ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01383

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 58 del 23/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: BRAMBILLA MICHELA VITTORIA
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/07/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 23/07/2013
Stato iter:
29/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/04/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 29/04/2016

CONCLUSO IL 29/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01383
presentato da
BRAMBILLA Michela Vittoria
testo di
Martedì 23 luglio 2013, seduta n. 58

   BRAMBILLA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   sono stati resi noti i risultati di un'inchiesta della LAV – Lega anti vivisezione, associazione riconosciuta dal Ministero ex legge 349 del 1986, che ha documentato anche con rilievi video e foto sistematiche e ripetute violazioni da parte dei delfinari del decreto del Ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare 6 dicembre 2001, n.469 Regolamento recante disposizioni in materia di mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus, in applicazione dell'articolo 17, comma 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
   in particolare, nei delfinari di Zoomarine (Torvaianica-Roma), Oltremare (Riccione), Fasanolandia (Fasano-Brindisi) e Rimini, sono emerse le seguenti rilevazioni:

  Educazione:
   in nessuno dei delfinari è presente un opuscolo o un volantino informativo/educativo che riporti informazioni sui cetacei, sul loro habitat, sulla loro etologia, eccetera (decreto ministeriale 6 dicembre 2001, n.469: Allegato, Punto A-1-d)
   due delfinari su quattro non avevano alcun tipo di pannello informativo visibile nelle aree accessibili gratuitamente né inerente i cetacei né inerente i progetti di ricerca e conservazione di cui il delfinario era parte. Dei rimanenti uno dei delfinari aveva pochi cartelli con informazioni generiche che potevano essere visitati a seguito dello spettacolo ma non è stato possibile vederli tutti in quanto il percorso è stato chiuso, insieme al delfinario, poco tempo dopo la fine dello spettacolo. Solo uno dei delfinari aveva molteplici pannelli informativi sui cetacei e le loro caratteristiche e anche diversi pannelli che illustravano alcune delle ricerche che erano state condotte, per quanto questi ultimi fossero solamente in lingua inglese. (decreto ministeriale 6 dicembre 2001, n. 496: Allegato, Punto A-1-b);
   due su quattro delfinari non prevedevano alcun tipo di visite guidate con un educatore o altro personale in grado di fornire informazioni sui cetacei. Uno (Zoomarine) prevedeva una visita a pagamento del costo di euro 40 a persona. Solo uno dei delfinari (Oltremare) prevedeva una visita gratuita della durata di circa 20 minuti (decreto ministeriale 6 dicembre 2001, n. 469: Allegato, Punto A-1-b);
   uno dei delfinari non forniva alcun tipo di spiegazione o commento scientifico sui cetacei nel corso dello spettacolo, per gli altri la media dei commenti inerenti la biologia e l'etologia dei Tursiopi e degli esercizi dimostrativi correlati era di circa 5 minuti e 47 secondi su un totale di 26 minuti e 41 secondi. Le informazioni fornite erano scarse e si concentravano primariamente sulla descrizione del delfino e su alcuni dei comportamenti che questa specie tiene in natura. Assolutamente insignificanti, quando non proprio inesistenti, erano invece le informazioni sulla loro etologia, sul loro habitat, sulle problematiche di conservazione, e altro come sarebbe invece richiesto dalla normativa. (decreto ministeriale 6 dicembre 2001, n. 469: Allegato, Punto A-1-e);

  Condizioni di detenzione

   gestione dei delfini:
    in tutti i delfinari il periodo estivo si rivela completamente privo di possibilità di riposo per gli animali. Non esistono giornate di chiusura dei parchi e i tursiopi sono costretti ad esibirsi da due a cinque spettacoli al giorno. A questo vanno aggiunte, inoltre, tutte le altre attività a contatto con il pubblico (tour guidati, attività in vasca come «addestratori» per un giorno, foto, e altro). (decreto ministeriale 6 dicembre 2001, n. 469: Allegato, Punto B-III-35);
   in almeno due delfinari (Zoomarine, Oltremare) nel corso della giornata i delfini vengono tenuti separati per diverso tempo in funzione dello spettacolo o dello svolgimento di altre attività. (decreto ministeriale 6 dicembre 2001, n. 469: Allegato, Punto B-I-13);

   contatto con il pubblico:
    in almeno tre delfinari (Fasano, Zoomarine, Oltremare) è possibile fere una foto con il «bacio del delfino» (decreto ministeriale 6 dicembre 2001, n. 469: Allegato, Punto B-III-38);
    in alcuni delfinari uno o più individui del pubblico vengono fatti entrare nell'area destina agli addestratori per eseguire alcuni esercizi con i delfini (decreto ministeriale 6 dicembre 2001, n. 469: Allegato, Punti B-III-38 e B-III-39);
    due strutture hanno programmi in cui il pubblico può improvvisarsi «addestratore» di delfini a seguito di una breve formazione teorica. Questi programmi prevedono il contatto con gli animali e in un delfinario l'ingresso in vasca.
  Una struttura promuove anche veri propri corsi di addestramento (Introductory and for Professional) con sessioni teoriche e pratiche (decreto ministeriale 6 dicembre 2001, n. 469: Allegato, Punti B-I-1, B-III-38 e B-III-39);
   una delle strutture pubblicizza attività di Pet-teraphy con i delfini (decreto ministeriale 6 dicembre 2001, n. 469: Allegato, Punti B-I-1, B-III-37, B-III-38. Ministero della salute: posizione sulla Delfinoterapia – in allegato);
   manipolazione e gestione degli animali durante lo spettacolo. Nel corso degli spettacoli di ogni delfinario i delfini venivano manipolati più volte da uno o più addestratori e in tre delfinari venivano fatti uscire dalle vasche più volte per essere mostrati al pubblico o per entrare in contatto con esso (decreto ministeriale 6 dicembre 2001, n. 469: Allegati, Punti B-III-32, B-III-34, B-III-38);
   vasche:
    uno dei delfinari era costituito da una sola vasca e la «vasca sanitaria» poteva essere identificata come una divisoria all'interno della vasca stessa. L'acqua, e quindi gli eventuali agenti patogeni, erano quindi condivisi. Negli altri delfinari le vasche sanitarie non erano identificabili e, dato quanto visibile della struttura, erano probabilmente assenti (decreto ministeriale 6 dicembre 2001, n. 469: Allegato, Punto B-I-9);
    in due dei delfinari (Oltremare) le vasche vengono utilizzate per altri scopi: tuffatori, accesso del pubblico per i programmi a pagamento, accesso personaggi del mondo dello sport (decreto ministeriale 6 dicembre 2001, n. 469: Allegato, Punto B-I-1);
    in funzione dello spettacolo alcuni delfini o il gruppo intero non hanno accesso a tutta la superficie della vasca ma solo ad alcune aree. Questo accade in tutti i delfinari tranne che in quello di Rimini perché costituito da un'unica vasca (decreto ministeriale 6 dicembre 2001, n. 469: Allegato, Punto B-I-4);
    uno dei delfinari mancava completamente di ombreggiatura, due strutture avevano un'area coperta ma i delfini non potevano accedervi durante lo spettacolo e potenzialmente in altri momenti della giornata nel corso dello svolgimento delle altre attività, nella quarta struttura alcune aree delle piscine non erano visibili al pubblico e quindi non è possibile sapere se fossero o meno ombreggiate; le aree visibili al pubblico, nelle quali i delfini rimanevano per lo spettacolo, erano prive di ombreggiatura se non quella costituita dalle gradinate (decreto ministeriale 6 dicembre 2001, n. 469: Allegato, Punto B-II-17 – decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73: Allegato 1, punto C-2);
    le vasche erano completamente prive di arricchimenti ambientali di ogni tipo. Solo una delle vasche aveva un unico pallone sospeso che veniva utilizzato nel corso delle esibizioni (decreto ministeriale 6 dicembre 2001, n. 469: Allegato, Punto B-I-8 – decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73: Allegato 1, punti B-1, D-1);
    due delle vasche (Fasano, Rimini) erano recintate da una ringhiera metallica che consentiva potenzialmente a chiunque di gettare oggetti estranei in vasca (decreto ministeriale 6 dicembre 2001, n. 469: Allegati, Punti B-II-24, B-III-38);

   rumore:
    tre dei delfinari (Fasano, Zoomarine, Oltremare) si trovano inseriti in parchi divertimento e hanno nelle vicinanze attrazioni meccaniche quali, ad esempio montagne russe. In almeno due di questi parchi divertimento si svolgono inoltre eventi, manifestazioni e concerti. Il quarto è posto vicino al mare, tra alcune spiagge, una strada trafficata e a poche decine di metri da diversi locali notturni (decreto ministeriale 6 dicembre 2001, n. 469: Allegato, B-III-36 – decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73: Allegato 1, punti A-3 e A-4);
    nel corso dello spettacolo in tutti i delfinari vengono utilizzate musiche ad alto volume (decreto ministeriale 6 dicembre 2001, n. 469: Allegato, B-III-36);
    in due delfinari nei momenti precedenti lo spettacolo il personale del parco intrattiene il pubblico utilizzando fischietti, invitandoli a battere le mani, e altro (decreto ministeriale 6 dicembre 2001, n. 469: Allegato, B-III-36);

   il Decreto Ministeriale citato recita che «devono essere rispettate le prescrizioni contenute» e che «Il mantenimento di esemplari appartenenti alla specie Tursiops Truncatus è permesso solo nel caso in cui siano garantiti i programmi di educazione, ricerca e riproduzione di cui ai successivi paragrafi 1, 2 e 3;
   i delfinari di Oltremare, Fasanolandia e Rimini non hanno l'autorizzazione prevista dal Decreto Legislativo 73 del 2005 –:
   quali azioni intende intraprendere per sanzionare le violazioni riscontrate procedendo anche alla chiusura dei delfinari;
   si chiede anche di sapere quali azioni di recupero sono previste per i delfini di Gardaland (provincia di Verona) a seguito della decisione della nuova proprietà di non far eseguire più spettacoli;
   si chiede di conoscere sulla base di quali riscontri oggettivi il Ministero abbia potuto autorizzare ai sensi del Decreto Legislativo 73 del 2005 il delfinario di Zoomarine, poiché una semplice presenza come normali spettatori ha permesso la constatazione di numerose violazioni normative. Molto spesso, inoltre, tali violazioni vengono pubblicizzate attraverso il loro stesso sito internet;
   si chiede inoltre di conoscere gli atti del Ministero riguardo al Delfinario di Rimini poiché tale struttura aveva presentato istanza di esclusione dalla previsioni del Decreto Legislativo 73 del 2005 che non è stata accolta dal Suo Ministero. (4-01383)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 29 aprile 2016
nell'allegato B della seduta n. 616
4-01383
presentata da
BRAMBILLA Michela Vittoria

  Risposta. — In relazione all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale, si rappresenta quanto segue.
  Come disposto, in applicazione dell'articolo 17, comma 6, della legge 23 marzo 2001, n. 93, questo Ministero nel 2001, ha disciplinato i delfinari presenti sul territorio nazionale con il decreto ministeriale n. 469 del 2001, ove è inserito il regolamento recante disposizioni in materia di mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie di Tursiops truncatus. A quella data erano presenti sul territorio nazionale solo due delfinari, quello di Gardaland e quello di Rimini.
  Ad oggi il decreto ministeriale n. 469 del 2001 appare rientrare in un quadro normativo più ampio di tutela e benessere della biodiversità che vede la sua naturale integrazione in una rifusione all'interno del decreto legislativo n. 73 del 2005, di recepimento dalla direttiva 1999/22/CE, che disciplina le strutture denominate zoo ed acquari in cui sono presenti per definizione esemplari appartenenti a specie a rischio di estinzione e per le quali devono essere attuati piani di studio e di ricerca al fine della loro salvaguardia, come i cetacei.
  Tali esemplari, com’è noto, rientrano tra quelle specie prioritarie che necessitano una più ampia attenzione alla loro conservazione e ad una gestione del loro benessere e, in questo senso, il decreto ministeriale in questione non prevede alcun tipo di effetto sanzionatorio il che rende, di fatto, insufficiente l'applicazione degli stessi criteri di tutela e benessere in esso inseriti. Non sono, dunque, apparsi efficaci i reiterati inviti all'adeguamento delle strutture preesistenti per i delfinari storici e, pertanto, poiché il decreto legislativo n. 73 del 2005 possiede concreti elementi atti a perseguire questi obiettivi, questo Ministero, con decreto del 28 maggio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2015, ha provveduto alla modifica degli allegati del decreto legislativo n. 73 del 2005, inserendo delle norme tecniche in base alle quali si è provveduto alla chiusura dei delfinari di Gardaland e di Rimini.
  Nel far adottare e rispettare le normative in vigore, questo Ministero si avvale di personale qualificato c di collaborazioni interministeriali e tramite azioni di sopralluogo e di ispezioni può valutare in loco il reale recepimento delle norme.
  Inoltre, relativamente alle richieste esposte dall'interrogante, il Ministero dell'ambiente ha provveduto ad istituire una Task force a supporto delle iniziative legate al decreto legislativo n. 73 del 2005 e, quindi, anche del decreto ministeriale n. 469 del 2001. In particolare, si sono svolte operazioni di ispezione atte a valutare quelle strutture ritenute a rischio non solo nell'ambito dei delfinari, bensì in un'ottica di più ampio raggio.
  Nel rispondere dettagliatamente ai quesiti che vengono posti, si evidenzia quanto segue:
   quando la struttura, durante l'intervento di Task force, viene riconosciuta in difetto in merito ai requisiti del decreto legislativo n. 73 del 2005, vengono applicate severe sanzioni amministrative e penali, agendo di concerto con il Corpo forestale dello Stato, che possono comportare il sequestro degli esemplari fino alla loro confisca e la conseguente chiusura della struttura stessa;
   riguardo la chiusura dei delfinari, si ricorda che in Italia, la presenza di queste strutture sul territorio è subordinata al rispetto dei requisiti di cui al decreto ministeriale n. 469 del 2001;
   relativamente alle azioni di recupero previste per gli esemplari che erano presenti presso la struttura di Gardaland, questo Ministero ha disposto lo spostamento degli esemplari presso una sede adeguata identificata nell'Acquario di Genova. Nello specifico, gli esemplari sono ospitati presso il nuovo padiglione cetacei. Questa struttura è un'opera sui generis in Italia e, grazie al fatto che le vasche del padiglione rispondono in pieno ai requisiti richiesti dal decreto oltre che per la presenza di personale altamente specializzato, nonché di elevato valore scientifico, si è ritenuto fosse la sede idonea di destinazione degli esemplari;
   per quanto attiene il delfinario di Fasano, il Ministero ha già provveduto nel comunicare alla società titolare della struttura «Leo3000» s.p.a. la non idoneità del delfinario in quanto l’iter autorizzativo per detta struttura deve rispondere all'articolo 4 del decreto ministeriale n. 469 del 2001, che prevede, oltre alla presentazione della documentazione attestante i requisiti previsti dal medesimo decreto ministeriale n. 469 del 2001 e dal decreto legislativo n. 73 del 2005, anche il parere della Commissione scientifica CITES. Ad oggi la struttura ospita esemplari di otaridi;
   in riferimento alla struttura del delfinario di Rimini, essa rientra in quelle operazioni congiunte di Task force sopra citate già effettuate, il cui esito ha portato alla chiusura dell’iter di licenza di giardino zoologico, con decreto pubblicato il 21 gennaio 2015 sulla Gazzetta Ufficiale n. 16;
   in riferimento al parco zoomarine di Pomezia si fa presente che si è provveduto, in seguito ai controlli ispettivi previsti dal decreto legislativo n. 73 del 2005, a richiedere gli adeguamenti necessari.
  Come rappresentato, la modifica degli allegati al decreto legislativo n. 73 del 2005 con l'inserimento dei requisiti presenti nel decreto ministeriale n. 469 del 2001 permette una maggiore efficacia del dispositivo integrato e la possibilità di avere una applicazione in rispondenza in particolare ai principi di benessere animale, che, riguardo ai tursiopi, sono dettagliatamente espressi nel decreto ministeriale. Questo permette di evitare che tali strutture non siano più assimilabili a circhi fissi, ove gli esemplari impegnati effettuano un vero e proprio spettacolo di intrattenimento, ma a soggetti che evidenziano nelle loro libere e naturali movenze una più stretta rispondenza alle caratteristiche proprie di specie. Non sono quindi ammesse attività improprie come il contatto con il pubblico, utilizzo promiscuo delle vasche, il «bacio del delfino», la Pet therapy (come è noto utilizzabile solo tramite l'utilizzo di animali domestici e non selvatici e a seguito di specifiche autorizzazioni), esercizi non rispondenti all'etologia degli esemplari ed altresì deve essere messa in evidenza un'informazione didattico-divulgativa più approfondita e curata.
  Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a tenersi informato e continuerà a svolgere un'attività di monitoraggio nei confronti dei soggetti competenti.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2005 0073

GEO-POLITICO:

RIMINI,RIMINI - Prov,EMILIA ROMAGNA

EUROVOC :

mammifero marino

protezione degli animali

parco dei divertimenti

protezione dell'ambiente