ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00015

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 1 del 15/03/2013
Firmatari
Primo firmatario: REALACCI ERMETE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/03/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ERMINI DAVID PARTITO DEMOCRATICO 15/03/2013
PARRINI DARIO PARTITO DEMOCRATICO 15/03/2013
DALLAI LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 15/03/2013
GELLI FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO 15/03/2013
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 15/03/2013
DONATI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 15/03/2013
TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO 15/03/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15/03/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 25/03/2013
Stato iter:
23/05/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/05/2013
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 23/05/2013

CONCLUSO IL 23/05/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00015
presentato da
REALACCI Ermete
testo di
Venerdì 15 marzo 2013, seduta n. 1

   REALACCI, ERMINI, PARRINI, DALLAI, GELLI, CENNI, DONATI e TARICCO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   l'olivicoltura italiana rappresenta un settore produttivo strategico per il Made in Italy agroalimentare e per l'economia locale, essendo presente in quasi tutte le regioni, caratterizzandone il paesaggio ed assicurando la produzione di oli di oliva vergini di elevata qualità;
   l'identità dei prodotti nazionali e la lotta alle frodi alimentari risultano strategici per garantire la solidità, la competitività e la distintività del made in Italy e delle imprese agricole italiane;
   il mercato mondiale dell'olio di oliva, soprattutto nei segmenti qualitativamente meno caratterizzati, è influenzato da Paesi con un'organizzazione produttiva e commerciale, diversa da quella Italiana, in cui l'olivicoltura intensiva e superintensiva, con raccolta meccanizzata e stoccaggio di massa delle olive, consente di immettere sul mercato prodotti economicamente più vantaggiosi, a discapito della qualità degli stessi;
   in una delle più recenti operazioni poste in essere dal comando provinciale della Guardia di finanza di Bari – in collaborazione con funzionari dell'Ispettorato centrale qualità repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle Agenzie delle dogane di Bari – sono state eseguite 37 perquisizioni presso aziende, uffici e depositi commerciali ubicati nelle province di Cosenza, Catanzaro, Crotone, provincia Barletta Andria Trani e Foggia, conclusesi con il sequestro di circa 400 tonnellate di olio di oliva, per un valore commerciale di circa un milione di euro. Le frodi, in particolare, sono state poste in essere con l'utilizzo di falsa documentazione e false etichettature, attraverso le quali l'olio extravergine di oliva di provenienza straniera veniva fatto risultare come made in Italy e l'olio di oliva «non biologico» veniva fatto risultare come «biologico»;
   recentemente, inoltre, sono emerse diverse criticità, perché la normativa, pur definendo i contenuti essenziali delle diciture obbligatorie previste nell'etichettatura dei prodotti offerti in vendita, non indica con precisione le modalità grafiche con cui l'obbligo deve essere attuato e ciò consente alle imprese di apporre le indicazioni di interesse con modalità o caratteri che ne rendono difficile la corretta percezione da parte dei consumatori;
   le normative relative all'indicazione della designazione dell'origine dell'olio extravergine di oliva – approvate, con le modifiche al regolamento comunitario 1019/2002/CEE e, a livello nazionale, con il decreto ministeriale 10 novembre 2009 – non sono risultate sufficienti per prevenire e contrastare fenomeni fraudolenti;
   l'attuale quadro normativo di riferimento, inoltre, consente di «legalizzare» vere e proprie frodi ai danni dei consumatori, che vengono poste in essere adottando pratiche finalizzate a deodorare oli con caratteristiche organolettiche non adeguate;
   con riferimento all'applicazione della normativa comunitaria (regolamento comunitario 24 gennaio 2011, n. 61/2011 (CE) che definisce alcune caratteristiche fisiche e chimiche degli oli d'oliva nonché i relativi metodi di valutazione, i limiti fissati a livello comunitario per la presenza di alchil esteri negli olii extravergini sono troppo elevati e rischiano di incentivare la messa in commercio di oli di scarsa qualità spesso miscelati ad oli di migliore fattura;
   accreditati studi scientifici riferiscono che, nell'ambito di una produzione artigianale o a regola d'arte di olio extravergine di oliva, posta in essere rispettando le buone pratiche di raccolta e di estrazione dell'olio, la sommatoria degli alchil esteri non supera i 25/30 mg/kg, tanto che la presenza di un valore elevato di etil esteri è indice di fermentazione e di cattiva conservazione delle olive;
   in tale contesto, sebbene fino ad ora l'attività di controllo e repressiva, svolta a tutela dei consumatori, abbia consentito di sottrarre dal mercato una significativa quantità di olio di scarsa qualità, contraddistinto con informazioni ingannevoli o non veritiere, le risultanze di tali iniziative fanno registrare una dilagante diffusione del fenomeno di illeciti nel settore oleario, posti in essere tramite operazioni tendenti a spacciare oli stranieri, deodorati e di bassa qualità, come oli di oliva extra vergini di provenienza italiana;
   per tutte le indicate ragioni, l'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese ha disposto che: «al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la dicitura «Italia» o «italiano», o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/kg. Il superamento dei valori, salve le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da parte delle Autorità nazionali competenti per i controlli operanti ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004»;
   successivamente, con la legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono state approvate le Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini;
   la richiamata legge introduce una serie di strumenti finalizzati a tutelare i consumatori, la produzione made in Italy e le imprese nazionali da fenomeni di abuso e contraffazione;
   in particolare, nel capo 1 della legge sono previste norme sulla indicazione dell'origine e la classificazione degli oli di oliva vergini, precisando le modalità delle diciture concernenti la designazione di origine degli oli di oliva vergini, al fine di ottimizzare le condizioni di leggibilità di tali informazioni che sono essenziali per la scelta dell'olio, da parte del consumatore. Inoltre, al fine di garantire corrispondenza merceologica alle caratteristiche di qualità dei prodotti viene attribuito valore probatorio ai risultati dei test di verifica delle caratteristiche organolettiche effettuati dai panel di assaggiatori riconosciuti, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2568/91, dell'11 luglio 1991 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva vergini nonché ai metodi ad essi attinenti. Ancora, al fine di assicurare la corretta informazione dei consumatori e tutelare la qualità degli oli nazionali, viene previsto che nell'ambito delle attività di controllo, venga analizzato il parametro degli alchil esteri negli oli extravergini anche per valori inferiori rispetto a quelli limite previsti in ambito comunitario, ad un livello che consenta di identificare gli oli migliori;
   il capo 2 della legge introduce norme sulla trasparenza e sulla tutela del consumatore. In particolare, sfruttando le difficoltà di percezione delle diciture obbligatorie previste nell'etichettatura dei prodotti offerti in vendita, i consumatori possono essere facilmente indotti in errore sull'effettiva località di provenienza. Ne consegue la contestuale dichiarazione di decadenza di marchi con diciture e segni grafici che evochino una specifica zona geografica che non coincide con l'effettiva origine delle olive, considerando che vengono distorte le scelte commerciali dei consumatori che acquistano un prodotto nella convinzione erronea che possieda caratteristiche di cui, in concreto, non è dotato. Viene estesa, quindi, l'applicazione di più rigorose disposizioni penali a tutela del commercio nelle ipotesi di fallace indicazione nell'uso del marchio, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini. Ai medesimi fini di prevenzione delle frodi, sono state disciplinate le modalità di presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi;
   il capo 3 della legge introduce norme sul funzionamento del mercato e della concorrenza. In particolare, è previsto, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un più incisivo controllo sulle pratiche commerciali dell'olio, al fine di ostacolare intese restrittive della concorrenza che hanno ad oggetto l'illegittimo aumento dei prezzi di vendita da applicare al settore distributivo. Viene, inoltre, colmata una lacuna del quadro normativo vigente nel quale manca una disciplina specifica per assicurare al consumatore l'accesso ad una serie di informazioni – quali, ad esempio, quelle relative all'origine delle materie prime impiegate – con riferimento agli oli che provengono da mercati esteri;
   il capo 4 della legge introduce norme sul contrasto delle frodi, in particolare, estendendo anche ai reati alimentari e di frodi nel settore alimentare una responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato e prevedendo il rafforzamento degli istituti processuali ed investigativi anche attraverso intercettazioni telefoniche;
   la Commissione europea ha deciso di avviare un EU PILOT 4632/13/AGR sulla legge 14 gennaio 2013, n. 9, «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini», lamentando la violazione, da parte dell'Italia, delle procedure e dei termini previsti dalla direttiva 22 giugno 1998, n. 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;
   in particolare, la Commissione lamenta il mancato rispetto dell’iter di notifica e del termine assegnato all'Italia per l'adozione delle disposizioni in materia di dimensione dei caratteri e tipologie dei sistemi di apertura per le confezioni di olio di oliva vergine, in quanto previsioni già oggetto di discussione presso il Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli;
   sulla base di ulteriori valutazioni effettuate successivamente alle comunicazioni trasmesse ai sensi della predetta direttiva, la Commissione ha censurato gli articoli 1, commi 2, 3 e 4; 4, comma 3; 7, comma 2; articolo 16, comma 1, per la violazione di altre disposizioni comunitarie –:
   quali iniziative si intendano assumere per difendere, a livello europeo, l'iniziativa legislativa censurata;
   quali misure si intendano promuovere per garantire il tempestivo avvio di un sistema adeguato ed efficiente di controlli nel settore della produzione e del commercio degli oli di oliva vergini;
   se non si ritenga necessario proseguire l'impegno delle istituzioni nazionali per una revisione del quadro comunitario di riferimento in modo da assicurare la tutela dell'identità e della qualità dei prodotti agroalimentari nazionali e, nello specifico, degli oli di oliva vergini, posto che, soprattutto nella menzionata categoria merceologica, l'origine territoriale dei prodotti agricoli, è il criterio primario di riferimento per individuarne e garantirne le caratteristiche qualitative attraverso la leggibilità dei caratteri delle diciture riportate in etichetta e la presentazione al pubblico in imballaggi muniti di tappo cosiddetto antirabbocco;
   se non si ritenga indispensabile confermare la necessità dell'adozione di incisive e dissuasive misure atte a scoraggiare, prevenire e contrastare ipotesi di illecito anche in altri settori agroalimentari.
(4-00015)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 23 maggio 2013
nell'allegato B della seduta n. 22
Interrogazione a risposta scritta 4-00015
presentata da
REALACCI Ermete

  Risposta. — In riferimento all'interrogazione in esame, concernente la tutela dell'olivicoltura italiana sia in ambito comunitario che nazionale, vorrei anzitutto far presente che, preso atto dei rilievi mossi dalla Commissione europea riguardo all'iniziativa legislativa censurata (legge 14 gennaio 2013 n. 9), stiamo predisponendo una specifica nota chiarificatrice per fornire ulteriori elementi per la corretta interpretazione di talune disposizioni.
  In particolare, ne evidenzieremo le finalità che sono dirette a migliorare la trasparenza delle informazioni ai consumatori, ostacolare le pratiche fraudolente e la concorrenza sleale, nonché valorizzare il metodo organolettico per la valutazione degli oli di qualità.
  Riguardo alla revisione del quadro normativo comunitario sulla tutela dell'identità della qualità degli oli di oliva vergini vorrei ricordare che, con un voto indicativo in comitato di gestione, è stata ottenuta la modifica del regolamento (UE) n. 29/2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva (che sarà adottato in via definitiva entro il corrente mese) e del regolamento (CEE) n. 2568/91 (inerente le caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché i metodi di analisi ad essi attinenti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 28 marzo 2013.
  Si tratta di modifiche che, in linea con l’Action Plan proposto dal commissario Ciolos, sono volte a migliorare il controllo della qualità degli oli e la leggibilità delle etichette al fine di rendere le relative informazioni immediatamente visibili anche con l'utilizzo di dimensioni minime dei caratteri.
  Inoltre, limitatamente ad hotel, ristoranti e catering (Horeca), si introduce l'uso di confezioni di olio munite di sistemi di apertura che non ne consentano il riutilizzo mediante la pratica fraudolenta del cosiddetto «rabbocco» con oli di ignota provenienza.
  Le modifiche al regolamento (CEE) n. 2568/91 riguardano, in particolare, una serie di misure per migliorare e potenziare il sistema dei controlli che dovranno essere realizzati in maniera selettiva e con frequenza appropriata, tali da garantire la corrispondenza dell'olio di oliva in commercio alla categoria dichiarata.
  Mi preme, tuttavia, evidenziare che, già da tempo, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) organo tecnico di controllo della mia Amministrazione, ha innalzato il livello di attenzione sulle produzioni di qualità più rappresentative del Made in Italy e, in particolare, nel settore degli oli d'oliva, al fine di garantirne l'immagine sui mercati nazionali ed internazionali.
  A tal fine, sono state anche intraprese misure di collaborazione con l'Agenzia delle dogane e le capitanerie di porto, sia per migliorare l'attività di monitoraggio dei flussi d'introduzione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi terzi, sia per evitare fraudolente commercializzazioni di alimenti falsamente dichiarati «italiani».
  Sulla base dei criteri dell'analisi del rischio, così come previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004, vengono scelti gli operatori della filiera che l'Ispettorato sottopone a verifica (frantoi, commercianti di olio sfuso, confezionatori, esercizi commerciali ivi compresi quelli di ristorazione).
  In particolare, le verifiche eseguite dall'Icqrf riguardano la correlazione delle olive lavorate con l'olio da esse prodotto in base all'origine dichiarata, la regolarità dei processi produttivi, le caratteristiche merceologiche, la corrispondenza delle tipologie merceologiche degli oli detenuti con la relativa documentazione contabile, la congruità del prodotto in entrata e in uscita in relazione all'origine della categoria merceologica dichiarata, gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 10 novembre 2009 (in particolare, la corretta tenuta del registro degli oli d'oliva di cui all'articolo 7 dello stesso decreto), la regolarità degli imballaggi in relazione alla capacità e al sistema di chiusura, la conformità dei dispositivi di etichettatura adottati alle indicazioni obbligatorie e facoltative.
  Gli accertamenti analitici su campioni prelevati al commercio e alla distribuzione vengono effettuati dall'Ispettorato avvalendosi di una propria rete qualificata di laboratori e comitati di assaggio che, nel caso degli oli d'oliva, procede al controllo di tutti i parametri relativi alla genuinità e alla qualità dei prodotti previsti dalla regolamentazione comunitaria.
  Per quanto concerne il controllo dei flussi di oli di oliva movimentati dai singoli operatori ricordo che, in base al richiamato decreto, i frantoi, le imprese di condizionamento e i commercianti di olio sfuso sono obbligati alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e deposito, nel quale sono annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine, indipendentemente se destinati al mercato nazionale od estero.
  Tale registro (che, per una tempestiva fruizione dei dati ivi contenuti da parte degli organismi di controllo, è tenuto secondo modalità telematiche messe a disposizione sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale) costituisce un sistema di tracciabilità omogeneo e puntuale della «filiera olio d'oliva», consente di monitorare le singole movimentazioni di ogni singolo stabilimento e conoscere i nominativi con i relativi indirizzi dei soggetti, nazionali o esteri, che hanno fornito o acquistato una specifica partita di olio.
  Evidenzio infine che l'Ispettorato, sulla base di quanto disposto dall'articolo 43, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ogni qualvolta necessario, attiva tempestivamente un «Piano straordinario di sorveglianza» annuale cui sottopone le imprese che hanno prodotto un olio extra vergine di oliva etichettato con la dicitura «Italia» o «italiano» o che comunque evoca un'origine italiana, dalle cui analisi risulti superato il limite di 30 mg/Kg di metil esteri ed etil esteri degli acidi grassi.
  Assicuro, pertanto, l'interrogante che intendiamo proseguire l'azione intrapresa onde fornire un efficace contributo alla definizione di regole a tutela della qualità, a migliorare la trasparenza delle informazioni ai consumatori e ad ostacolare le pratiche fraudolente.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestaliMario Catania.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

protezione del consumatore

lotta contro la criminalita'

frode

denominazione di origine

oleicoltura

etichettatura

organizzazione comune di mercato

coltura oleaginosa

commercializzazione

informazione del consumatore

prodotto nazionale