ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00217

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 9 del 16/04/2013
Firmatari
Primo firmatario: RUOCCO CARLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/04/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 12/04/2013
Stato iter:
15/11/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/11/2013
GIOVANNINI ENRICO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 20/08/2013

RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/11/2013

CONCLUSO IL 15/11/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00217
presentato da
RUOCCO Carla
testo presentato
Martedì 16 aprile 2013
modificato
Lunedì 29 aprile 2013, seduta n. 10

   RUOCCO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
l'articolo 545 del Codice di procedura civile, così come modificato dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 prevede che «le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.»;
anche la Corte costituzionale ribadiva, nell'ordinanza 22-29 maggio 2002 n. 22, che era manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 32, 1° comma, della Costituzione, dell'articolo 545 del codice di procedura civile, nella parte in cui predetermina la pignorabilità dello stipendio o salario nella misura di un quinto, in quanto il legislatore, nella sua discrezionalità, al fine di assicurare il contemperamento dell'interesse del creditore (per tributi e per ogni altro credito) con quello del debitore, che percepisca da un privato uno stipendio o salario, ha previsto un limite fisso percentuale ragionevolmente contenuto;
a quanto si evince, tuttavia, dall'articolo «Abolito di fatto il limite del “quinto” pignorabile: pensioni integralmente aggredibili» dell'avvocato Angelo Greco sul sito www.laleggepertutti.it il limite del quinto pignorabile dello stipendio, ma soprattutto della pensione, sarebbe stato di fatto reso aggirabile dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n. 300), cosiddetto «Salva Italia»;
il decreto avrebbe infatti imposto all'Inps di versare le pensioni superiori a mille euro non più tramite le poste nelle mani del pensionato, ma in un conto corrente bancario o postale o anche su un libretto di risparmio, come conseguenza dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti superiori a mille euro;
i pensionati che percepiscono trattamenti pensionistici superiori ai mille euro sono quindi obbligati di fatto ad aprite un conto corrente dove l'Inps può far pervenire mensilmente la quota dovuta;
la legge consente al creditore la possibilità di pignorare la pensione, o i redditi di lavoro subordinato, nella misura massima di un quinto, ma tale limite opera solo se il pignoramento viene effettuato alla fonte, cioè direttamente a chi deve erogare l'emolumento e procedere all'accantonamento delle quote pignorate;
citando sempre l'articolo dell'avvocato Angelo Greco, «se il pignoramento viene effettuato in un momento successivo (anche un giorno dopo), presso la banca dove il pensionato o il lavoratore deposita le somme, tale limite non opera più e il creditore può pignorare tutti, i risparmi che vi trova»;
una volta che il denaro sia stato riversato sul conto corrente sarebbe quindi impossibile distinguere i redditi da pensione o da lavoro rispetto a quelli di altra natura e sarebbe quindi pignorare non solo il quinto degli stessi, ma la loro interezza;
appare evidente che, se tale rischio fosse concreto, la normativa del codice di procedura civile che fissa il limite della quota pignorabile di reddito da pensione o da lavoro subordinato ad un quinto dell'ammontare complessivo, sarebbe, di fatto, resa vana e sarebbe pertanto garantito il minimo sostentamento che il legislatore e la Corte costituzionale sempre hanno inteso tutelare –:
se siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se l'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2011, n. 300), cosiddetto «Salva Italia» che fissa il limite dei pagamenti in contanti a 1000 euro, possa porsi in contrasto con l'articolo 545 del regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, codice di procedura civile e coi principi dell'ordinamento giuridico;
quali iniziative di propria competenza intendano attuare al fine di garantire che il limite della quota sottoponibile a pignoramento di pensioni o reddito da lavoro dipendente non superi il quinto anche quando tali redditi eccedono i 1000 euro. (4-00217)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 15 novembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 119
4-00217
presentata da
RUOCCO Carla

  Risposta. — L'interrogazione in esame concerne la pignorabilità delle quote di stipendio e di pensione in rapporto all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 che ha fissato a mille euro il limite dei pagamenti in contanti.
  In premessa, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 545, commi 3 e 4, del codice di procedure civile lo stipendio (come il salario e le altre indennità dovute al lavoratore, anche a seguito di licenziamento) può essere pignorato nella misura stabilita dal giudice, se il credito per cui si procede è di natura alimentare e nella misura di un quinto per ogni altro tipo di credito, compresi i crediti di natura tributaria.
  Per quanto riguarda la pensione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 506 del 4 dicembre 2002, che ha inciso sull'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e sugli articoli 1 e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, la quota necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita è impignorabile, mentre la parte restante è pignorabile nella misura del quinto.
  L'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge n. 138 del 2011, introdotto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto Salva Italia, ha imposto alle pubbliche amministrazioni di versare lo stipendio, le pensioni e ogni altro emolumento esclusivamente con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali.
  La disposizione sopra riportata si propone l'obiettivo di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi amministrativi e finanziari derivanti dalla gestione del denaro contante e riguarda solo le erogazioni di importi superiori a mille euro.
  Inoltre, il comma 4-sexies del citato articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011 prevede che i beneficiari dei pagamenti pensionistici erogati dall'INPS devono indicare un conto di pagamento cosiddetto conto di base, su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro.
  Ciò premesso, occorre sottolineare che, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza, il vincolo di impignorabilità previsto dall'articolo 545 codice di procedura civile opera solo se il pignoramento presso terzi viene eseguito prima dell'erogazione delle somme dovute, in quanto lo stesso articolo 545 codice di procedura civile espressamente prevede l'impignorabilità delle «somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario o altre indennità» riferendosi quindi a somme non ancora corrisposte.
  Se invece il pignoramento avviene quando la somma è già stata corrisposta al dipendente o al pensionato e confluita nel suo patrimonio (sia che essa si trovi nel suo diretto possesso sia che risulti depositata a suo nome presso banche o istituti di credito) si ricade nell'operatività del principio generale, secondo cui le somme rinvenute presso il debitore o presso una banca sono pignorabili senza alcun limite.
  Infatti, una volta avvenuto il pagamento, nel caso che qui interessa mediante l'accredito sul conto corrente, il denaro è entrato nella disponibilità del titolare, per cui lo stesso, bene fungibile per eccellenza, è destinato a confondersi con le altre somme già depositate sul conto, divenendo impossibile operare un distinzione basata sul titolo dell'annotazione.
  Ciò posto dal punto di vista generale, si segnala che sulla materia è recentemente intervento l'articolo 52, comma 1, lettera f) del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 che ha aggiunto il comma 2-bis all'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
  La citata disposizione prevede che, nel caso di accredito delle somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo, pertanto, l'ultimo accredito di stipendio o pensione sul conto corrente intestato al debitore non potrà essere pignorato, rimanendo nella disponibilità del contribuente.
Il Ministro del lavoro e delle politiche socialiEnrico Giovannini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

pensionato

retribuzione del lavoro

salario

salario minimo

licenziamento