ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00406

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 15 del 14/05/2013
Firmatari
Primo firmatario: PINI GIANLUCA
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 09/05/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 09/05/2013
Stato iter:
06/11/2013
Fasi iter:

RITIRATO IL 06/11/2013

CONCLUSO IL 06/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00406
presentato da
PINI Gianluca
testo di
Martedì 14 maggio 2013, seduta n. 15

   GIANLUCA PINI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   il 16 agosto 2011, quattro cittadini italiani, tra cui tre consiglieri comunali ed un elettore del comune di Cattolica, hanno ritenuto di dover presentare un ricorso elettorale, ex articolo 70 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, contestando al sindaco neoeletto una causa d'incompatibilità;
   in poche parole, era già noto che la società controllata dal sindaco, che ha come core busines un prodotto destinato ad impianti pubblici, e come clienti prioritari le pubbliche amministrazioni, vende, da oltre 10 anni, del materiale elettronico coperto da brevetti al comune di Cattolica;
   la situazione è particolare, perché il comune, negli ultimi sette anni, non ha mai comprato direttamente i prodotti del sindaco, ma li ha sempre fatti comprare direttamente a coloro che vincevano, di volta in volta, gli appalti per la manutenzione del proprio impianto d'illuminazione;
   si badi, l'acquisto proprio di quel materiale, di quella specifica società è obbligatorio per il manutentore di turno, perché il brevetto che copre quei determinati prodotti non consente di utilizzare materiale di altre società;
   quindi il manutentore o compra quel prodotto del sindaco o non può dare esecuzione correttamente al contratto di manutenzione;
   a questo si aggiunga una ulteriore nuova fornitura Smart Town, deliberata in settembre 2011, ed il fatto che al prossimo appalto per pubblica illuminazione di Cattolica, lo stesso si troverebbe contemporaneamente nella posizione di uno dei fornitori in gara, e contemporaneamente il detentore del potere di valutazione e selezione delle offerte;
   i ricorrenti si sono limitati a far notare questa circostanza, sostenendo che in questo modo vi era un'incompatibilità in capo al sindaco di Cattolica, che da una parte vendeva i propri prodotti (come imprenditore) e dall'altra parte li faceva acquistare (come sindaco);
   il pubblico ministero, intervenuto nella causa, alla prima udienza si è espresso per l'accoglimento del ricorso;
   il collegio, di fronte alle argomentazioni dei ricorrenti ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha accertato che effettivamente i prodotti del sindaco sono compatibili e possono essere sostituiti solo con gli stessi prodotti del sindaco;
   dopo l'istruttoria disposta dal collegio, il pubblico ministero all'ultima udienza si è espresso per l'accoglimento del ricorso, di nuovo;
   in linea di principio, questo significa che il ricorso non era completamente infondato;
   il collegio, dopo la discussione, con il dispositivo della sentenza ha respinto il ricorso, condannando i ricorrenti a qualcosa come oltre euro 23.000 di spese legali;
   si noti che non si è fatto riferimento al partito del sindaco o dei ricorrenti. Questa è una questione di principio e non importa il colore delle parti, perché tutti si potranno trovare, in futuro, nell'una o nell'altra situazione;
   in questo caso conta la sostanza, ovvero che alcune persone sono ricorse ad un giudice per far verificare l'esito di determinate elezioni e questa verifica è uno strumento fondamentale di democrazia;
   è uno strumento talmente importante che il procedimento elettorale è forse l'unico procedimento giurisdizionale rimasto in cui non è previsto il pagamento del contributo unificato e nell'ambito del quale tutti gli atti sono esenti da ogni spesa, imposta o bollo. Inoltre, le parti, se vogliono, possono presentarsi anche senza avvocati, e pertanto questo è un costo generato da una discrezione di parte;
   questo perché un procedimento elettorale può presupporre questioni così importanti che è vitale che tutti possano far valere le proprie ragioni;
   in questa sede si prescinde da chi abbia ragione o meno in questa causa, perché si tratta di una questione che interessa solo la Corte che tratterà l'appello;
   appare all'interrogante eccessiva, nell'ambito di un procedimento elettorale, la cifra di euro 23.000 per le spese legali a carico di persone che hanno presentato un ricorso che non era manifestamente infondato, al punto che la stessa Repubblica italiana, per tramite del suo pubblico ministero ne ha chiesto l'accoglimento;
   tale decisione secondo l'interrogante di fatto inibisce chiunque in futuro dal far valere la legalità e difendere la democrazia, esponendo al rischio di subire una simile, e a quanto consta all'interrogante mai d'ora prima emessa, pesantissima condanna;
   appare infatti plausibile il rischio che da ora in poi tutti, di qualunque parte politica essi siano, si guardino bene dal far valere anche situazioni sacrosante, ma che espongono a delle conseguenze personali terribili –:
   se il Governo non ritenga di assumere iniziative normative volte a definire una disciplina delle spese processuali che garantisca che i procedimenti in materia elettorale, come quello di cui in premessa, siano il più possibile economici e accessibili a tutti, trattandosi di strumenti fondamentali di democrazia. (4-00406)

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

CATTOLICA,RIMINI - Prov,EMILIA ROMAGNA

EUROVOC :

sistema elettorale

spese processuali

potere di valutazione

comune

udienza giudiziaria