ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00418

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 15 del 14/05/2013
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/05/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 10/05/2013
Stato iter:
07/08/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/08/2014
CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/08/2014

CONCLUSO IL 07/08/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00418
presentato da
GNECCHI Marialuisa
testo di
Martedì 14 maggio 2013, seduta n. 15

   GNECCHI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   con atto di indirizzo n. 7-00929 approvato all'unanimità dalla Commissione lavoro nella seduta del 18 ottobre 2012, il Governo, rappresentato dal viceministro pro tempore Michel Martone ha espresso il seguente parere: «Il viceministro esprime un orientamento favorevole sulla nuova versione della risoluzione in discussione, manifestando soddisfazione per l'intesa raggiunta con i presentatori in ordine agli impegni governativi da assumere, in vista del superamento del problema segnalato»;
   nello specifico il Governo si era impegnato a impartire all'INPS direttive volte ad attenuare in massimo grado le conseguenze della mancata iscrizione alla gestione separata, limitando tali conseguenze (oltre all'obbligo di corrispondere i contributi non versati) alla sola misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 116, comma 15, lettera a), della legge n. 388 del 2000, nonché a valutare concretamente l'opportunità di aprire – coinvolgendo anche l'INPS – un confronto con le casse di cui in premessa, al fine di individuare una possibile soluzione comune rispetto alla gestione delle forme di previdenza dei soggetti interessati;
   ad oggi purtroppo non sono intervenute le direttive da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che consentano all'INPS di riscuotere i contributi non versati senza applicazione delle sanzioni così come previsto dall'articolo 116, comma 15, lettera a), della legge n. 388 del 2000, né tantomeno l'auspicata apertura del confronto fra INPS e le casse previdenziali private citate nella risoluzione di cui sopra –:
   quando intenda il Ministro interrogato dare seguito agli impegni di cui sopra superando i problemi segnalati dalla risoluzione citata in premessa. (4-00418)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 agosto 2014
nell'allegato B della seduta n. 281
4-00418
presentata da
GNECCHI Marialuisa

  Risposta. — L'interrogazione in esame si riferisce alle iniziative del Governo per dare seguito alla risoluzione (n. 8-00203) adottata dalla XI commissione della Camera dei deputati nel corso della precedente legislatura.
  A tal proposito si ricorda che il dibattito parlamentare scaturito in occasione della discussione della citata risoluzione ha riguardato il regime sanzionatorio da applicare agli accertamenti condotti dall'Inps in occasione della cosiddetta «operazione Poseidone».
  In particolare tali accertamenti hanno interessato i liberi professionisti, che, pur in presenza di cassa previdenziale obbligatoria, non hanno versato il contributo previdenziale (cosiddetto contributo soggettivo) previsto dalla cassa stessa e sono stati iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335 del 18 agosto 1995.
  Per tali professionisti, non obbligati in virtù di specifiche norme regolamentari delle Casse previdenziali autonome di rispettiva appartenenza, alla contribuzione previdenziale autonoma con le medesime, sorge l'obbligo contributivo presso la gestione separata dell'Inps.
  Com’è noto, infatti, l'iscrizione a tale gestione separata costituisce un obbligo posto a capo soggetto che inizia l'attività professionale ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. L'articolo 6 del decreto ministeriale n. 281 del 1996, inoltre, prevede che il pagamento della contribuzione alla gestione separata è escluso solo nel caso in cui il reddito sia assoggettato ad altra contribuzione previdenziale obbligatoria.
  A tal proposito si precisa che, in ottemperanza agli impegni contenuti nella citata risoluzione, l'Inps – previo parere favorevole dei competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – ha fornito, con messaggio n. 000821 del 15 gennaio 2014, alle proprie strutture chiarimenti in ordine al regime sanzionatorio da applicare ai professionisti interessati dalla predetta «operazione Poseidone».
  L'istituto, infatti, ha riconosciuto la possibilità di applicare la riduzione delle sanzioni limitandole alla sola misura degli interessi legali, così come previsto dall'articolo 116, comma 15, lettera a), della legge n. 388 del 2000.
  Si rappresenta, infine, che l'Inps ha avviato con i rappresentanti della Cassa nazionale degli ingegneri ed architetti iniziative per definire con maggior trasparenza gli ambiti di competenza nei rispettivi enti per il pagamento della contribuzione dovuta in ottemperanza alla normativa vigente. Iniziative simili saranno gradualmente attivate anche nei confronti delle altre Casse professionali.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche socialiMassimo Cassano.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ), L 2000 0388

EUROVOC :

sicurezza sociale