ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00103

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 4 del 26/03/2013
Firmatari
Primo firmatario: MIOTTO ANNA MARGHERITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/03/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 26/03/2013
ARGENTIN ILEANA PARTITO DEMOCRATICO 26/03/2013
BOSSA LUISA PARTITO DEMOCRATICO 26/03/2013
BURTONE GIOVANNI MARIO SALVINO PARTITO DEMOCRATICO 26/03/2013
D'INCECCO VITTORIA PARTITO DEMOCRATICO 26/03/2013
GRASSI GERO PARTITO DEMOCRATICO 26/03/2013
MURER DELIA PARTITO DEMOCRATICO 26/03/2013
SBROLLINI DANIELA PARTITO DEMOCRATICO 26/03/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 26/03/2013
Stato iter:
16/07/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 16/07/2013
GIOVANNINI ENRICO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 16/07/2013

CONCLUSO IL 16/07/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00103
presentato da
MIOTTO Anna Margherita
testo di
Martedì 26 marzo 2013, seduta n. 4

   MIOTTO, LENZI, ARGENTIN, BOSSA, BURTONE, D'INCECCO, GRASSI, MURER e SBROLLINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   la sezione lavoro della Corte di cassazione, con la sentenza n. 7320 del 22 marzo 2013, è intervenuta nuovamente sulla questione dei limiti reddituali da applicare ai fini della concessione della pensione agli invalidi civili affermando che il reddito a cui fare riferimento non è solo quello individuale, ma deve essere sommato a quello del coniuge, se presente, ribadendo, quindi, quanto già affermato nella sentenza del 2011 (sezione lavoro, n. 4677 del 25 febbraio 2011);
   in precedenza con la sentenza n. 4677 del 25 febbraio 2011, la Corte di cassazione aveva stabilito che il limite reddituale previsto per la concessione della pensione di invalidità civile agli invalidi al 100 per cento (fissato nel 2011 a 15.154,24 euro) non era solo quello personale, ma anche quello dell'eventuale coniuge;
   già la sentenza del 2011 era di segno contrario rispetto a precedenti – fra l'altro recenti – pronunzie della Corte stessa (sentenze numeri 18825 del 2008, 7259 del 2009 e 20426 del 2010);
   gli interventi della Corte di cassazione, trovano fondamento nella farraginosità della normativa vigente e, benché, non pronunciati a sezioni unite, rappresentino solo un orientamento giurisprudenziale che può essere motivatamente superato da altre sentenze, vanno letti con grande prudenza in quanto mettono a rischio le pensioni di oltre 850.000 persone;
   già a fine 2012 l'INPS aveva emanato una circolare che prevedeva il computo del reddito coniugale (e non più individuale) ai fini della concessione della pensione e, solo in seguito alle proteste delle associazioni e dei sindacati e al conseguente intervento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la circolare era stata ritirata dall'INPS in attesa, appunto, di un'istruttoria fra il Dicastero e l'Istituto;
   la nuova sentenza, non essendo legge non incide immediatamente sulle prestazioni di milioni di invalidi civili, ma potrebbe comunque condizionare il confronto in corso fra INPS e Ministero del lavoro e delle politiche sociali proprio su questo tema –:
   a che livello sia il confronto tra l'INPS e il Ministro interrogato, quali siano gli orientamenti del Governo e se il Governo non ritenga doveroso assumere con urgenza ogni iniziativa di competenza affinché non solo sia fatta chiarezza sulla normativa in questione ma vengano garantiti i diritti di tutte quelle persone che a fronte di una invalidità del 100 per cento si vedono corrispondere 275 euro mensili. (4-00103)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 16 luglio 2013
nell'allegato B della seduta n. 54
4-00103
presentata da
MIOTTO Anna Margherita

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, con cui si chiede quali iniziative si intendano adottare in ordine alla interpretazione giurisprudenziale della norma che fissa i limiti reddituali ai fini della concessione della pensione agli invalidi civili, si rappresenta quanto segue.
  Nella giurisprudenza della Corte di cassazione è intervenuta di recente una sentenza (n. 7320 del 22 marzo 2013) la quale si è posta nel solco di un orientamento giurisprudenziale in via di consolidamento il quale prende in considerazione il reddito familiare – e non più quello individuale – ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità.
  A seguito della sostituzione del testo della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), articolo 13, ad opera della legge n. 247 del 2007 (Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), la Corte afferma nella suddetta sentenza che, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti di cui all'articolo 12 della legge n. 118 del 1971, «assume rilievo non solamente il reddito personale dell'invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l'importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma in parola.
  Già in una precedente sentenza (n. 4677 del 25 febbraio 2011) la Suprema Corte aveva espresso il medesimo orientamento, il quale produce l'inevitabile effetto di limitare la platea dei potenziali beneficiari della prestazione.
  A seguito dell'orientamento espresso dalle citate sentenze, l'Inps, con la circolare n. 149/2012, rendeva noto che, nel dare corso ai dispositivi delle sentenze della Suprema Corte, dal 1o gennaio 2013 avrebbe applicato un requisito reddituale che, ai fini del riconoscimento delle pensioni di inabilità per gli invalidi civili assoluti, tenesse conto non solo del reddito del richiedente, ma anche di quello del coniuge.
  Di fronte alle reazioni sia da parte sindacale che associazionistiche e considerando che il comportamento dell'istituto si sarebbe basato non sul dettato della legge, ma su alcune sentenza della Corte di cassazione le quali, per quanto autorevoli, non possono fare stato che tra le parti, l'applicazione della suddetta circolare fu sospesa in attesa di una nota ministeriale che chiarisse la complessa materia dei limiti reddituali delle pensioni di inabilità civile e dell'assegno ordinario mensile di invalidità civile parziale. A ragione di quanto sopra, l'istituto ha rappresentato che nella liquidazione sia della pensione di inabilità che dell'assegno ordinario mensile di invalidità civile parziale, continua a fare riferimento al solo reddito personale dell'invalido.
  Al fine di fornire una ipotesi di soluzione alla questione, è risultato utile avviare sulla materia una fase istruttoria iniziata nel corso del 2012 mediante l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto con l'Inps. Allo stato attuale, il tavolo tecnico non ha concluso i propri lavori.
  È tuttavia, innegabile che il definitivo superamento della problematica segnalata potrebbe intervenire solo attraverso una modifica normativa sulle disposizioni di legge in relazione alle quali la giurisprudenza della Suprema Corte si sta consolidando nel senso dell'interpretazione più restrittiva.
  Sotto tale aspetto, si segnala che nel corso della XVI legislatura sono stati presentati alcuni progetti di legge il cui contenuto potrebbe risultare di indubbia utilità per l'avvio a soluzione della questione (fra tali progetti di legge si segnala l'atto Camera 538 recante Modifica all'articolo 14-
septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di calcolo del limite di reddito per le pensioni di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili).
Il Ministro del lavoro e delle politiche socialiEnrico Giovannini.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS )

EUROVOC :

assicurazione per invalidita'

giurisdizione di grado superiore

governo

ministero

politica sociale

pensionato