Legislatura: 17Seduta di annuncio: 712 del 12/12/2016
Primo firmatario: BALDELLI SIMONE
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 12/12/2016
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 12/12/2016
BALDELLI. —
Al Ministro dello sviluppo economico
. — Per sapere – premesso che:
nel caso in cui il conducente di un veicolo noleggiato riceva una multa per una qualsivoglia infrazione al codice della strada, la società locatrici, ha l'obbligo di comunicare all'ente accertatore i dati del cliente, ai sensi dell'articolo 196 del codice della strada, in modo che la multa, poi, venga notificata direttamente al presunto trasgressore, vale a dire a chi ha noleggiato la vettura stessa;
la gestione di questi passaggi comporta un'attività di trasferimento di dati da parte delle società di autonoleggio;
tale attività viene quantificata arbitrariamente per importi significativi, che variano dai 35 ai 90 euro esclusa l'iva, che vengono posti a carico del cliente sotto forma di «ragionevole addebito amministrativo», con prelievo diretto sulla carta di credito o attraverso la richieste di effettuazione di un bonifico a beneficio del locatore;
la quantificazione di tali cifre appare unilaterale e sproporzionata rispetto alla reale attività amministrativa sostenuta dalle società locatrici;
i suddetti rapporti, regolati da accordi stipulati secondo le forme dei cosiddetti «contratti per adesione», corredati e disciplinati da condizioni generali di contratto, e rientranti nella tipologia dei contratti di servizio, devono rispettare gli articoli 33 e seguenti del codice del consumo, e non prevedere clausole vessatorie ai danni dei clienti –:
di quali elementi disponga in ordine al rispetto delle norme del codice del consumo da parte delle suddette clausole presenti nei contratti di noleggio-auto senza conducente, utilizzate dalla maggior parte delle aziende operanti in Italia, e se non reputi opportuno intraprendere iniziative, anche di carattere normativo, per uniformare e ridurre il costo di queste operazioni che, di fatto, finiscono per diventare una sorta di seconda sanzione a carico del locatario, rispetto alla quale è inibita qualsiasi forma di ricorso o di rimborso, a prescindere dall'esito della sanzione amministrativa vera e propria.
(3-02655)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):protezione del consumatore
noleggio di veicolo
clausola contrattuale