ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00088

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 3 del 25/03/2013
Firmatari
Primo firmatario: BARGERO CRISTINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 25/03/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 25/03/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 25/03/2013
Stato iter:
30/06/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 30/06/2017
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 30/06/2017

CONCLUSO IL 30/06/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00088
presentato da
BARGERO Cristina
testo di
Lunedì 25 marzo 2013, seduta n. 3

   BARGERO e FIORIO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   la giurisdizione del giudice di pace di Moncalvo (Asti) investe comuni del versante astigiano: Moncalvo, Calliano, Penango, Grazzano Badoglio e Tonco, nonché del versante alessandrino: Ottiglio, Sala, Cereseto, Serralunga di Crea, Ponzano, Castelletto Merli, Odalengo Piccolo, Alfiano Natta, Villadeati, Murisengo, Odalengo Grande, Cerrina, Mombello e Solonghello;
   il 25 aprile 2013 scade il termine utile perché i comuni interessati alla sede locale del giudice di pace possano formulare proposte per sostenere i costi di gestione della sede evitando la chiusura di questo presidio per 1'amministrazione della giustizia del territorio;
    mancando questa sede i cittadini dei comuni sopra evidenziati dovrebbero rivolgersi alle sedi di Alessandria od Asti, affrontando costi e disagi per ottenere giustizia;
    il ricorso al giudice di pace si è reso obbligatorio secondo quanto previsto dalla riforma –:
   quali siano gli effetti stimati sul servizio giustizia di tale eventuale chiusura. (4-00088)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 30 giugno 2017
nell'allegato B della seduta n. 824
4-00088
presentata da
BARGERO Cristina

  Risposta. — Il tema oggetto dell'atto ispettivo in esame, pur riguardando specificamente l'ufficio del giudice di pace di Moncalvo, si inserisce nell'ambito del più ampio quadro di riforma che ha portato alla ridefinizione della geografia giudiziaria ed alla conseguente rimodulazione delle piante organiche della magistratura in generale.
  In attuazione della legge del 14 settembre 2011 n. 148, che ha conferito la delega al governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio nazionale degli uffici giudiziari di primo grado, con i decreti legislativi adottati il 7 settembre 2012 e, poi, il 19 febbraio 2014 è stata realizzata la razionalizzazione delle sedi e dei territori degli uffici di tribunale, delle sezioni distaccate e di procura della Repubblica nonché degli uffici del giudice di pace.
  L'intervento normativo ha, in particolare, determinato la soppressione di 666 degli 846 uffici del giudice di pace esistenti.
  In tale contesto di riorganizzazione, ispirato alla necessità di restituire efficienza al sistema giustizia nel suo complesso e di adottare le misure strutturali più idonee allo scopo, i citati decreti legislativi hanno previsto la soppressione anche dell'ufficio del giudice di pace di Moncalvo e l'integrale assegnazione del relativo territorio, composto da 19 comuni per un bacino di utenza complessivo pari a circa 16.000 abitanti, al corrispondente ufficio di Casale Monferrato.
  Per le sedi soppresse, peraltro, lo stesso decreto legislativo n. 156 del 2012, all'articolo 3, aveva previsto la facoltà per gli enti locali interessati di chiedere il mantenimento del presidio giudiziario, assumendo a proprio carico le spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, con la sola esclusione di quelle inerenti al personale di magistratura.
  Con il decreto ministeriale marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2014, si è quindi provveduto alla individuazione delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali richiedenti, con previsione per gli stessi, a fronte della facoltà di revoca dell'istanza, di una serie di adempimenti, da realizzare necessariamente secondo una tempistica definita, idonei a dare effettività alle dichiarazioni di intenti formulate nelle istanze.
  La data di cessazione del funzionamento degli uffici soppressi, per i quali non fosse stata presentata istanza di mantenimento, è stata, invece, individuata in coincidenza con l'entrata in vigore del medesimo provvedimento.
  Proprio quest'ultima è la situazione riferibile all'ufficio del giudice di pace di Moncalvo per il quale, a seguito del mancato inoltro di specifica richiesta da parte dei comuni interessati, le disposizioni soppressive sono divenute operative dal 29 aprile 2014.
  Successivamente, la legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, ha consentito agli enti locali interessati, alle unioni di comuni nonché alle comunità montane di richiedere, entro il 30 luglio 2015, il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio della giustizia, ivi compreso il fabbisogno di personale amministrativo.
  Anche questa ulteriore occasione riconosciuta agli enti locali, che ha portato al ripristino di 50 uffici, non è stata colta nel caso in esame: il decreto ministeriale 27 maggio 2016, attuativo della predetta disposizione normativa, infatti, non include la sede del giudice di pace di Moncalvo tra le sedi ripristinate, non essendo state inoltrate specifiche istanze al riguardo.
  Occorre sottolineare, peraltro, in linea generale, come l'adeguatezza delle scelte operate sia stata, in più occasioni, vagliata positivamente dalla Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 237 del 2013 e nell'ordinanza n. 15 del 2014 in cui, tra l'altro, è stato rilevato che «... si è in presenza di una misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza; che tale valutazione è stata effettuata sulla base di un'articolata attività istruttoria, come si desume dalla relazione che accompagna il decreto legislativo n. 155 del 2012 e dalle schede tecniche allegate – le quali, con specifico riferimento alle singole realtà territoriali, illustrano le modalità di applicazione dei criteri – nonché dalle relazioni e dai pareri, in particolare delle commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sottoposti all'attenzione del Governo e del Parlamento; che, alla stregua di tale quadro di riferimento per l'esercizio della delega, non si ravvisa violazione da parte del decreto legislativo n. 55 del 2012 dei relativi criteri, né si evidenzia una irragionevolezza della loro applicazione».
  Invero, la revisione complessiva degli uffici giudiziari ha rappresentato una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni, comportando un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario attraverso il recupero di economie di scala e, anche, il miglioramento dei tempi e della qualità delle decisioni giudiziarie in virtù della promozione del principio di specializzazione.
  La riforma ha, certamente, avviato anche un significativo processo di risparmio di spesa.
  Proprio i principi ispiratori della complessiva riforma ordinamentale della geografia giudiziaria e della coerente ridefinizione delle piante organiche hanno influito sul metodo di lavoro prescelto, caratterizzato da una approfondita raccolta di ogni dato rilevante, dal confronto analitico tra organico e bacino d'utenza, dal costante monitoraggio dei flussi di lavoro di ogni ufficio e dalla sistematica ed ininterrotta interlocuzione con il Consiglio superiore della magistratura.
  La valutazione degli effetti della riforma è, dunque, costantemente monitorata attraverso un'apposita Commissione con lo specifico compito di verificare lo stato della sua realizzazione, osservare gli effetti dell'applicazione del nuovo assetto territoriale sulla operatività degli uffici giudiziari e proporre soluzioni organizzative e normative per superare le eventuali criticità riscontrate.
Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

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