ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00229

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 9 del 16/04/2013
Firmatari
Primo firmatario: ROSATO ETTORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/04/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 15/04/2013
Stato iter:
09/08/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/08/2013
MANZIONE DOMENICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 09/08/2013

CONCLUSO IL 09/08/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00229
presentato da
ROSATO Ettore
testo di
Martedì 16 aprile 2013, seduta n. 9

   ROSATO. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno consentono agli stranieri presenti sul territorio nazionale regolarmente di accedere ai servizi dello Stato; pertanto, l'esibizione del permesso di soggiorno o della carta è richiesta dagli uffici ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni od altri provvedimenti di interesse dello straniero;
   l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, così come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, prevede che siano fatti salvi dall'obbligo di esibizione di tale documenti da parte dello straniero, i provvedimenti che riguardino l’«accesso alle prestazioni sanitarie [...] e quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie»;
   in particolare, la legge 15 luglio 2009, n. 94, sostituisce la precedente previsione normativa che estendeva la non sussistenza dell'obbligo a tutti i provvedimenti inerenti «gli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi»;
   il decreto legislativo, così novellato, escluderebbe – stando ad una interpretazione restrittiva – la possibilità per lo straniero irregolare di poter registrare anagraficamente la nascita di un figlio in territorio nazionale;
   eppure, l'articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989, che anche l'Italia ha recepito con legge 27 maggio 1991, n. 176, dichiara che «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi»;
   il Ministero dell'interno ha emanato una circolare del 7 agosto 2009, del dipartimento per gli affari interni e territoriali, nella quale si precisa che «per le attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti il soggiorno»;
   sebbene la circolare ministeriale abbia contribuito a dirimere il dubbio iniziale circa l'interpretazione dell'articolo 6 del decreto legislativo di cui sopra, affinché tale disposizione non si ponga in contrasto con l'articolo 10 della Costituzione per violazione di norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta, sarebbe necessaria una sua modifica –:
   se il Governo ritenga opportuno assumere iniziative per attribuire ai contenuti della circolare un valore legislativo, almeno in relazione al punto 3 della stessa. (4-00229)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 9 agosto 2013
nell'allegato B della seduta n. 69
4-00229
presentata da
ROSATO Ettore

  Risposta. — In merito alla questione rappresentata con l'interrogazione in esame, si osserva, innanzitutto, che da parte degli ufficiali di stato civile sussiste l'obbligo di attenersi alle direttive impartite dal Ministero dell'interno, cui è affidata dall'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 199, n. 300, la vigilanza sul corretto svolgimento dei servizi di stato civile.
  In ordine allo specifico quesito posto con l'interrogazione in esame, si osserva che la circolare del 7 agosto 2009, n. 19, chiarisce che «per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione, non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto».
  Al riguardo, non risulta siano state assunte dai comuni linee interpretative difformi da quelle stabilite nella citata circolare adottata dal Ministero dell'interno nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri di indirizzo in materia.

Il Sottosegretario di Stato per l'internoDomenico Manzione.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L2009 0094

EUROVOC :

interpretazione del diritto

diritti del bambino

migrazione illegale

prestazione di servizi

diritto di soggiorno