ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00082

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 3 del 25/03/2013
Firmatari
Primo firmatario: BURTONE GIOVANNI MARIO SALVINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/03/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BATTAGLIA DEMETRIO PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 22/03/2013
Stato iter:
10/12/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/12/2013
GIOVANNINI ENRICO MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 10/12/2013

CONCLUSO IL 10/12/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00082
presentato da
BURTONE Giovanni Mario Salvino
testo di
Lunedì 25 marzo 2013, seduta n. 3

   BURTONE e BATTAGLIA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   premesso che l'articolo 24 – commi 14 e 15 – del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011 consente ai lavoratori esodati di potere accedere alla pensione sulla base della normativa vigente prima della riforma del sistema pensionistico del 2011;
   alla data odierna, l'INPS non ha ancora provveduto a liquidare una sola pensione ai soggetti interessati, espressamente contemplati nella citata legge;
   nonostante le diverse e ripetute sollecitazioni poste in essere dai patronati confederali «INCA CGIL – INAS CISL – IT AL UIL» in ordine alla materia pensionistica specifica, la dirigenza nazionale INPS tende tuttora ad eludere l'importante e delicata questione, con atteggiamenti dilatatori e quindi, fortemente lesivi dei diritti dei lavoratori interessati –:
   quali interventi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intenda adottare, con la massima urgenza, nei confronti dell'INPS nazionale, per l'integrale attuazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, e dare concrete risposte alle giuste esigenze dei lavoratori esodati. (4-00082)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 10 dicembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 135
4-00082
presentata da
BURTONE Giovanni Mario Salvino

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, concernente la mancata liquidazione dei trattamenti pensionistici nei confronti dei cosiddetti «lavoratori salvaguardati» ai sensi dell'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (cosiddetto «salva Italia»), si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente si ritiene opportuno precisare la distinzione tra i lavoratori cosiddetti «esodati» e quelli cosiddetti «bloccati». I primi sono coloro che ri- sultano espulsi dal sistema produttivo e sono bisognosi di misure di salvaguardia in termini di requisiti e di accompagnamento alla pensione, qualora gli strumenti di sostegno al reddito non consentano di garantire loro una tutela anche minima, fino al raggiungimento del diritto a pensione entro un termine ragionevole (generalmente 24–48 mesi). I secondi sono coinvolti da processi di ristrutturazione, ma non sono ancora espulsi dal mercato del lavoro.
  Inoltre, nel dibattito comune vi è spesso associata la categoria dei lavoratori cosiddetti «esodati all'entrata in vigore della riforma pensionistica». In realtà, l'esodo dei lavoratori dal mondo lavorativo è un dato strettamente collegato alle dinamiche economiche e alle scelte delle imprese e non necessariamente alle norme in materia pensionistica.
  La normativa pensionistica interviene, tuttavia, sulla posizione di tali lavoratori quando decide, con misure più o meno incisive, di farsi carico, per un periodo di tempo più o meno lungo, del periodo di transizione di tali lavoratori dal mondo del lavoro allo stato pensionistico attraverso apposite misure di salvaguardia.
  La complessità del fenomeno è stata acuita dal fatto che la riforma pensionistica del 2011 non ha previsto meccanismi di transizione verso il nuovo regime e che ciò ha determinato viva preoccupazione in importanti e larghe fasce di lavoratori.
  Per confermare la rapidità di intervento del Governo su questi aspetti, si fa presente che è in fase avanzata l'attuazione e il monitoraggio dei primi due decreti. In data 8 maggio 2013 l'Inps, su richiesta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e in un'ottica di massima trasparenza istituzionale, ha pubblicato sul sito internet i dati relativi all'attuazione dei primi decreti.
  Con riferimento al decreto del 1° giugno 2012, si precisa che l'INPS ha esaminato 90.000 posizioni di soggetti potenzialmente interessati con conseguente riconoscimento del diritto di accesso al beneficio per circa 63.000 lavoratori. L'Istituto ha fatto presente che i soggetti esclusi sono prevalentemente i prosecutori volontari e coloro che sono cessati in virtù di accordi individuali o collettivi che maturano i requisiti dal 2014 e che hanno ripreso l'attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria o alla cessazione del rapporto di lavoro.
  Allo stato attuale sono in via di completamento le operazioni di inoltro delle comunicazioni di accesso alla salvaguardia per tutte le categorie di aventi titolo. I soggetti con pensione con decorrenza fino a giugno 2013 hanno già ricevuto, inoltre, una seconda lettera recante l'informazione precisa sulla data di accesso al pensionamento.

Il primo intervento di salvaguardia.
  Sulla base delle previsioni normative dei decreti «Salva Italia» e «Milleproroghe» e nei limiti delle risorse in essi stanziate, la platea dei salvaguardati è stata inizialmente stimata in 65.000 soggetti in possesso dei requisiti indicati nel decreto interministeriale in data 1° giugno 2012 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze) per ciascuna delle categorie individuate dalle norme di riferimento.
  Inizialmente, in considerazione del vincolo stringente delle risorse disponibili, si è reso necessario procedere secondo una scala di priorità, individuando nelle situazioni di immediata criticità quelle più meritevoli di tutela; a tal fine, ad esempio, l'intervento nei confronti della platea dei «collocati in mobilità lunga» è stato circoscritto a coloro che fossero già cessati dal lavoro alla data di entrata in vigore del «Salva Italia».
  Le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione al beneficio sono:

Categorie Criteri di ammissione alla salvaguardia
a) n. 25.590 lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e s.m.i. Accordi sindacali stipulati anteriormente il 4 dicembre 2011;
Data cessazione attività entro il 4 dicembre 2011;
Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (articolo 7, commi 1 e 2, legge 223 del 1991):
b) n. 3.460 lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e s.m.i. Accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011;
Data cessazione attività entro il 4 dicembre 2011
c) n. 17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011;
NONCHÉ
Titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, se l'accesso alla prestazione risulta autorizzato dall'INPS, fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età
d) n. 10.250 lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Autorizzazione antecedente alla data del 4 dicembre 2011;
non rioccupati dopo l'autorizzazione;
almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011;
decorrenza massima pensione entro il 6 dicembre 2013
e) n. 950 lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133. Esonero in corso al 4 dicembre 2011 ovvero provvedimento di concessione emesso ante 4 dicembre 2011
f) n. 150 lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al DL 26 marzo 2001, n. 151. In congedo al 31/10/2011;
beneficio solo per pensione con 40 anni di contribuzione;
perfezionamento requisito contributivo di 40 anni entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo
g) n. 6890 lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2011:
in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;
in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Data cessazione entro il 3/l2/2011;
non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
decorrenza massima pensione entro il 6 dicembre 2013

  Nel contempo si ponevano le basi per ampliare, attraverso l'adozione di successivi interventi normativi, la platea dei salvaguardati e le corrispondenti risorse.
  L'8 maggio 2013 sono stati pubblicati sul sito dell'INPS, su indicazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in un'ottica di massima trasparenza istituzionale, i dati relativi alla prima salvaguardia.
  Dai dati a consuntivo resi noti dall'Inps emerge che, in relazione alla prima platea di 65 mila lavoratori, il totale di certificazioni rilasciate dai competenti uffici ammonti a circa 62 mila, con una riduzione del 4,6 per cento rispetto al dato inizialmente stimato.
  Gli scostamenti più significativi (in riduzione) riguardano, in particolare:
   a) i cosiddetti «prosecutori volontari» (con una platea stimata di 10.250 a fronte di 7.960 certificazioni effettivamente rilasciate);
   b) i cosiddetti «cessati» in base ad accordi di incentivo all'esodo (con una platea stimata di 6.890 a fronte di 3.888 certificazioni rilasciate).
  Nella tabella sotto riportata vengono sintetizzati i dati forniti dall'Inps, aggiornati al 10 giugno 2013:

Tipologia salvaguardati Platea prevista Certificazioni Variazione %
delle certificazioni
rispetto al previsto
a) lavoratori in mobilità ordinaria 25.590 26.181*  
b) lavoratori in mobilità lunga 3.460 2.565  
c) titolari di prestazione straordinaria 17.710 17.143  
d) prosecutori volontari 10.250 7.960  
e) lavoratori pubblici esonerati dal servizio 950 1.226*  
f) lavoratori in congedo per assistere figli disabili gravi 150 87  
g) lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo 6.890 3.888  
Non classificabili   2.950**  
Totale
65.000 62.000 -4,6%

* Il superamento del contingente previsto nel decreto per questa categoria è stato possibile per la disponibilità di posti nelle altre categorie e comunque nel rispetto del limite dei 65 mila beneficiari.
** Certificazioni in corso di definizione o postalizzazione.

Il secondo intervento di salvaguardia.

  Con il decreto-legge n. 95 del 2012, denominato «Spending review», si è aumentato di 55.000 unità il numero dei salvaguardati (il relativo decreto interministeriale, sottoscritto l'8 ottobre 2012, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21 gennaio 2013). L'ampliamento della platea si è realizzato attraverso una serie di misure di diversa portata a seconda della categoria di riferimento. Così ai fini della salvaguardia dei lavoratori in mobilità è stato fissato al 31 dicembre 2011 il termine per la sottoscrizione degli accordi in sede governativa; è stato aumentato di 1.600 unità il numero dei possibili salvaguardati tra i beneficiari di prestazioni a carico dei fondi di solidarietà; è stato elevato di un anno il termine entro il quale la maturazione dei requisiti per la pensione consentiva l'applicazione delle vecchie regole nei confronti dei prosecutori volontari e dei destinatari di accordi di esodo.
  Il termine per la presentazione delle istanze di ammissione al beneficio scadeva il 21 maggio 2013.

  Le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione al beneficio sono:

Categorie Criteri di ammissione alla salvaguardia
a) n. 40.000 lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali Accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011;
cessazione dall'attività lavorativa e collocamento in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge m-223 del 1991 in data precedente, pari o successiva al 4 dicembre 2011;
perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991.
b) n. 1600 lavoratori per i quali era previsto da accordi l'accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 Accordi stipulati alla data del 4 dicembre 2011;
titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, gomma 28, della legge n. 662 del 1996 da data successiva al 4 dicembre 2011;
permanenza a carico dei Fondi di solidarietà di settore fino a 62 anni di età
c) n. 7.400 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione Autorizzazione antecedente alla data del 4 dicembre 2011;
non rioccupati dopo l'autorizzazione; con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011;
decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015.
d) n. 6.000 lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro:
in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articolo 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;
in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Data di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011;
non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa successivamente alla data di risoluzione; del rapporto di lavoro;
decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015

Il terzo intervento di salvaguardia
  Nell'ambito della «Legge di Stabilità per il 2013» è stata prevista una terza salvaguardia, a tutela di un ulteriore numero di soggetti rientranti tra i lavoratori in mobilità, i prosecutori volontari e i destinatari di accordi di esodo, secondo una progressione di spesa che prevede stanziamenti di risorse fino al 2020.
  In particolare, per i lavoratori collocati in mobilità è stata inclusa la fattispecie della mobilità in deroga; per i prosecutori volontari e per i destinatari di accordi di esodo è stata considerata l'ammissibilità della «rioccupazione» a determinate condizioni; è stata introdotta la categoria dei prosecutori volontari collocati in mobilità alla data del 4 dicembre 2011.
  Il decreto ministeriale 22 aprile 2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, ha fissato in n. 10.130 il limite massimo numerico dei beneficiari di detta salvaguardia, nonché le relative modalità di attuazione.
  Le istruzioni relative alle modalità di presentazione delle domande all'Inps (il cui termine è fissato al 25 settembre 2013) sono contenute nel messaggio dell'Istituto n. 8824 del 30 maggio 2013.

  Le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione al beneficio sono:

Categorie Criteri di ammissione alla salvaguardia
a) Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011.
perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.
b) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011 ancorché abbiano svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria. conseguimento successivamente alla data del 4 dicembre 2011 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (6 gennaio 2015)
c) Lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali ovvero di accordi collettivi di incentivo all'ESODO stipulati entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. conseguimento successivamente alla data del 30 giugno 2012 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06 gennaio 2015).
d) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario. perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (6 gennaio 2015).

Il numero complessivo dei salvaguardati si attesta, attualmente, su 130.000 unità.
  Nella stessa «Legge di Stabilità», con l'intento di garantire il finanziamento di ulteriori misure in favore delle categorie di lavoratori da salvaguardare, è stato istituito un apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le cui modalità di utilizzo saranno stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.
  Nel fondo in questione, la cui dotazione, per l'anno 2013, ammonta a 36 milioni di euro, confluiranno anche le eventuali economie accertate a consuntivo e aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei decreti interministeriali del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012 e 22 aprile 2013.
  In tal modo verrà assicurata una ri-destinazione stabile nel tempo delle risorse finanziarie appostate ai fini della risoluzione del problema, con integrale ri-utilizzo degli eventuali risparmi per le medesime finalità.
  Nel contempo, si precisa che sono state avviate le attività di liquidazione delle prime pensioni di salvaguardia. Alla data del 29 maggio 2013 risultano liquidate 9.994 pensioni di soggetti ricompresi nelle categorie di lavoratori di cui al decreto interministeriale del 1° giugno 2012.
  Da ultimo, per completezza di informazione, si segnala che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2013, con il quale si definisce il terzo contingente di lavoratori «salvaguardati», ai quali, cioè, verrà applicata la normativa in materia di requisiti e decorrenze del trattamento pensionistico vigente prima della data di entrata in vigore del cosiddetto decreto «salva Italia», è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013.
  Il decreto prevede, in particolare, la salvaguardia per un numero complessivo di 10.130 lavoratori, che si aggiungono alle platee di lavoratori già individuati dai due precedenti decreti del 1° giugno 2012 e dell'8 ottobre 2012.
  Il contingente numerico contemplato nel provvedimento comprende, nello specifico: 2.560 lavoratori in mobilità ordinaria o in deroga; 1.590 autorizzati prosecuzione volontaria del versamento dei contributi previdenziali; 5.130 cessati, che hanno cioè risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo; 850 prosecutori volontari in attesa di concludere la mobilità.
  Il decreto prevede inoltre, per tutte le categorie di lavoratori, la presentazione di una apposita istanza per accedere al beneficio da presentarsi: all'Inps nel caso di lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria e alle direzioni territoriali del lavoro (Dtl) competenti per territorio nel caso di lavoratori «cessati» e in mobilità.
  Per tutti il termine di presentazione è di 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale.
  Infine (e con notazione di non minore importanza) segnalo che di recente il Governo ha introdotto una ulteriore, importante misura di salvaguardia per un cospicuo numero di lavoratori: mi riferisco alla previsione di cui all'articolo 11 del decreto-legge 102 del 2013, il quale ha esteso la salvaguardia pensionistica in favore di ulteriori 6.500 lavoratori colpiti da atti di licenziamento prima di aver potuto conseguire i nuovi requisiti pensionistici. Si tratta di un'ulteriore dimostrazione del costante impegno del Governo a rinvenire soluzioni stabili e complete a fronte della grave problematica segnalata dall'Onorevole Interrogante.
  In definitiva, si conferma che la questione segnalata dall'Interrogante riveste assoluta centralità per l'esecutivo in quanto coinvolge interessi e valori vitali per l'individuo ed evidenzia una situazione di forte disagio e allarme sociale.
  La necessità di una soluzione di tipo strutturale al problema dei lavoratori cosiddetti salvaguardati o ancora da salvaguardare, d'altronde, è stata indicata come prioritaria dal gruppo di lavoro nominato dal Capo dello Stato e, in seguito, dal Presidente del Consiglio nel suo discorso per la fiducia al Parlamento.
Il Ministro del lavoro e delle politiche socialiEnrico Giovannini.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2011 0201, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ), L 2011 0214

EUROVOC :

popolazione non attiva

diritto del lavoro

sindacato

pensionato