentato da
FERRARESI Vittorio
testo di
Giovedì 1 agosto 2013, seduta n. 63

   FERRARESI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» all'articolo 38 comma 6 recita: «quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale»;
   le commissioni sono pertanto organi interni, espressione del consiglio comunale;
   il comma 7 del medesimo (articolo 38) recita: «le sedute del consiglio comunale e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento»;
   il decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) all'articolo 9, «Partecipazione democratica elettronica», dice espressamente: «lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi»;
   l'Ufficio del garante per la protezione dei dati personali (nota pervenuta il 10 gennaio 2008), ha osservato che «gli articoli 10 e 38 del TUEL garantiscono espressamente la pubblicità degli atti e delle sedute del consiglio comunale, rinviando ad uno specifico regolamento l'introduzione di eventuali limiti a detto regime di pubblicità»;
   il parere espresso dal Ministero dell'interno, in materia di enti locali, come in data 26 giugno 2013, «Riprese video del consiglio comunale», a riguardo afferma: «si evidenzia come nell'ambito dell'attribuzione al consiglio comunale dell'autonomia funzionale ed organizzativa (articolo 38, comma 3, TUEL) si riconduce quella potestà di regolare opportunamente, con apposite norme, ogni aspetto attinente al funzionamento dell'assemblea, tra cui anche quello della registrazione del dibattito e delle votazioni con mezzi audiovisivi, sia da parte degli uffici di supporto all'attività di verbalizzazione del segretario comunale, sia da parte dei consiglieri, degli organi di informazione e dei cittadini che assistono alla sedute pubbliche»;
   sussiste il diritto alla ripresa, tale diritto va regolamentato, ma il regolamento non può impedire, può solo porre limiti, alle riprese del consiglio comunale e delle commissioni, a tutela della privacy –:
   in presenza di un regolamento che permette le riprese video del consiglio comunale, se tale diritto si possa intendere esteso di fatto anche alle riprese delle sedute delle commissioni. (4-01538)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 5 maggio 2014
nell'allegato B della seduta n. 222
4-01538
presentata da
FERRARESI Vittorio

  Risposta. — In relazione alla possibilità di effettuare riprese audiovisive delle sedute degli organi consiliari degli enti locali, la disposizione di riferimento si rinviene nell'articolo 38 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ove si prevede, al comma 7, che le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio. L'articolo 16, comma 19, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dispone anche che, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le sedute si tengano preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.
  Sul piano giurisprudenziale si ritiene utile richiamare la sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Veneto, n. 826 del 16 marzo 2010, la quale ha chiarito che la ripresa televisiva della seduta del consiglio si configura quale «trattamento» di dati personali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  Il citato giudice amministrativo ha, inoltre, ritenuto che il presidente del consiglio comunale potesse immediatamente autorizzare emittenti televisive nazionali e locali a riprendere, in via non sistematica, gratuitamente e senza diritti di esclusiva, talune brevi fasi delle sedute del consiglio comunale, con la motivazione che da tale autorizzazione non conseguono obblighi di sorta per l'amministrazione comunale quale «titolare» o «responsabile» del trattamento dei dati personali.
  Per lo specifico profilo della protezione dei dati personali, il parere del Garante, n. 44094 del 17 marzo 2002, risalente ad epoca antecedente l'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 196, del 2003, aveva infatti affermato la necessità di regolamentare la materia, al fine di prevedere modalità tali da consentire che i partecipanti alla seduta siano preventivamente informati della presenza di telecamere, della diffusione delle immagini e degli ulteriori elementi previsti dalla legislazione applicabile, nonché per specificare le ipotesi di limitazione delle riprese, giustificate dalla necessità di assicurare la riservatezza dei soggetti presenti ovvero della materia oggetto di dibattito consiliare.
  Si ritiene, comunque, di poter confermare i contenuti del parere di questo Ministero in data 26 giugno 2013, al quale fa riferimento l'interrogante, la cui conclusione è orientata a reputare necessario, in ogni caso, che gli enti locali si dotino di un'apposita disciplina regolamentare della materia.
  Per quanto attiene, infine, alle sedute delle commissioni consiliari degli enti locali, parrebbe sufficiente richiamare il tenore letterale del citato comma 7 dell'articolo 38 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che, nell'affermare il descritto principio di pubblicità, menziona espressamente anche tali uffici, congiuntamente ai consigli dei medesimi enti.
Il Sottosegretario di Stato per l'internoGianpiero Bocci.

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