ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00676

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 27 del 03/06/2013
Firmatari
Primo firmatario: SAVINO ELVIRA
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 03/06/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 03/06/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00676
presentato da
SAVINO Elvira
testo di
Lunedì 3 giugno 2013, seduta n. 27

   ELVIRA SAVINO. — Al Ministro della salute, al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   da notizie riportate dalla stampa, un bambino di sette anni, nei giorni scorsi, è stato ricoverato in modo coatto nel reparto psichiatrico degli Spedali Civili di Brescia;
   l'avvocato, che segue il caso per conto della famiglia del minore, ha depositato il 20 maggio 2013 il mandato per riaprire il caso sull'episodio di pedofilia riferito dal bambino nei confronti di una suora di un asilo di Brescia, per fare luce sul comportamento delle istituzioni sociali e sanitarie locali e soprattutto per restituire il bambino alla sua famiglia;
   qualche tempo fa il bambino, infatti, ha riportato con dovizia di particolari, episodi di abuso sessuale commessi da una suora nei suoi confronti avvenuti nell'asilo che lo stesso frequentava;
   la madre del minore si è rivolta alle istituzioni competenti, ma il racconto del bambino non è stato ritenuto attendibile;
   in particolare non sono state garantite le procedure standard volte ad approfondire le indagini e ad assicurare la tutela del minore, ma al contrario le istituzioni hanno affidato il bambino ai servizi sociali attribuendo superficialmente la responsabilità del suo disagio alla madre e non agli abusi dallo stesso raccontati;
   il bambino è stato – dunque – allontanato dalla famiglia, nonostante non ci fossero indizi sufficienti di maltrattamenti familiari ed è stato affidato ad una casa famiglia;
   a parere dell'interrogante, appare assurdo che un bambino venga tolto alla famiglia con motivazioni superficiali: infatti, sempre secondo quanto riportato dalla stampa, le motivazioni appaiono non sufficienti e contraddittorie per giustificare un provvedimento tanto grave ed estremo;
   allontanato dalla famiglia, dunque, e affidato ad una casa famiglia, le cose sono precipitate e il bambino, in preda alla disperazione, ha chiesto di tornare dalla mamma;
   le istituzioni, invece di cogliere le motivazioni dello stato del bambino, lo hanno trasferito nel reparto di psichiatria degli Spedali Civili di Brescia;
   nel nosocomio al bambino è stata diagnosticata un grave disturbo esplosivo del comportamento e dell'umore, cosa del tutto normale in un bambino che non viene creduto e viene allontanato dalla famiglia, ed è stato, pertanto, sottoposto ad una pesante sedazione con un potente antipsicotico (Risperdal);
   è da sottolineare che secondo il foglio informativo la somministrazione del Risperdal non è «raccomandata ai minori di anni 18 con schizofrenia, per la mancanza di dati sull'efficacia». Inoltre il farmaco è stato somministrato in due pillole da un milligrammo al giorno (con posologia aumentabile fino a 3 milligrammi al giorno) sebbene il foglio illustrativo indichi che: «Nei pazienti con peso inferiore a 50 kg, si raccomanda di iniziare il trattamento somministrando 0,25 mg una volta al giorno. Tale dose può essere adattata individualmente, se necessario, con aumenti di 0,25 mg una volta al giorno, esclusivamente a giorni alterni. Per la maggior parte dei pazienti, la dose ottimale è 0,5 mg una volta al giorno»;
   in realtà le ragioni del disagio del bambino, così come riportato nella lettera di dimissione dalla struttura protetta per il trasferimento all'ospedale, derivano da un abuso subito da parte di una suora, dalla separazione dalla madre e dal ricovero in comunità;
   la struttura presso la quale è stato indirizzato il bambino accoglie preadolescenti e adolescenti, maschi e femmine, di norma tra i 12 e i 18 anni, con una eventuale possibilità di anticipo, sulla base di specifici bisogni clinici o sociali. Quindi non è neppure adatta per un bambino di soli 7 anni;
   con la legge 27 maggio 1991, n. 176, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo;
   l'articolo 3 della predetta Convenzione, al comma 1, recita: «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche e private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative e degli organi legislativi, l'interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente»;
   i provvedimenti di allontanamento dalla famiglia senza motivi gravi e pienamente accertati sono secondo l'interrogante inaccettabili –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza del fatto riportato in premessa e quali tempestive iniziative intenda adottare al fine di tutelare l'integrità fisica e psicologica dei minori coinvolti in casi come quello sopra descritto;
   quali iniziative di loro competenza, anche di carattere normativo, intendano adottare per garantire il benessere dei minori, in particolare nelle strutture sanitarie, impedendo la somministrazione di farmaci non adatti o ritenuti inefficaci.
(4-00676)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

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tutela

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malattia

minore eta' civile