ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00028

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 1 del 15/03/2013
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 15/03/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 16/03/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00028
presentato da
PILI Mauro
testo di
Venerdì 15 marzo 2013, seduta n. 1

   PILI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   recentissimi interventi normativi del Governo compromettono in definitiva l'autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome riducendo «inaudita altera parte» fondi di perequazione e compartecipazioni erariali in contrasto con le procedure costituzionalmente previste;
   il capo II del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitari all'articolo 21 «Autonomia di entrata delle province prevede Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale» prevede:
    «1) Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attribuzione alle province dell'autonomia di entrata, è istituito, a decorrere dall'anno 2012, un fondo sperimentale di riequilibrio. Il Fondo, di durata biennale, cessa a decorrere dalla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009;
    2) Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 6, il Fondo è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 18, comma 1;
    3) Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con la determinazione dei fabbisogni standard sono stabilite le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibri»;
   il medesimo decreto legislativo all'articolo 23 «Fondo perequativo per le province e per le città metropolitane» prevede:
    «1. Il Fondo perequativo di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 è alimentato, per le province e per le città metropolitane, dalla quota del gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'articolo 18 del presente decreto non devoluto alle province e alle città metropolitane competenti per territorio. Tale fondo è articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, la seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica. Per quanto attiene alle funzioni non fondamentali, la perequazione delle capacità fiscali non deve alterare la graduatoria dei territori in termini di capacità fiscale per abitante;
   2. Ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009, sono istituiti nel bilancio delle regioni a statuto ordinario due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province e delle città metropolitane, alimentati dal fondo perequativo dello Stato di cui al presente articolo»;
   con riferimento invece alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, il connotato più forte dell'autonomia finanziaria è rappresentato dalle quote di compartecipazione ai tributi erariali;
   ogni statuto elenca le imposte erariali delle quali una quota percentuale è attribuita alla regione, le aliquote eventualmente differenziate per ciascun tipo di imposta, la base di computo, le modalità di attribuzione. Talune specificazioni di dettaglio sono rimesse poi alle norme di attuazione;
   le compartecipazioni possono essere considerate tributi regionali solo ai fini della destinazione del gettito (in tal senso sono «tributi propri»). Non sono regionali, però, per alcun punto della loro disciplina: istituzione, soggetti passivi e base imponibile, sanzioni, contenzioso e altro;
   i tributi erariali sono diversamente articolati diversi statuti in sintesi, con relative ed evidenti diseguaglianze tra le stesse singole regioni a statuto speciale;
   il primo comma dell'articolo 116 della Costituzione dispone che il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale;
   la perequazione e conseguentemente le misure di riequilibrio richiamate costituiscono fondamento della Costituzione e dello stesso processo federalista dello Stato –:
   se il Governo non intenda verificare ed eventualmente riconsiderare eventuali provvedimenti che ledano i principi e le procedure costituzionali riferite alle regioni a statuto speciale con particolare riferimento ai fondi perequativi di cui ai decreti legislativi richiamati in premessa e di cui all'articolo 119 della Costituzione e se non ritenga di dover avviare una procedura negoziale con le regioni a statuto speciale per l'attuazione dei citati decreti legislativi;
   se non ritenga di attivare con urgenza un confronto sull'inderogabile esigenza di definire un apposito decreto attuativo relativo all'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 con particolare riferimento al parametro insulare, da misurare e compensare per attuare un corretto piano perequativo finanziario economico e infrastrutturale che contempli il rispetto del riequilibrio e della coesione nazionale. (4-00028)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2009 0042

EUROVOC :

piano di finanziamento

imposta sul reddito

base imponibile

indipendenza economica