ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00053

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 1 del 15/03/2013
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 15/03/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 16/03/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00053
presentato da
PILI Mauro
testo di
Venerdì 15 marzo 2013, seduta n. 1

   PILI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   la società S.E.V.A, con sede ad Aosta, ha presentato alla capitaneria di Porto Torres un progetto di impianto eolico off shore relativamente al tratto di mare antistante Porto Torres-Golfo dell'Asinara;
   l'impianto eolico off shore per la produzione di energia elettrica prevede l'installazione di 26 aerogeneratori da 36 mega-watt ciascuno, con torri alte 90 metri sul mare;
   la società Seva avrebbe in atto ulteriori iter autorizzativi nei comuni di Rodi Garganico, Ischitella e Cagnano Varano per la realizzazione di impianti eolici con una potenza complessiva di 528 mega-watt;
   lo specchio acqueo interessato al progetto risulta inquadrato nel più ampio areale territoriale dove è ubicato il parco nazionale dell'Asinara;
   il parco dell'Asinara è istituito con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 298 del 20 dicembre 2002);
   l'area del parco è sottoposta a vincoli di tutela particolarmente rigorosi ed è articolato in tre zone:
    zona 1 – di eccezionale interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico;
    zona 2 – di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale;
    zona 3 – di rilevante valore paesaggistico, agricolo-ambientale e storico-culturale;
   in tutte tre le zone è richiamato il valore paesaggistico che, considerato il compendio oggetto dell'intervento, interesserebbe il paesaggio circostante il parco stesso;
   il progetto rappresenta ad avviso dell'interrogante un ulteriore vero e proprio assalto paesaggistico allo straordinario golfo di Porto Torres-Asinara con gravissimo pregiudizio ambientale, naturalistico dell'intera costa inserita in un contesto di tutela di primario livello;
   è indispensabile fermare chi, progetta, sul mare della Sardegna, una devastazione paesaggistico ambientale inaudita;
   l'inaccettabilità di questi progetti emerge proprio quando tutte le istituzioni regionali e non solo hanno manifestato la totale contrarietà a tale tipo di realizzazioni;
   è indispensabile che questo tipo di progetti registrino risposte immediate, chiare forti e nette da parte dello stesso Governo nazionale;
   la materia ambientale paesaggistica nelle regioni a statuto speciale ha specificità e competenze diversamente articolate rispetto alle regioni ordinarie;
   nella procedura avviata da questa società, come per le altre, si configurano chiari conflitti di attribuzione tra lo Stato e la regione Sardegna;
   va interrotta e revocata la procedura relativa all'assegnazione dello specchio acqueo davanti al tratto di mare Porto Torres-Asinara;
   l'avvio di una procedura autorizzativa di un impianto eolico off shore su un bene «pubblico» come il mare, senza disporre di nessuna concessione demaniale, si potrebbe configurare un'automatica concessione delle stesse aree;
   norme e giurisprudenza obbligano ad una procedura concorsuale in regime di evidenza pubblica per assegnare un'area o un tratto di mare demaniale;
   lo Stato attraverso l'avvio della procedura da parte del Ministero competente ha di fatto attivato una procedura unilaterale in palese contrasto con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione sancito dalla costituzione;
   l'avvio di procedura a favore della società SEVA è secondo l'interrogante lesivo delle competenze regionali concorrenti, costituzionalmente riconosciute, sia delle norme di attuazione dello statuto autonomo della regione Sardegna;
   le norme di attuazione dello statuto speciale garantiscono specifiche competenze esercitate attraverso il provvedimento da impugnare. L'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (recante Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna) dispone che «sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le attribuzioni già esercitate dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione (...) ed attribuite al Ministero per i beni culturali e ambientali con decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in legge 29 gennaio 1975, n. 5, nonché da organi centrali e periferici di altri Ministeri. Il trasferimento predetto riguarda altresì la redazione e l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'articolo 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497»;
   le norme di attuazione, adottate per la Sardegna attraverso i decreti legislativi di cui all'articolo 56 dello statuto speciale, possono espletare una funzione interpretativa se non addirittura integratrice delle disposizioni statutarie. Esse svolgono, da un lato, il ruolo di norme sulla competenza che definiscono in termini concreti l'autonomia della regione, trattenendo in capo alla sfera statale di gestione le funzioni che siano di interesse generale, e, dall'altro, seppure in casi particolari, un'opera di integrazione e accordo con il principio fondamentale dell'autonomia regionale e con le altre disposizioni statutarie;
   la regione Sardegna può, nell'esercizio della potestà legislativa primaria in materia di edilizia e urbanistica di cui alla lettera f) del medesimo articolo, altresì «intervenire in relazione ai profili di tutela paesistico ambientale e quindi può sollevare un conflitto di attribuzione per la revoca del procedimento avviato dallo Stato»;
   la prevalente giurisprudenza afferma che le concessioni di aree demaniali marittime rilasciate per finalità imprenditoriali devono ritenersi sempre sottoposte ai principi dell'evidenza pubblica, cioè sia nell'ipotesi in cui il relativo procedimento abbia inizio per volontà dell'amministrazione, sia nel caso in cui venga avviato a seguito di una specifica richiesta proveniente da uno dei soggetti interessati all'utilizzo del bene;
   la scelta del concessionario incontra i limiti indicati dalle norme del Trattato dell'Unione europea in materia di libera prestazione di servizi e dai principi generali del diritto comunitario in materia di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento;
   l'affidamento in concessione di beni demaniali suscettibili di uno sfruttamento economico deve essere sempre preceduto dal confronto concorrenziale, anche nel caso in cui non vi sia una espressa prescrizione normativa, e tale principio va quindi a rafforzare ogni disciplina di settore che già preveda – come accade nel caso dell'articolo 37 codice navale – il ricorso alla procedura di evidenza pubblica, imponendo l'adozione di specifiche misure volte a garantire un effettivo confronto concorrenziale quali, ad esempio, forme idonee di pubblicità o di comunicazione rivolte ai soggetti potenzialmente interessati a partecipare alla procedura, dei quali l'amministrazione sia a conoscenza;
   la pubblicità obbligatoria per i procedimenti concessori è oggi disciplinata con le disposizioni, normative e regolamentari, del codice della navigazione: tuttavia, si tratta di norme assai vetuste che non garantiscono (per intrinseca natura) la benché minima possibilità di aderire all'attuale contesto ordinamentale se non a prezzo di vistose incongruenze;
   l'ingresso del nostro Paese nell'organismo europeo, infatti, impone un adeguamento degli standard qualitativi e degli strumenti dell'azione amministrativa a livelli minimi capaci di garantire, primariamente, la concorrenza e la salvaguardia dei meccanismi del libero mercato;
   la pubblicazione delle domande concessione soltanto agli albi pretori o delle capitanerie, o in organi di informazione non primari, regionali e nazionali, si palesa assolutamente insufficiente per garantire un livello di pubblicità adeguato, soprattutto se il valore per il mercato di un determinato bene è un valore economico assai elevato nonché un valore funzionale altissimo (dettato, ad esempio, dal fatto che l'essere concessionari di quel bene diventa essenziale e indispensabile per accedere all'esercizio di quella determinata attività di impresa e per garantire, pertanto, lo sviluppo di una concorrenza autentica);
   in Sardegna da tempo è in atto un'imponente mobilitazione bipartisan con un solo obiettivo, tutelare la Sardegna da chi vorrebbe trasformare il mare sardo in una distesa di improponibili pale eoliche che andrebbero a rafforzare un devastante principio delle grandi industrie inquinanti: inquinare utilizzando i crediti verdi delle pale eoliche della Sardegna;
   la devastazione ambientale è palese e l'assenza di regole lascia spazio ad una discrezionalità concessoria che tradurrebbe ogni atto in vantaggi ad avviso dell'interrogante illegittimi nei confronti dell'uno o dell'altro;
   la Sardegna non ha tratti di costa disponibili per progetti eolici a mare e qualsiasi contesto sarebbe leso nella sua specificità e naturale bellezza –:
   se non ritengano i Ministri competenti di far revocare le procedure avviate posto che, secondo l'interrogante, qualsiasi autorizzazione sarebbe palesemente contraria alle norme di tutela e salvaguardia di compendi sottoposti a tutela paesaggistica, ambientale e naturalistica;
   se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non intenda intervenire con proprio vincolo sull'intera area considerata la vicinanza con lo stesso parco dell'Asinara;
   se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non ritenga di verificare preliminarmente l'esistenza già rilevata da tutti i soggetti preposti di presupposti paesaggistico ambientali che necessitano apposito atto di tutela preventiva;
   se il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti non ritenga di dover revocare il dispositivo di avvio di qualsiasi procedura autorizzativa che all'interrogante appare discrezionale;
   se non ritenga il Governo, con la regione, di interdire nella regione Sardegna, proprio per le sue caratteristiche naturalistiche ambientali delle coste, qualsiasi progetto relativo a impianti eolici off shore. (4-00053)

Classificazione EUROVOC:
GEO-POLITICO:

SARDEGNA

EUROVOC :

protezione dell'ambiente

concorrenza

industria elettrica

liberalizzazione del mercato

parita' di trattamento

produzione d'energia

protezione del consumatore