ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00423

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 15 del 14/05/2013
Firmatari
Primo firmatario: DIENI FEDERICA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/05/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14/05/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 17/05/2013
Stato iter:
18/10/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/10/2013
GIOVANNINI ENRICO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 18/10/2013

CONCLUSO IL 18/10/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00423
presentato da
DIENI Federica
testo di
Martedì 14 maggio 2013, seduta n. 15

   DIENI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   la determinazione 91/2012 della Corte dei Conti relativa al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'esercizio 2011 ha evidenziato una persistente scopertura dei dipendenti in servizio che si attesta all'8,7 per cento nel 2011, per effetto di una contrazione nella consistenza complessiva discesa da 27.640 unità nel 2010 a 26.707 unità nel 2011, nonostante il notevole ridimensionamento della dotazione organica da 32.074 a 29.262 posti, operato in attuazione della legge n. 25 del 2010, fenomeno che deriva – anche nel 2011 – dal maggiore esodo annuale (1338), rispetto ai minori ingressi (405) collegati al blocco delle assunzioni e che ha assunto livelli allarmanti per la funzionalità dell'istituto a fronte dell'accrescimento degli impegni istituzionali;
   nonostante l'accorpamento degli enti previdenziali Inpdap e Enpals nell'Inps che avrebbe dovuto eliminare le carenze d'organico, tenuto conto del forte esubero dell'organico Inpdap, il risultato aggregato degli organici al 31 dicembre 2010 Inps-Inpdap-Enpals ha evidenziato una carenza totale nell'area B di Inps-Inpdap-Enpals di 197 unità a cui vanno aggiunte le unità cessate nell'arco di ben due anni e quattro mesi (tutto il 2011, tutto il 2012, i primi quattro mesi del 2013) a causa dei pensionamenti ed un'ulteriore scopertura per il passaggio di 324 unità dall'area B Inps all'area C Inps;
   per sopperire alle sopra citate carenze d'organico l'Inps ha provveduto a triplicare la spesa per l'acquisizione di prestazioni di lavoro temporaneo nel 2010, come si evince dalla determinazione 91/2012 della Corte dei Conti e, successivamente, avendo la Corte ripetutamente sottolineato che, per fronteggiare le scoperture organiche, non appare strumento adeguato il ricorso al lavoro interinale che rischia di tradursi in anomali processi di esternalizzazione dell'attività istituzionale e di alimentare indebite aspettative di assunzione ed avendo, quindi, tale fenomeno subito il notevole intervento limitativo introdotto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, con decorrenza dal 2011, l'Inps ha provveduto ad assumere personale tramite l'istituto della mobilità volontaria e successivamente a stabilizzarlo;
   allo stato attuale risultano ancora non esaurite le graduatorie relative ai concorsi pubblici Inps concernenti i seguenti profili: 50 posti, personale amministrativo, area B; 108 posti, personale amministrativo, area C; 293 posti, ispettori di vigilanza, area C, le cui scadenze sono previste nell'agosto 2013;
   con sentenza n. 4329/2012 il Consiglio di Stato ha sottolineato che il comma 2-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede la prevalenza della mobilità esterna solamente rispetto a nuove procedure concorsuali e che l'interpretazione estensiva della norma, che fa prevalere la mobilità sullo scorrimento delle graduatorie, non trova giustificazione né nella lettera della norma né nella ratio ad essa sottesa, volta al contenimento della spesa pubblica ed alla razionalizzazione delle risorse umane ed economiche. Invero, lo scorrimento delle graduatorie trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali, compresa la procedura di mobilità;
   con sentenza n. 7221/2012 il TAR del Lazio ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale più recente, a parere del Collegio meritevole di piena condivisione, in tema di utilizzazione delle graduatorie concorsuali ai fini dell'assunzione dei soggetti che vi compaiono quali idonei, secondo cui le amministrazioni possono discrezionalmente orientarsi in ordine all’«an» della assunzione, ma non invece in ordine al «quomodo» della stessa. Ciò vuol dire che le amministrazioni possono valutare discrezionalmente se risponde al loro interesse, in quel determinato momento storico far luogo alla copertura del posto o dei posti in pianta organica a mezzo di nuova assunzione, ma una volta che la decisione di assumere è stata presa, l'amministrazione è vincolata ad attingere alla graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace posto che tale soluzione è imposta dal rispetto del principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione nell'organizzazione dei pubblici uffici (articolo 97 Costituzione) –:
   se il Governo ritenga o meno di prevedere, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un'ulteriore proroga, almeno sino al 31 dicembre 2013, del termine di efficacia delle graduatorie in scadenza, onde consentire all'amministrazione pubblica di poter usufruire dello scorrimento delle suddette graduatorie in presenza della legittima possibilità di procedere all'assunzione di personale. (4-00423)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 18 ottobre 2013
nell'allegato B della seduta n. 100
4-00423
presentata da
DIENI Federica

  Risposta. — L'interrogazione in esame concerne la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, con particolare riferimento alle esigenze assunzionali dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale.
  In proposito, si informa che in data 19 giugno 2013, in attuazione del comma 394 della legge n. 228 del 2012 – legge di stabilità per il 2013, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che proroga al 31 dicembre 2013 le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.
  La durata dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici è stabilita in via generale dall'articolo 35, comma 5-
ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che dispone che le graduatorie rimangono vigenti per un periodo di tre anni dalla data della loro pubblicazione.
  L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni soggette alle limitazioni delle facoltà assunzionali, approvate dopo il 30 settembre 2003, è stata dapprima prorogata, fino al 31 dicembre 2012, dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 216 del 2011.
  Successivamente, è intervenuto l'articolo 1, comma 388, della legge n. 228 del 2012, che ha ulteriormente prorogato, fino al 30 giugno 2013, il termine di efficacia delle suddette graduatorie, termine che, come detto, è stato, da ultimo, differito al 31 dicembre 2013 con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2013.
  Per quanto riguarda l'organico dell'Inps, si evidenzia che il decreto-legge n. 138 del 2011, all'articolo 1, comma 3, ha disposto che le amministrazioni di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, fra cui l'Inps, dovevano procedere entro il 31 marzo 2012 ad una riduzione delle dotazioni organiche, aggiuntiva rispetto a quella già attuata ai sensi del medesimo articolo 74 e dall'articolo 2, comma 8-
bis, del decreto-legge n. 194 del 2009.
  Successivamente, l'articolo 21, comma 1, decreto-legge n. 201 del 2001 ha stabilito la soppressione dell'Inpdap e l'Enpals e il trasferimento delle relative funzioni all'Inps.
  Il medesimo articolo 21, al comma 2, ha previsto che con decreti di natura non regolamentare, da emanarsi in seguito all'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli enti soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi sono trasferite all'Inps. Conseguentemente, la dotazione organica dell'Inps è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  Il successivo comma 7 dell'articolo 21 disponeva, inoltre, il riassetto organizzativo e funzionale dell'Istituto conseguente alla soppressione dei citati enti operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.
  In seguito, l'articolo 1, comma 6-
ter, del decreto-legge n. 216 del 2011 ha stabilito che il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, per l'Inps, è stato prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
  Successivamente, il decreto-legge n. 95 del 2012 cosiddetto
spending review, all'articolo 2, ha stabilito una ulteriore riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche, vietando, inoltre, alle amministrazioni, per le quali non siano stati emanati i decreti presidenziali di rideterminazione delle dotazioni organiche entro il 31 ottobre 2012, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
  In data 24 settembre 2012, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha emanato la direttiva n. 10 del 2012, con cui sono state dettate le linee di indirizzo e i criteri applicativi per consentire alle amministrazioni di operare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dal citato articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012.
  La predetta direttiva illustra le tappe che le singole amministrazioni devono seguire in merito alla gestione delle eventuali situazioni di esubero di personale prima dell'adozione dei provvedimenti di riduzione, che consistono in:
   individuazione del personale da collocare a riposo;
   limitazione del
turn over almeno fino al dicembre 2015.

  Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2013 è stato definito l'organico dell'INPS secondo le riduzioni imposte, dapprima, dal decreto-legge n. 138 del 2011 e, poi, dal decreto-legge n. 95 del 2012.
  Si informa, inoltre, che in data 28 marzo 2013, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione ha emanato il decreto non regolamentare con cui vengono trasferite all'Istituto previdenziale tutte le funzioni del soppresso Enpals e le relative risorse.
  L'analogo decreto di trasferimento delle risorse dell'Inpdap è ancora in fase di registrazione presso la Corte dei conti.
  Pertanto, solo in esito al processo di definizione del nuovo assetto organizzativo-funzionale dell'ente, l'Inps potrà procedere alla determinazione di un organico unificato con la conseguente individuazione delle qualifiche e dei livelli retributivi in esubero o in eventuale carenza.

Il Ministro del lavoro e delle politiche socialiEnrico Giovannini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

assunzione

lavoro temporaneo

soppressione di posti di lavoro

personale