ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00059

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 1 del 15/03/2013
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 15/03/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 16/03/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00059
presentato da
PILI Mauro
testo di
Venerdì 15 marzo 2013, seduta n. 1

   PILI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il sistema dei trasporti in Sardegna è ancora caratterizzato da condizioni di grave disagio e deficit infrastrutturale, gestionale ed organizzativo che producono non solo una bassa qualità del servizio offerto ma costituiscono un ostacolo al decollo della crescita e dello sviluppo economico;
   alcune carenze assimilabili ai contesti del Mezzogiorno e della Sardegna si riferiscono ai bassi livelli di accessibilità alla rete nazionale ed europea, nonché al proprio interno, causati da insufficienti dotazioni infrastrutturali ed ancora più da mediocri livelli di servizio sia delle linee che delle infrastrutture, ad una disomogenea distribuzione territoriale delle residenze e delle attività che evidenziano aree a bassa densità di popolazione;
   l'infrastruttura regionale sarda dovrebbe essere teoricamente collegata alla Direttrice Tirrenica, afferente l'Asse Ferroviario n. 1 Berlino-Verona/Milano Bologna-Napoli-Messina-Palermo, attraverso:
    a) i collegamenti marittimi e il tratto ferroviario di connessione con il porto di Civitavecchia;
    b) le infrastrutture economiche più critiche sono quelle legate in particolar modo alla rete ferroviaria;
    c) la provincia di Cagliari, la più popolosa, risulta 98a tra le province italiane, terzultima nel Mezzogiorno, ha un indice relativo alla rete ferroviaria di 24,7, leggermente superiore alla media regionale (24,5) ma comunque, nettamente al di sotto della media delle regioni del Mezzogiorno (84,7);

   la dotazione regionale di infrastrutture ferroviarie, la rete di livello nazionale, gestita da RTI, è costituita da 437 km di linea (2,6 per cento del totale nazionale) a scartamento ordinario, semplice binario e non elettrificata. Solo 16,6 km sono a doppio binario (Cagliari-Decimomannu), cui s'aggiungono circa 8 km nella nuova tratta in galleria a Bonorva;
   la densità ferroviaria, indice d'accessibilità del territorio, rapporto tra estensione delle linee e superficie regionale, è di 18 metri/kmq, contro un valore medio nazionale di 55; il grado di diffusione ferroviario della Sardegna è quindi 1/3 di quello nazionale;
   la rete è suddivisa in linee fondamentali (Cagliari-Chilivani-Olbia), complementari (Chilivani-Porto Torres) e secondarie (Decimomannu-lglesias; Villamassargia-Carbonia) con riferimento alla relativa funzione e all'entità del traffico;
   la velocità commerciale media su tutta la rete sarda per i treni viaggiatori più veloci (diretti) s'aggira sui 65-70 km/h;
   il collegamento Cagliari-Sassari (261 km in ferrovia, 215 km sulla SS 131) è effettuato dal treno più veloce in 3 ore e 19 minuti (velocità commerciale 79 km/h), tempo superiore del 50 per cento rispetto a quello «impiegabile» da un'autovettura di media cilindrata sulla SS 131;
   il collegamento Sassari-Olbia (116 km) è coperto dai treni diretti in circa 2 ore, alla velocità commerciale di appena 58 km/h;
   la tratta «intercity» a più alto traffico (Cagliari-Oristano, 94 km), che si sviluppa su tracciato in piano, è percorsa dai treni più veloci in 56 minuti circa, alla velocità commerciale di circa 100 km/h;
   il Piano regionale dei trasporti, ed il Piano regionale delle merci, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 12/26 in data 16 aprile 2002 avevano per la prima volta indicato tra i progetti prioritari l'ammodernamento e velocizzazione della rete ferroviaria sarda;
   l'intesa generale quadro stipulata l'11 ottobre 2002 tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle infrastrutture e del territorio, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Presidente della Regione autonoma della Sardegna, ha indicato le opere «di preminente interesse nazionale» ricadenti nel territorio sardo inserite nel 1o Programma delle infrastrutture strategiche;
   in tale intesa le parti avevano convenuto che le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli interventi ivi previsti «saranno comunque rese disponibili fino alla completa realizzazione delle opere secondo gli importi che risulteranno dai quadri economici dei progetti approvati» e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti «si impegna fin d'ora a sostenere, con risorse proprie e/o delle aziende vigilate, gli oneri economici per la progettazione di specifiche opere rientranti fra quelle per le quali le parti determineranno di collaborare»;
   il documento n. 161 del 22 gennaio 2003, sottoscritto tra il Capo del dipartimento coordinamento e sviluppo del territorio del Ministero delle infrastrutture e trasporti e il Capo del dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, era finalizzato ad armonizzare i contenuti delle intese istituzionali di programma e degli accordi di programma quadro con quanto previsto nelle Intese generali quadro in ordine al 1o Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla citata delibera CIPE 21/2001 anche ai fini dell'appropriata gestione e rafforzamento delle attività di monitoraggio;
   il programma attuativo, conseguente all'Intesa del 2002 e all'Accordo approvato dalla giunta regionale nel 2003 per quanto riguarda il trasporto ferroviario, prevedeva:
    ampliare, potenziare e velocizzare la rete ferroviaria, al fine di renderla idonea a garantire un adeguato livello di qualità nonché ad aumentare l'offerta del servizio esistente, anche attraverso una sostanziale riduzione dei tempi di percorrenza. A questo fine le parti concordano che gli interventi infrastrutturali previsti nel presente Accordo, con le risorse disponibili e quelle programmate, sono funzionali all'obiettivo di ridurre, entro il quadriennio 2004-2007, i tempi di percorrenza sulle due relazioni Cagliari-Sassari-Porto Torres e Cagliari-Chilivani-Olbia-Golfo Aranci, in misura tale da elevarne il livello di concorrenzialità con le altre modalità di trasporto;
    potenziare le principali linee ferroviarie per realizzare un significativo spostamento modale di quote di traffico dal sistema su gomma a quello su ferro. Tale obiettivo, peraltro, dovrà essere realizzato anche attraverso un riordino dei sistemi su gomma diretto ad eliminare eventuali parallelismi nell'offerta e, viceversa, a favorire l'interscambio gomma/ferro in prossimità delle stazioni;
    realizzare interventi di collegamento ai nodi urbani ed ai servizi portuali ed aeroportuali; la definitiva attribuzione delle risorse del Pon Trasporti 2000-2006 registra una pesante penalizzazione subita dalla Regione Sardegna, in particolare nel settore delle ferrovie, ove il responsabile nazionale delle Misure 1.1 e 2.1 non risulta aver proceduto a sviluppare la progettualità necessaria all'attuazione di un complesso di intervento mirati alla velocizzazione della principale linea ferroviaria regionale (Cagliari/Porto Torres/Golfo Aranci);
   il recente documento del Ministero delle infrastrutture «Selezione dei progetti per la realizzazione del Pon Trasporti 2000/2006 – Lista Progetti CdS 25 maggio 2009» mostra, per il settore delle ferrovie, una situazione che emerge in tutta la sua gravità;
   il Programma operativo nazionale trasporti 2000-2006 in Sardegna alla misura 1.1 – Miglioramento della rete e del servizio ferroviario attraverso l'adeguamento della linea – con una dotazione di 1.518.420.228 (il 33,6 per cento dell'intero Pon Trasporti) ha totalmente escluso dall'intervento la Regione Sardegna;
   la misura 3.3 – Sviluppo delle infrastrutture finalizzate all'intermodalità delle merci, che ha avuto grosse difficoltà anche su scala Nazionale, per incertezze connesse al rispetto delle regole della concorrenza, ed alla conseguente impossibilità di finanziare infrastrutture destinate ad operatori privati, ha, anche in questo caso, escluso la Sardegna;
   nei bilanci di RFI, responsabile delle misure 1.1 e 2.1 del Pon Trasporti 2000-2006, è stata attribuita una somma complessiva di euro 2.086.936.887. L'ammontare di risorse teoricamente destinato alla regione, stimabile sulla base della quota dell'11,95 per cento, in euro 181.451.217,25, in ragione dell'assenza di progettazione, è stato distribuito sui territori delle altre regioni del Mezzogiorno;
   nella programmazione 2007-2013 si rende necessario recuperare tali risorse sottratte, riassegnandole con le opportune rivalutazioni;
   il decreto-legge n. 185 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha approvato con modifiche, il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il Quadro strategico nazionale;
   l'articolo 25 della citata normativa recita:
   «Ferrovie e trasporto pubblico locale
  1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con una dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo e sono definiti tempi e modalità di erogazione delle relative risorse.
  2. Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, alfine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a., è autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. L'erogazione delle risorse è subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio che devono rispondere a criteri di efficientamento e razionalizzazione per garantire che il fabbisogno dei servizi sia contenuto nel limite degli stanziamenti di bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati e delle eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti di servizio di competenza, nonché per garantire che, per l'anno 2009, non vi siano aumenti tariffari nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Quota parte delle risorse deve essere finalizzato all'incremento e al miglioramento del materiale rotabile dedicato al trasporto pubblico ferroviario. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuate la quota destinata all'acquisto di nuovo materiale rotabile e la destinazione delle risorse per i diversi contratti.
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  4. Ferrovie dello Stato s.p.a. presenta annualmente al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sui risultati della attuazione del presente articolo, dando evidenza in particolare del rispetto del criterio di ripartizione, in misura pari rispettivamente al 15 per cento e all'85 per cento, delle quote di investimento riservate al nord e al sud del Paese.
  5. Gli importi oggetto di recupero conseguenti all'applicazione delle norme dell'articolo 24 sono riassegnati ad un Fondo da ripartire tra gli enti pubblici territoriali per le esigenze di trasporto locale, non ferroviario, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, sulla base di criteri che assicurano l'erogazione delle somme agli enti che destinano le risorse al miglioramento della sicurezza, all'ammodernamento dei mezzi ed alla riduzione delle tariffe; i criteri di ripartizione di tali somme all'interno del contesto nazionale, ed in particolare del Mezzogiorno non devono discostarsi in alcun modo se non per incrementarli, ai fini di ulteriore compensazione del pregresso sottratto, da quelli che il QSN utilizza per la distribuzione delle risorse alla scala regionale, com’è noto pari 12,61 per cento per ciò che attiene la regione Sardegna (delibera CIPE 166/2007, tab. 4);
   i criteri di riparti dovrebbero essere sensibilmente superiori a tale quota, soprattutto se si prendesse in considerazione ad esempio il dato di fabbisogno infrastrutturale (rilevabile dalla estesa chilometrica, e dalla modesta velocità commerciale lungo linea);
   la stima del quantum di risorse FAS, riparto nazionale, da assegnarsi alla Regione Sardegna va comunque effettuata con la massima celerità al fine di recuperare i divari registrati e incrementati negli anni;
   il citato comma due della legge 28 gennaio 2009, n. 2, non ha esplicitamente inserito nel riparto le regioni a Statuto Speciale, richiamando esclusivamente le sole regioni a statuto ordinario;
   una restrittiva applicazione della norma costituirebbe una paradossale penalizzazione per tutte le regioni a Statuto Speciale, contraddicendo lo stesso principio ispiratore dell'omogeneità del sistema ferroviario italiano;
   la legge 5 maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2009 all'articolo 22 prevede:
    (Perequazione infrastrutturale)
  1. In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per i rapporti con le regioni e gli altri Ministri competenti per materia, predispone una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali. La ricognizione è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
   a) estensione delle superfici territoriali;
   b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;
   c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
   d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;
   e) particolari requisiti delle zone di montagna;
   f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
   g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

  2. Nella fase transitoria di cui agli articoli 20 e 21, al fine del recupero del deficit infrastrutturale, ivi compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole, sono individuati, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo, interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che tengano conto anche della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard. Gli interventi di cui al presente comma da effettuare nelle aree sottoutilizzate sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, della legge 21 dicembre 2001, n. 443; i rilevantissimi investimenti sull'alta velocità, compreso l'ultimo bando per l'acquisto di altro materiale rotabile destinato al servizio Freccia rossa, ha totalmente escluso dalla ripartizione la regione Sardegna che paga doppiamente l'esclusione da una rete ferroviaria efficiente e funzionale, da una parte con un servizio totalmente inadeguato e dall'altra con l'esclusione, conseguente, dai fondi per l'alta velocità –:
   se i Ministri non ritengano urgente definire un piano di riequilibrio delle condizioni infrastrutturali e strutturali del sistema trasporti ferroviari della Sardegna a partire dalla definizione di progetti capaci di eliminare i consistenti divari su tutti i parametri di efficienza delle reti ferroviarie sarde;
   se il Governo non intenda definire prima di qualsiasi attuazione di norme di trasferimento di competenze alla Regione Sardegna di stanziare apposite risorse tese al riequilibrio infrastrutturale e funzionale del sistema ferroviario sardo;
   se il Governo non ritenga di dover ridefinire alla luce dei mancati stanziamenti di risorse degli anni passati per responsabilità diretta dei soggetti che non hanno definito adeguate progettazioni per l'ammodernamento e la velocizzazione della rete ferroviaria della Sardegna;
   se il Governo non ritenga di dover imporre, prima di qualsiasi trasferimento di competenze alla Regione, alle Ferrovie dello Stato e RTI un adeguamento strutturale dei tracciati delle principali dorsali ferroviarie della Sardegna con il conseguente inserimento anche della Sardegna tra le regioni destinatarie degli interventi dell'alta velocità considerata l'appartenenza della Regione stessa allo Stato italiano;
   se il Governo, alla luce della fallimentare esperienza del precedente governo regionale che aveva rinunciato al miglioramento della rete ferroviaria affidando il miglioramento medesimo a paventati «miracolistici» treni, non ritenga di dover valutare l'urgente necessità di definire una correzione dei rettifili dei tracciati ferroviari tali da poter favorire anche in Sardegna l'utilizzo di mezzi adeguati ai parametri nazionale ed europeo;
   se non ritenga di dover assumere iniziative, eventualmente normative, per estendere la portata del decreto-legge n. 185 del 2008, includendo anche le regioni a statuto speciale tra quelle destinatarie della ripartizione dei fondi destinati al miglioramento delle ferrovie;
   se non ritenga di predisporre un concreto piano attuativo della norma di riequilibrio contenuta all'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 relativamente alle infrastrutture ferroviarie della Sardegna.
(4-00059)

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

SARDEGNA

EUROVOC :

trasporto ferroviario

rete ferroviaria

contratto di prestazione di servizi

infrastruttura dei trasporti

veicolo su rotaie

ripartizione dell'aiuto

linea di trasporto