ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01080

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 43 del 01/07/2013
Firmatari
Primo firmatario: DI LELLO MARCO
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Data firma: 01/07/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LOCATELLI PIA ELDA MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI) 02/07/2013
PASTORELLI ORESTE MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI) 02/07/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 01/07/2013
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 01/07/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 22/07/2013
Stato iter:
15/11/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/11/2013
MANZIONE DOMENICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 02/07/2013

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 22/07/2013

RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/11/2013

CONCLUSO IL 15/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01080
presentato da
DI LELLO Marco
testo presentato
Lunedì 1 luglio 2013
modificato
Martedì 2 luglio 2013, seduta n. 44

   DI LELLO, LOCATELLI, PASTORELLI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
nell'ordinamento italiano la previsione di centri per l'identificazione e l'espulsione degli immigrati risale alla seconda metà degli anni novanta. I centri per l'identificazione e l'espulsione sono stati giudicati una vera anomalia giuridica e amministrativa da vasti settori della società civile e del mondo giudiziario che hanno contestato nel corso degli anni la grave inadeguatezza dei centri nel tutelare la dignità e i diritti fondamentali della persona;
istituiti dalla legge Turco-Napolitano (legge n. 40 del 1998) e previsti dall'articolo 14 del testo unico sull'immigrazione (testo unico n. 286 del 1998), come modificato dall'articolo 13 della legge Bossi-Fini, i «CIE» (ex CPT) vanno considerati a tutti gli effetti delle carceri, dove vengono trattenuti extracomunitari in attesa di identificazione e della successiva espulsione. Tra questi oltre il 90 per cento sono soggetti condannati in via definitiva che dopo aver espiato la propria pena nelle carceri italiane vengono poi trasferiti nei centri per l'identificazione e l'espulsione in attesa di espulsione;
tale è la situazione emersa dalle ispezioni condotte dai nostri deputati in alcuni dei centri per l'identificazione e l'espulsione presenti sul territorio nazionale, nonché dai dati diffusi dal Ministero degli interni;
già nel 2007 il Ministro dell'interno pro tempore, Giuliano Amato e il Ministro della giustizia pro tempore, Clemente Mastella, firmarono una direttiva interministeriale che permetteva l'identificazione già in carcere dei detenuti extracomunitari da espellere, rendendo in tal modo più efficiente il sistema dei rimpatri, attraverso una più stretta collaborazione tra le autorità carcerarie e le forze di polizia e consentendo l'espletamento di tutte le pratiche necessarie all'identificazione durante la permanenza in carcere dei cittadini extracomunitari;
tale procedura permetterebbe alla questura competente di avviare l'identificazione immediatamente dopo l'emanazione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna con ciò rendendo più celere l'acquisizione da parte della stessa questura del provvedimento di espulsione, del documento valido per l'espatrio e l'individuazione del vettore per la partenza e, infine, attraverso uno stretto coordinamento tra orario di scarcerazione e partenza, favorire l'espulsione immediata;
questo renderebbe più efficiente il sistema attuale delle espulsioni, che si è dimostrato essere, almeno a partire dall'anno 2003, molto poco efficace proprio per la difficoltà a identificare i soggetti da allontanare e affievolirebbe le criticità emerse in questi anni in relazione al trattenimento nei centri per l'identificazione e l'espulsione dei soggetti in via di espulsione;
tale modalità comporterebbe anche un significativo risparmio per le casse erariali –:
per quale ragione sia continuamente disattesa la sopraccitata direttiva interministeriale che eviterebbe tempi lunghi con identificazione degli immigrati durante la carcerazione detentiva e favorirebbe una riduzione dei centri per l'identificazione e l'espulsione presenti sul nostro territorio nazionale;
quali iniziative intendano assumere per dare concrete risposte a tale fenomeno. (4-01080)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 15 novembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 119
4-01080
presentata da
DI LELLO Marco

  Risposta. — In conformità alla direttiva interministeriale emanata nel 2007 dai ministri pro tempore dell'interno e della giustizia, l'identificazione degli stranieri detenuti è avviata dal momento del loro ingresso in carcere, con l'invio dei cartellini fotodattiloscopici alla competente rappresentanza diplomatica. Tuttavia, l'invio dei cartellini non è sempre sufficiente, poiché numerosi paesi terzi non hanno un efficiente casellario centrale d'identità e, comunque, emettono i documenti di espatrio soltanto dopo aver intervistato i connazionali, adempimento che non intendono effettuare nelle carceri. Inoltre, il repentino trasferimento di detenuti da un istituto penitenziario all'altro, per esigenze dell'amministrazione carceraria, incide sulla linearità della procedura identificativa avviata durante la detenzione. Proprio al fine di limitare le criticità che potrebbero derivare da tali trasferimenti, è stato attivato un sistema per tracciare l'iter dell'identificazione del detenuto straniero.
  Il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione è necessario affinché le rappresentanze diplomatiche dei Paesi terzi effettuino il riconoscimento dei loro connazionali privi di documenti e forniscano i documenti per il rimpatrio. Peraltro, l'efficacia della misura è dimostrata dal fatto che nel 2011 e nel 2012 la percentuale di stranieri allontanati dall'Italia dopo il collocamento nei centri è stata elevata (50,54 per cento nel 2011 e 50,16 per cento nel 2012), mentre è stata modesta quella delle persone dimesse da tali centri, perché non identificate (9,3 per cento nel 2011 e 5,2 per cento nel 2012). Anche nel 2013, secondo i dati aggiornati al 24 luglio 2013, la percentuale degli allontanati continua a essere elevata (48 per cento) mentre è esigua quella degli stranieri dimessi dai centri poiché non identificati (5,64 per cento).
  All'ingresso nel centro, lo straniero è tenuto a compilare un modulo con il quale viene informato che il periodo di trattenimento verrà ridotto al tempo strettamente necessario, qualora egli collabori alla propria identificazione (ad esempio, producendo originale o copia del passaporto, oppure un altro documento identificativo corredato di fotografia). Infatti, se la persona trattenuta collabora, la presenza nel Cie è generalmente di breve durata: in questo caso il questore esegue l'espulsione anche prima della scadenza del termine stabilito nel decreto di trattenimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice competente.
  Il trattenimento prosegue oltre il sesto mese, e fino alla durata massima di diciotto mesi, soltanto qualora – nonostante ogni ragionevole sforzo – non sia stato possibile effettuare l'allontanamento a causa della mancata cooperazione dello straniero, oppure nel caso di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte del paese d'origine o di destinazione.
  In ogni caso, l'identificazione nei Cie si svolge sempre nel pieno rispetto dei diritti e della dignità degli stranieri. Peraltro, da quest'anno, una commissione mista svolge puntuali verifiche in tutti i centri governativi per l'immigrazione – compresi quindi Cie, Cara e Cda – proprio per valutare gli standard di accoglienza. Tale commissione è composta da funzionari delle prefetture e delle questure territorialmente competenti, insieme a rappresentanti delle organizzazioni umanitarie, quali Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, Croce rossa italiana, Organizzazione internazionale delle migrazioni.
  Più in generale, le criticità recentemente riscontrate nella gestione dei Cie hanno rivelato l'esigenza di rivedere alcune modalità del loro funzionamento, al fine di assicurare migliori standard di accoglienza e un maggiore livello di sicurezza, sia per gli ospiti che per gli operatori. Sotto il profilo amministrativo, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, si potrà intervenire sui criteri posti a base d'asta per l'aggiudicazione degli appalti, anche modificando l'elenco dei servizi previsti dall'attuale capitolato unico, affinché i centri per l'immigrazione siano gestiti con la massima trasparenza ed efficienza, nel pieno rispetto delle condizioni igienico-sanitarie. Ulteriori iniziative – come il rafforzamento dell'attività di identificazione espletata già in carcere nei confronti dei cittadini stranieri che giungono nei Cie dopo un periodo di detenzione – sono valutate con le altre amministrazioni coinvolte.
Il Sottosegretario di Stato per l'internoDomenico Manzione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

espulsione

migrante

cittadino straniero

politica migratoria

stabilimento penitenziario