Legislatura: 17Seduta di annuncio: 733 del 31/01/2017
Primo firmatario: SCHULLIAN MANFRED
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 31/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ALFREIDER DANIEL MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 31/01/2017 GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 31/01/2017 PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 31/01/2017 OTTOBRE MAURO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 31/01/2017 MARGUERETTAZ RUDI FRANCO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 31/01/2017
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 31/01/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 01/02/2017 Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE RISPOSTA GOVERNO 01/02/2017 Resoconto MARTINA MAURIZIO MINISTRO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI) REPLICA 01/02/2017 Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
DISCUSSIONE IL 01/02/2017
SVOLTO IL 01/02/2017
CONCLUSO IL 01/02/2017
SCHULLIAN, ALFREIDER, GEBHARD, PLANGGER, OTTOBRE e MARGUERETTAZ. –
Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
. – Per sapere – premesso che:
la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ha stabilito che entro il 2010 gli Stati membri devono provvedere a un adeguato contributo per il recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'allegato III della stessa direttiva e tenendo conto del principio «chi inquina paga» (articolo 9, comma 1);
al riguardo gli Stati membri possono tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione;
la direttiva stabilisce, inoltre, che gli Stati membri non violano la direttiva qualora decidano di non applicare le suddette disposizioni per una determinata attività di impiego delle acque, ove ciò non comprometta il raggiungimento degli obiettivi della direttiva stessa (articolo 9, comma 4);
la Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza C 525/12, 11 settembre 2014) si è espressa sostenendo che la direttiva non può essere interpretata nel senso che tutte le attività elencate tra i servizi idrici siano assoggettate al principio del recupero dei costi. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha respinto il ricorso presentato dalla Commissione europea contro una legge tedesca che esclude taluni servizi dalla categoria dei «servizi idrici», per i quali l'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE stabilisce il principio del recupero dei costi;
l'Italia ha emanato nel 2015, con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39, un regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua;
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sta lavorando alle disposizioni attuative sui costi dell'acqua in tutti i settori, senza coinvolgimento delle parti interessate;
per il settore agricolo, l'acqua è una risorsa fondamentale e indispensabile per la produzione di alimenti, un innalzamento del costo del canone si tradurrebbe direttamente in un costo di produzione più alto –:
se il Ministro interrogato non intenda adottare iniziative volte ad escludere dall'applicazione di nuovi e ulteriori oneri l'agricoltura, settore trainante dell'economia italiana, al fine di non ledere ulteriormente la sua competitività, considerando che molti Paesi europei (ad esempio l'Austria e alcuni Länder della Germania) hanno già deciso di non voler assoggettare l'agricoltura al recupero dei costi.
(3-02747)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):protezione delle acque
gestione delle acque
politica comunitaria dell'ambiente