ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00209

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 9 del 16/04/2013
Firmatari
Primo firmatario: DADONE FABIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/04/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 11/04/2013
DIENI FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 11/04/2013
FRACCARO RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 11/04/2013
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 11/04/2013
NUTI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 11/04/2013
TONINELLI DANILO MOVIMENTO 5 STELLE 11/04/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 11/04/2013
Stato iter:
09/08/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/08/2013
MANZIONE DOMENICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 09/08/2013

CONCLUSO IL 09/08/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00209
presentato da
DADONE Fabiana
testo di
Martedì 16 aprile 2013, seduta n. 9

   DADONE, COZZOLINO, DIENI, FRACCARO, LOMBARDI, NUTI e TONINELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   le guide spirituali di religioni non cattolica, presenti sul territorio dello Stato italiano, per ottenere il riconoscimento di «Ministri di culto acattolico» da parte dello Stato stesso devono farne opportuna richiesta;
   le richieste di cui sopra, effettuate nell'ultimo anno da parte dei Pastori di Chiese Evangeliche sono state di fatto rigettate in massa limitando la libertà di professare ed esercitare la propria fede religiosa come garantito da Costituzione;
   la mancanza di riconoscimento formale del ruolo di «ministro di culto acattolico», oltre a tutti gli altri inconvenienti può anche essere adoperata dalle amministrazioni pubbliche per impedire ad un pastore o ad un responsabile religioso in generale di aprire un locale di culto o di continuare a tenerlo aperto, con la conseguenza di impedire effettivamente alle persone di fede non cattolica di riunirsi a pregare e celebrare il culto nella loro libertà di fede;
   gli interroganti sono venuti a conoscenza del fatto che nel gennaio del 2012 il Consiglio di Stato emetteva un parere in materia (su richiesta del precedente Ministro dell'interno, Maroni) in particolar modo relativamente alla questione del numero minimo di membri di chiesa sufficiente al fine di concedere da parte dello Stato alla «guida religiosa» di un culto non-cattolico il riconoscimento ministeriale (introdotto dalle leggi fasciste del 1929/1930) di «ministro di culto»;
   il Consiglio di Stato in detto parere indicava la cifra di 500 persone quale soglia minima necessaria per concedere il riconoscimento ministeriale di «ministro di culto» alle guide religiose non cattoliche, motivando l'individuazione della citata soglia sulla base del fatto che non esistano chiese di culto cattolico con numero inferiore ai 500 fedeli;
   i 500 membri di cui sopra non vengono calcolati tenendo conto soltanto di coloro che effettivamente frequentino il luogo di culto, bensì calcolando territorialmente i battezzati presso una specifica chiesa, basandosi sugli elenchi comunali di pura residenza anagrafica nel territorio della parrocchia;
   le comunità religiose non-cattoliche, invece, non essendo mai (ad esclusione, in Italia, soltanto delle Valli Valdesi) comunità (di fatto) «territoriali» ma sempre e soltanto comunità «libere» (cioè Comunità «volontarie» di fede), a differenza delle parrocchie cattoliche non inglobano mai più di quanti vi si riconoscano effettivamente ed attivamente;
   il parere del Consiglio di Stato, una volta formulato avrebbe dovuto essere accettato o rifiutato dal Ministro competente entro 90 giorni dalla sua emissione ma il Ministro dell'interno Cancellieri di fatto non ha provveduto né in un senso né nell'altro;
   fino ad ora questo non era quasi mai successo (quantomeno negli ultimi 30/40 anni) perché l'amministrazione pubblica si è quasi sempre resa conto, lei stessa per prima, della mancanza di legittimità costituzionale delle normative fasciste che prevedono tali limitazioni ad avviso degli interroganti incostituzionali al diritto delle persone di riunirsi liberamente anche per fini religiosi, e ha dunque il più delle volte lei stessa per prima disapplicato dette normative;
   il personale ministeriale, decorsi i tre mesi di cui sopra, ha ritenuto in via del tutto discrezionale di doversi attenere al parere del Consiglio di Stato;
   il personale ministeriale ha rifiutato a partire dallo scorso aprile tutte le richieste di riconoscimento del ruolo di «ministro di culto» e rigettato in massa tutte le richieste inoltrate;
   nonostante moltissime unioni ecclesiali lo richiedano ormai da decenni, prendendo l'esempio della città come Cuneo, su 14 comunità evangeliche presenti con sala di culto aperta al pubblico nel territorio comunale, soltanto 2 sono membri di unioni ecclesiali che hanno avuto il privilegio di vedersi concedere dallo Stato un'intesa;
   la mancanza di riconoscimento formale del ruolo di «ministro di culto acattolico» rende molto difficile ai rappresentanti di comunità religiose non cattoliche di accedere a quelle convenzioni con le amministrazioni e istituzioni pubbliche locali necessarie ad esempio per poter visitare gli ammalati negli ospedali e effettuare cura pastorale dei propri membri di chiesa nelle carceri, nelle caserme ed in luoghi analoghi;
   detta mancanza, oltre a tutti gli altri inconvenienti, può anche essere adoperata dalle amministrazioni pubbliche per impedire ad un pastore o ad un responsabile religioso in generale di aprire un locale di culto o di continuare a tenerlo aperto, con la conseguenza di impedire effettivamente alle persone di fede non cattolica di riunirsi a pregare e celebrare il culto nella loro libertà di fede, tutte le volte che si tratti di una comunità locale inferiore alle 500 persone;
   in una parrocchia cattolica frequentano con regolarità l'espletamento della funzione religiosa dalle 20 alle 70 persone circa (molto raramente più di 150 persone), e questo sia per quanto riguarda il Protestantesimo, come anche, grosso modo, per le altre comunità religiose;
   molte persone non hanno mai chiesto la loro cancellazione dall'elenco dei battezzati presso la parrocchia cattolica in cui vennero battezzati da bambini a partire da 30, 40 o 50 anni fa, una cancellazione che di fatto non chiede mai nessuno, e quand'anche venisse richiesta, viene spesso negata o ottenuta intraprendendo le vie legali –:
   se sia a conoscenza dei fatti sopra esposti, quali siano i criteri adottati per stabilire in 500 unità la soglia di fedeli necessaria al fine di concedere da parte dello Stato alla «guida religiosa» di un culto non-cattolico il riconoscimento ministeriale di «ministro di culto» e se non ritenga inidonea la scelta di utilizzare il battesimo quale parametro in luogo della frequenza effettiva dei luoghi di culto cattolico, considerato che il battesimo è rito tipicamente cattolico e non può essere assunto quale parametro universale per tutte le confessioni o le associazioni religiose. (4-00209)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 9 agosto 2013
nell'allegato B della seduta n. 69
4-00209
presentata da
DADONE Fabiana

  Risposta. — La questione sollevata con l'interrogazione in esame sulla presunta violazione della libertà di religione e di culto attuata nei confronti delle chiese evangeliche, va contestualizzata nel quadro delineato dal vigente assetto normativo.
  La nomina dei ministri di culto viene fatta in assoluta libertà e autonomia delle singole chiese, o dalle confessioni religiose, sulla base dei propri ordinamenti interni. Il ministro di culto, così nominato, può esercitare tutte le attività inerenti il pieno esercizio della libertà di religione e di culto, come previsto dall'articolo 19 della Costituzione.
  Solo per taluni atti del ministro di culto, affinché possano produrre effetti giuridici validi per l'ordinamento statale, la chiesa o la confessione a cui il ministro appartiene può richiedere l'approvazione governativa della nomina.
  Tale ipotesi trova la propria regolamentazione nella legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante «disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio davanti ai ministri di culto medesimi».
  Pertanto, il potere di nomina del ministro di culto spetta alla chiesa di appartenenza che vi provvede in attuazione delle norme statutarie.
  Diversa invece la natura dell'approvazione governativa della nomina – di competenza statale – finalizzata soltanto a consentire che particolari atti come la celebrazione del matrimonio producano effetti giuridici.
  L'assenza dell'approvazione governativa della nomina a ministro di culto, così come il diniego della stessa, non configura una limitazione della funzione.
  Negli ultimi anni va ricordato che con l'espansione dei nuovi culti, ancorata ad un forte aumento migratorio, si è registrata una frequente presentazione di domande di approvazione di nomine di ministri culto appartenenti alle più diversificate associazioni religiose formate, in alcuni casi, anche da uno sparuto numero di aderenti. Tale circostanza ha indotto questa amministrazione a riflettere sul concetto giurisprudenziale di «comunità di fedeli qualitativamente e quantitativamente consistente».
  A tal riguardo l'amministrazione ha ritenuto di ancorare le proprie decisioni a quanto espresso dal Consiglio di Stato sul riscontro concreto del concetto di «consistenza numerica di fedeli».
  In particolare si è recepito il parere n. 1834 del 2011 con il quale è stato definito che la soglia minima di fedeli necessaria per l'approvazione governativa vada individuata nel collegamento quantitativo del ministro di culto ad «un gruppo sociale nel quale gli eventi legati ad atti di culto produttivi di effetti giuridici per il nostro ordinamento abbiano una frequenza apprezzabile su base annuale».
  Il Supremo Consesso ha ritenuto, inoltre, che il criterio di nomina dei ministri di culto, per garantire la giusta attuazione del principio costituzionale, vada coniugato con la distribuzione sul territorio dei gruppi di fedeli della stessa confessione religiosa.
  A tal fine, ha indicato la soglia di cinquecento persone per un ambito territoriale ristretto e di cinquemila unità per l'intero territorio nazionale.

Il Sottosegretario di Stato per l'internoDomenico Manzione.

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