ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00607

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 24 del 28/05/2013
Firmatari
Primo firmatario: PRODANI ARIS
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/05/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIZZETTO WALTER MOVIMENTO 5 STELLE 28/05/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 28/05/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00607
presentato da
PRODANI Aris
testo di
Martedì 28 maggio 2013, seduta n. 24

   PRODANI e RIZZETTO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   il dibattito scientifico sull'utilizzo dell'agricoltura transgenica è molto acceso e si articola su due posizioni contrastanti: quella di chi ritiene che gli organismi geneticamente modificati (OGM) non producano rischi né per i consumatori né per l'agricoltura e quella di coloro secondo i quali, invece, i pericoli per la salute dei cibi OGM siano di gran lunga sottovalutati;
   ad oggi su quest'argomento non sono disponibili studi scientifici, sia nazionali che internazionali, soddisfacenti;
   in Italia la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica è regolata dalla legge n. 5 del 2005 di conversione del decreto-legge n. 279 del 2004 e dai decreti legislativi n. 224 del 2003 (di recepimento della direttiva 2001/18/CE,) e n. 70 del 2005 che hanno introdotto, tra l'altro, il principio di precauzione e un sistema sanzionatorio per violazione delle regole sull'immissione in mercato di questi prodotti;
   la sentenza della Corte costituzionale n. 416 del 2006 ha dichiarato l'incostituzionalità di numerose disposizioni della legge n. 5 del 2005 giudicate lesive delle competenze legislative regionali, annullando tuttele norme funzionali all'adozione dei previsti piani di coesistenza regionali (comitato consultivo, linee-guida, decreto ministeriale-quadro, piani di coesistenza e relative sanzioni) e riconoscendo alle regioni – molte delle quali avevano già adottato provvedimenti limitativi per l'uso di OGM – la piena disponibilità legislativa della materia;
   il Senato della Repubblica il 21 maggio 2013 ha approvato a larga maggioranza un ordine del giorno n. 9/1-00019/1 che impegna il Governo ad adottare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM o ad adottare misure cautelari, così come stabilite all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 su alimenti e mangimi OGM, a tutela della salute umana, dell'ambiente e del modello economico e sociale del settore agroalimentare italiano;
   lo stesso atto d'indirizzo politico prevede che l'Esecutivo rafforzi il monitoraggio e il controllo sulle colture – con il coinvolgimento del Corpo forestale dello Stato – e che sia sostenuta e potenziata la ricerca scientifica pubblica in materia agricola e biologica, in caso di OGM, in ambiente confinato di laboratorio;
   il 4 aprile 2013 il Ministro della salute del Governo Monti, Renato Balduzzi, ha inviato alla Commissione europea la richiesta per effettuare una nuova valutazione del Mon810 (mais transgenico prodotto dalla multinazionale Monsanto) alla luce delle ultime linee guida, definendo inoltre adeguate misure di gestione che dovrebbero essere rese obbligatorie per tutti gli utilizzatori di questi OGM e chiedendo nel frattempo la sospensione urgente dell'autorizzazione alla messa in coltura di sementi di questo mais nel nostro Paese e nell'Unione europea;
   la regione Friuli-Venezia Giulia ha revocato la deliberazione del 13 dicembre 2012, attuativa della legge regionale n. 5 del 2011 sull'impiego degli OGM in agricoltura che vieta – se non per sperimentazione – l'impiego di sementi geneticamente modificate sul proprio territorio. La decisione è stata adottata a seguito dell'apertura, da parte della Commissione europea, di una procedura di «pre-infrazione» delle norme comunitarie (Eu Pilot 3972/12/Snco) da parte della legislazione regionale in materia di coltivazioni Ogm. La giunta regionale, comunque, ha deciso l'emanazione in tempi brevi delle linee guida di coesistenza per il proprio territorio, garantendo così la salvaguardia delle produzioni convenzionali in loco;
   la Corte di giustizia europea, con l'ordinanza dell'8 maggio 2013, si è espressa nella causa C-542/12 sulla pronuncia pregiudiziale sollevata dal tribunale di Pordenone nell'ambito del procedimento penale a carico del signor Giorgio Fidenato, accusato di avere messo a coltura alcune varietà di mais OGM senza avere ottenuto l'autorizzazione prescritta dalla legislazione nazionale;
   l'ordinanza della Corte comunitaria ha riconosciuto le ragioni dell'imprenditore pordenonese, sostenendo che «il diritto dell'Unione dev'essere interpretato nel senso che la messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varietà del mais Mon 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l'impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e dette varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, come modificata dal regolamento n. 1829/2003»;
   inoltre, secondo la Corte la normativa europea «non consente a uno Stato membro di opporsi alla messa in coltura sul suo territorio di detti organismi geneticamente modificati per il fatto che l'ottenimento di un'autorizzazione nazionale costituirebbe una misura di coesistenza volta a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altre colture» –:
   se il Governo intenda rispettare immediatamente gli impegni derivanti dall'approvazione dell'ordine del giorno di cui in premessa, adottando come criterio guida per la coltivazione degli OGM la clausola di salvaguardia;
   se intenda intervenire nelle sedi comunitarie opportune per promuovere una regolamentazione più restrittiva delle colture OGM, a tutela della salute umana e dell'ambiente. (4-00607)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

organismo geneticamente modificato

politica sanitaria

protezione dell'ambiente