ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00021

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 1 del 15/03/2013
Firmatari
Primo firmatario: LEGNINI GIOVANNI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/03/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 16/03/2013
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00021
presentato da
LEGNINI Giovanni
testo di
Venerdì 15 marzo 2013, seduta n. 1

   LEGNINI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha recentemente novellato la normativa relativa alle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare. In particolare, il comma 1 del citato articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012 ha sostituito l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare;
   la principale modifica consiste nella fissazione per olio e per gas di un'unica e più rigida fascia di rispetto, fino alle dodici miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, per qualunque nuova attività di prospezione, ricerca e coltivazione. Rimane immutato, invece, il divieto con riferimento alle attività suddette all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette;
   a fronte di tale disposizione, tuttavia, il nuovo articolo 6 stabilisce che il divieto di cercare ed estrarre idrocarburi non riguardi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010. Così disponendo, esso fa, dunque, salvi in modo retroattivo i procedimenti autorizzatori già in corso prima del 26 agosto 2010, data di entrata in vigore del decreto legislativo;
   in applicazione della nuova disciplina, in data 21 gennaio 2013, la commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale esprime un giudizio positivo di compatibilità ambientale sul «Progetto di coltivazione del giacimento di idrocarburi “Ombrina Mare” nell'ambito della concessione di coltivazione d30 B.C-MD»;
   l'area del progetto si trova a 6,5 chilometri dalla costa, area protetta in cui l'articolo 8, comma 3, della legge 8 marzo 2001, n. 93 prevede l'istituzione del parco nazionale «Costa teatina»;
   nel dispositivo del parere si legge la presa d'atto che non risulta pervenuto alcun parere da parte della regione Abruzzo;
   la Regione Abruzzo, per tramite del suo presidente Chiodi, ha inviato una lettera al Ministero dell'ambiente in cui si afferma che non è mai arrivata a destinazione la missiva nella quale si chiedeva l'espressione di un parere dell'Ente sul progetto di coltivazione;
   in questo caso, il procedimento amministrativo risulterebbe gravemente viziato difettando di un presupposto essenziale per il rilascio della VIA e il testo del parere conterrebbe una affermazione non vera –:
   se il Ministro sia a conoscenza di questa situazione, quali iniziative intenda intraprendere rispetto ad un procedimento di autorizzazione in cui sembrerebbe mancare, per omissione o negligenza, un elemento fondamentale di perfezionamento dell'atto e se, per questo, intenda revocarlo. (4-00021)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

idrocarburo

Abruzzo

impatto ambientale

litorale