ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01523

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 62 del 31/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: LODOLINI EMANUELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 31/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIULIETTI GIAMPIERO PARTITO DEMOCRATICO 31/07/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 31/07/2013
Stato iter:
24/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/05/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/05/2016

CONCLUSO IL 24/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01523
presentato da
LODOLINI Emanuele
testo di
Mercoledì 31 luglio 2013, seduta n. 62

   LODOLINI e GIULIETTI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   la valutazione di impatto ambientale è una procedura che si effettua in via preventiva, per individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti ed indiretti sull'ambiente (inteso come fauna, flora aria, suolo, acque, clima e paesaggio) di un progetto, di un'opera o di un intervento siano essi pubblici o privati. L'autorità competente per l'espletamento delle procedure di VIA viene individuata in base alla rilevanza del progetto da realizzare e valutando quale amministrazione pubblica (lo Stato, la regione o la provincia) sia titolare della maggior parte dei procedimenti autorizzativi, o comunque dei più significativi in campo ambientale. Il proponente l'intervento presenta la domanda all'autorità competente, che alla fine del procedimento emette l'atto finale di valutazione;
   il presidente della conferenza delle regioni Vasco Errani, in seguito anche ad una specifica richiesta della regione Marche, ha sollecitato un intervento normativo del Governo centrale sugli effetti della sentenza della Corte costituzionale 93/2013;
   le regioni chiedono, del resto, che le procedure di impatto ambientale vengano uniformate su tutto il territorio nazionale;
   la sentenza 93/2013 della Corte Costituzionale che interviene in materia di valutazione di impatto ambientale ha dichiarato l'illegittimità di disposizioni regionali emanate in attuazione alla disciplina statale della VIA, definita dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e tuttora applicata in ampia parte del Paese, sulla base di norme comunitarie a cui lo stesso Stato non si è ancora adeguato;
   la sentenza crea seri problemi poiché analoghi progetti saranno assoggettati a differenti regimi normativi in materia di VIA in ragione del territorio regionale in cui dovranno essere realizzati, determinando disparità di trattamento e generando così una situazione di grande incertezza giuridica –:
   se sia intenzione del Governo evitare lo scenario di cui sopra, con un urgente intervento legislativo statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, finalizzato ad uniformare l'applicazione della normativa sulle procedure di valutazione di impatto ambientale in tutto il territorio nazionale. (4-01523)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 24 maggio 2016
nell'allegato B della seduta n. 630
4-01523
presentata da
LODOLINI Emanuele

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, relativa alla normativa nazionale sulle procedure di valutazione di impatto ambientale, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale, si rappresenta quanto segue.
  In primo luogo, giova evidenziare che alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedono la possibilità per le regioni e le province autonome, relativamente ad alcune tipologie progettuali o aree predeterminate, di esercitare un potere discrezionale in ordine alla modifica delle condizioni per la verifica di assoggettabilità a VIA, Nello specifico, ai sensi del comma 9 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V del citato testo unico ambientale e del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, un incremento nella misura massima del trenta per cento delle soglie dimensionali, di cui all'allegato IV, della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, così garantendo i livelli di tutela ambientale complessivamente non inferiori a quelli richiesti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali.
  Proprio in merito ai progetti, di competenza delle regioni e delle province autonome di cui all'allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Commissione europea, con lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 226 del trattato Ce del 14 aprile 2009, ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2009/2086, per non conformità della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, con le seguenti disposizioni della Direttiva VIA 85/377/CEE, come modificata dalle direttive 97/11/Ce, 2003/35/Ce, 2009/31/Ce e, da ultimo, codificata dalla Direttiva 2011/92/UE:
   articolo 1, paragrafo 2 (definizione di «progetto»);
   articolo 4, paragrafi da 2 a 3, in combinato disposto con l'allegato III (procedura di « screening»);
   articolo 6, paragrafo 2 (consultazione del pubblico);
   allegati I e II della direttiva (definizione di alcune categorie di prodotti).

  Al fine di recepire correttamente la sopra richiamata direttiva VIA, con il decreto legislativo n. 128 del 2010 e con successivo decreto legislativo n. 162 del 2011, l'Italia ha introdotto delle modifiche e delle integrazioni alla Parte seconda del Testo unico ambientale. Ciò nonostante, la Commissione europea non ha ritenuto risolutive le azioni intraprese dallo Stato italiano e, con successiva comunicazione di messa in mora del 27 febbraio 2012, ha ribadito i rilievi già oggetto della prima comunicazione del 2009.
  Nel corso degli anni le autorità italiane e la Commissione europea si sono ripetutamente confrontate sulle modalità con cui superate le criticità rilevate dalla Commissione nell'ordinamento nazionale.
  Solo con il decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 è stato effettuato un intervento articolato e complessivo volto a sanare tutti i rilievi della procedura di infrazione che ha previsto, oltre alla modifica puntuale delle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche l'emanazione di linee guida nazionali finalizzate a fornire indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ex articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dei progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, sulla base di tutti i criteri dell'allegato III della direttiva VIA e, quindi, non solo sulla base della localizzazione (aree protette) o delle caratteristiche dimensionali (soglie).
  Nelle more del completamento dell’iter parlamentare della legge di conversione del citato decreto-legge, la Commissione europea, in data 28 marzo 2014, ha emanato un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, con il quale invitava l'Italia ad adottare entro due mesi le disposizioni necessarie per conformarsi al parere motivato.
  Per l'emanazione delle linee guida nazionali in materia di verifica di assoggettabilità alla VIA, l'articolo 15, del citato decreto-legge n. 91 del 2014 ha previsto l'adozione – previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia – di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica.
  Il 30 marzo 2015 è stato, quindi, emanato il decreto ministeriale n. 52, recante le «linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenze delle regioni e delle province autonome».
  Tali linee guida hanno avuto un iter molto articolato, in quanto, dopo il parere favorevole del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, hanno ottenuto quello della Conferenza Stato-regioni, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari.
  Le linee guida ministeriali sono rivolte sia alle autorità cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità (regioni e province autonome, ovvero enti locali delegati) che alle imprese, in quanto soggetti proponenti le opere da realizzare. Si è pertanto fornito uno strumento univoco per la determinazione di quali progetti devono essere assoggettati a screening, e ciò determinerà una applicazione omogenea ed uniforme su tutto il territorio nazionale.
  Sulla base di tutte le sopra descritte azioni poste in essere dallo Stato italiano per conformare la normativa nazionale a quella europea, in tema di Valutazione di impatto ambientale, in data 19 novembre 2015 la Commissione europea ha archiviato la procedura di infrazione 2009/2086.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2006 0152

EUROVOC :

impatto ambientale

protezione dell'ambiente