ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00147

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 7 del 03/04/2013
Firmatari
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/04/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 03/04/2013
Stato iter:
02/12/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/12/2013
ZANONATO FLAVIO MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 02/12/2013

CONCLUSO IL 02/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00147
presentato da
CARRESCIA Piergiorgio
testo di
Mercoledì 3 aprile 2013, seduta n. 7

   CARRESCIA. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo 2011 – supplemento Ordinario n. 81, dal 29 marzo 2011 è in vigore il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;
   il decreto legislativo si inserisce nel quadro della politica energetica europea volta alla riduzione dell'utilizzo dei combustibili fossili e delle emissioni di CO2 e introduce rilevanti novità per gli installatori di impianti tecnologici per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
   fino al 1o agosto 2013, per i soggetti che svolgono attività di installazione e manutenzione di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici, sistemi geotermici a bassa entalpia, pompe di calore e altro è necessario il possesso di requisiti professionali così come stabiliti dal vigente articolo 4 del decreto ministeriale 37 del 2008 (diploma di laurea in materia tecnica specifica, diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo, seguito da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di una impresa del settore o in alternativa titolo o attestato in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore; prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato);
   è bene ricordare che ad oggi sono in attività molti soggetti che hanno avuto d'ufficio il riconoscimento dei requisiti nell'anno 1990, anno di entrata in vigore della legge n. 46 del 1990, norma che per la prima volta prevedeva la nomina di un responsabile tecnico in possesso di specifici requisiti per lo svolgimento dell'attività nel settore impiantistico;
   dopo il 1o agosto 2013, sono previste ulteriori prescrizioni per quanto riguarda il titolo o l'attestato di formazione professionale; in particolare, i soggetti che vorranno svolgere l'attività d'installazione e di manutenzione sugli impianti suddetti e che appunto alla data del 1o agosto 2013 non saranno in possesso di un titolo di studio (laurea tecnica, diploma o qualifica tecnica), dovranno frequentare un particolare corso di formazione professionale diversificato per ogni tipologia di impiantista; per di più, nulla è specificato nel decreto legislativo 28 del 2011 per quanti hanno i requisiti per aver svolto attività lavorativa come operaio specializzato alle dipendenze di un'impresa abilitata o per quanti li hanno avuti d'ufficio;
   un responsabile tecnico divenuto tale in base a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e che da anni installa impianti non potrà più svolgere tali attività salvo che non frequenti, a sue spese, un corso di formazione di un elevato numero di ore da tenersi entro il 31 luglio 2013;
   dai dati segnalati dalle associazioni di categoria, in particolare dalla Confartigianato – CGIA e dalla CNA, due responsabili tecnici su cinque sono attualmente qualificati sulla base dell'esperienza acquisita sul campo dell'energia da fonti rinnovabili;
   se non verrà modificato il citato decreto legislativo 28 del 2011 salvaguardando i diritti acquisiti degli installatori di impianti che non sono laureati o diplomati ma che operano da anni sul mercato, decine di migliaia di installatori di impianti verranno a trovarsi senza lavoro –:
   se sia a conoscenza del problema sopra esposto;
   se e quali iniziative normative intenda adottare con urgenza per salvaguardare i diritti acquisiti degli installatori di impianti che non sono laureati o diplomati ma che operano da anni sul mercato e che dal 1o agosto 2013 verranno a trovarsi senza lavoro. (4-00147)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 2 dicembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 129
4-00147
presentata da
CARRESCIA Piergiorgio

  Risposta. — Come noto l'articolo 15 del decreto legislativo 28 del 2011, attuativo della direttiva 2009/28/CE in materia di promozione delle fonti rinnovabili, ha disciplinato i requisiti tecnico-professionali minimi per il riconoscimento della qualifica professionale per l'attività di installazione e manutenzione di impianti a fonti rinnovabili.
  In particolare, il predetto decreto ha previsto la qualificazione automatica per i soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a, b, e c, del decreto ministeriale n. 37 del 2008, ovvero i laureati (lettera a), talune categorie di diplomati (lettera b), nonché i soggetti con titolo di formazione professionale, previo periodo di almeno quattro anni alle dirette dipendenze di un'impresa del settore (lettera c). Non è stato, invece, considerato sufficiente ai fini della qualificazione professionale il possesso della sola esperienza lavorativa come operaio installatore nel settore, escludendo di conseguenza i soggetti di cui alla lettera d) del citato decreto ministeriale del 2008.
  Il Governo ha riesaminato la questione e, in considerazione dei tempi necessari per la predisposizione dei programmi formativi da parte delle regioni e dell'esperienza acquisita da chi già svolge attività lavorativa in imprese di settore, con il decreto-legge n. 63 del 2013, convertito in legge n. 90 del 03 agosto 2013, all'articolo 17 ha introdotto una modifica al citato articolo 15 decreto legislativo n. 28 del 2011.
  La norma di modifica va nel senso auspicato dagli interroganti, in quanto consente anche ai soggetti rientranti nella categoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) di continuare svolgere la propria attività successivamente al 1° agosto 2013.
  Si fa presente, inoltre, che l'articolo 18 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, (rubricato «Abrogazioni e disposizioni finali») ha disposto, tra l'altro, l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 15 e del punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011, relativi, rispettivamente, ai corsi di formazione e ai requisiti del previo periodo di formazione.
  La recente norma prevede, infine, che, entro il dicembre 2013, le regioni e le province autonome attivino programmi formativi per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedano al riconoscimento di fornitori di formazione. Le stesse regioni province autonome potranno riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.
Il Ministro dello sviluppo economicoFlavio Zanonato.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2011 0028

EUROVOC :

riscaldamento

politica energetica

applicazione del diritto comunitario

formazione professionale

operaio qualificato