ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00241

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 9 del 16/04/2013
Firmatari
Primo firmatario: FEDI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/04/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 16/04/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 26/04/2013
Stato iter:
16/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/07/2013
GIOVANNINI ENRICO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 16/07/2013

CONCLUSO IL 16/07/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00241
presentato da
FEDI Marco
testo di
Martedì 16 aprile 2013, seduta n. 9

   FEDI. — Al Ministro degli affari esteri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   la sede INPS di Udine ha provveduto alla sospensione della prestazione di INVCIV n. 3038795, successivamente trasformata in assegno sociale, per la signora Rachele Pia Vicenzino in Del Colle, nata a San Giorgio di Nogaro (Udine) il 26 aprile 1936, e residente a Carlino (Udine) in Via Sante Badin 5/6, Udine;
   la signora Vicenzino Rachele Pia in Del Colle dichiara di avere fissato stabile e abituale dimora a Carlino, Udine, dove trascorre oltre sei mesi ogni anno e di trascorrere la rimanente parte dell'anno in Australia, dove non è iscritta all'anagrafe dei residenti all'estero ed ove non risulta residente ai fini fiscali e dove risulta domiciliata per un periodo limitato dell'anno, circa sei mesi;
   la legge 8 agosto 1995, n. 335, «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190) al comma 6, dell'articolo 3 «Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale» prevede che «con effetto dal 1o gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato “assegno sociale”»;
   la legge n. 355 del 1995, fissando un nuovo regime per l'assegno sociale, introduce, tra i vari requisiti, anche quello della residenza;
   il comma 6 dell'articolo 3 non introduce alcun riferimento esplicito relativamente alla dimora effettiva, stabile e abituale che viene successivamente chiarito dall'INPS in conseguenza della definizione di residenza come «indicazione del luogo in cui una persona ha stabilito la dimora abituale»;
   se la dichiarazione della Signora Vicenzino Rachele Pia in Del Colle, tesa a identificare la residenza, intesa come dimora stabile e abituale, a Carlino, Udine, costituisca o meno elemento sufficiente, ove corroborato dalle autorità consolari italiane e dalle autorità fiscali australiane, per riconoscere la residenza in Italia ai fini del pagamento dell'assegno sociale;
   se non si renda necessario un intervento normativo teso a chiarire ulteriormente i principi alla base della stabile ed effettiva dimora, anche relativamente al domicilio temporaneo all'estero;
   non si renda necessario un intervento normativo teso ad evitare una condizione di eccessiva discrezionalità dell'Inps «nell'assegnare» o meno la residenza agli interessati;
   se non si ritenga, nel caso specifico della Signora Vicenzino Rachele Pia, rivedere la decisione anche in base alle verifiche effettuate che dimostrano la residenza in Italia, ai fini AIRE, ed il domicilio in Australia per un breve periodo di tempo. (4-00241)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 16 luglio 2013
nell'allegato B della seduta n. 54
4-00241
presentata da
FEDI Marco

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, concernente il requisito della residenza in Italia ai fini della concessione e della conservazione dell'assegno sociale, si rappresenta quanto segue.
  L'assegno sociale è stato istituito dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, con effetto dal 1o gennaio 1996, e si configura come una prestazione di carattere assistenziale, non reversibile e non soggetta ad imposte, che prescinde del tutto dal pagamento di contributi.
  Come espressamente stabilito dalla citata disposizione di legge l'assegno sociale spetta ai residenti in Italia che abbiano compiuto 65 anni di età (salvo l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita e l'incremento di un anno del requisito anagrafico a partire dal 1o gennaio 2018) e che si trovino in disagiate condizioni economiche.
  In particolare, l'assegno viene erogato alle seguenti categorie di persone:
    1) cittadini italiani;
    2) cittadini della Repubblica di San Marino;
    3) stranieri o apolidi ai quali è stato riconosciuto lo
status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti;
    4) apolidi o stranieri extracomunitari, lavoratori e non lavoratori, inclusi i famigliari ricongiunti, in possesso di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo;
    5) cittadini comunitari, lavoratori e non lavoratori, inclusi i familiari ricongiunti, che siano iscritti all'anagrafe del comune di residenza ai sensi del decreto legislativo n. 30 del 2007.

  Si sottolinea che per tutti i richiedenti e i titolari dell'assegno sociale il requisito della residenza effettiva, in Italia, al pari degli altri requisiti, anagrafici e reddituali, rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale e del suo mantenimento.
  Tale requisito si perfeziona con la dimora abituale, intesa come permanenza stabile e continuativa in Italia, assumendo rilevanza essenziale il rapporto tra il soggetto richiedente la provvidenza e il territorio nazionale.
  Inoltre, ai sensi dell'articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008, con decorrenza dal 1o gennaio 2009, il beneficio è corrisposto agli aventi diritto, siano essi cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
  Quest'ultima previsione è volta a rafforzare il legame del beneficiario della prestazione assistenziale in parola con il territorio italiano, limitando l'accesso al beneficio soltanto a chi dimostri un particolare radicamento nel territorio nazionale, ravvisabile qualora il soggiorno in Italia sia continuativo e di durata non inferiore a 10 anni.
  Inoltre, l'assegno sociale, in quanto prestazione di carattere assistenziale, è inesportabile fuori dal territorio nazionale, con la conseguenza che il beneficio viene meno nel momento in cui non sussiste più il requisito della residenza stabile in Italia.
  Al riguardo, è opportuno richiamare la circolare Inps n. 105 del 2 dicembre 2008 e il messaggio n. 12886 del 6 giugno 2008, con i quali l'istituto previdenziale ha chiarito che, salvo gravi motivi sanitari opportunamente documentati da parte dell'interessato, le sedi territoriali devono procedere alla sospensione dell'assegno sociale in caso di permanenza all'estero per un periodo superiore ad un mese. Decorso un anno dalla sospensione dell'assegno sociale, le sedi Inps competenti, previa verifica del permanere di tale situazione, provvedono a revocare il beneficio.
  A tal fine, l'Istituto ha sollecitato le sedi Inps ad attivare ogni forma di collaborazione con le Autorità competenti sul territorio per lo svolgimento delle verifiche, attivando i controlli ritenuti più opportuni per riscontrare quanto dichiarato dai percettori della prestazione assistenziale in argomento. A titolo esemplificativo, si indicano gli accertamenti presso il Comune di residenza in Italia, le acquisizioni di dichiarazioni del consolato e la verifica dei visti di ingresso e di uscita dal Paese apposti sul passaporto.
  In conclusione, nel confermare che, per tutti i richiedenti ed i titolari dell'assegno sociale, la residenza effettiva, stabile e continuativa in Italia, al pari degli altri requisiti, rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale – con la conseguenza che la sua mancanza determina la cessazione del beneficio – si rappresenta che l'Inps pone la massima attenzione nel valutare i casi, come quello evidenziato dall'onorevole interrogante, in cui emergono circostanze di fatto che possono determinare la revoca o la sospensione della provvidenza.

Il Ministro del lavoro e delle politiche socialiEnrico Giovannini.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ANAGRAFE DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL' ESTERO ( AIRE )

EUROVOC :

pensionato

residenza

cittadino della Comunita'