ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/02454

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 667 del 03/08/2016
Firmatari
Primo firmatario: TERZONI PATRIZIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/08/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CECCONI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 03/08/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 03/08/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-02454
presentato da
TERZONI Patrizia
testo presentato
Mercoledì 3 agosto 2016
modificato
Giovedì 4 agosto 2016, seduta n. 667

   TERZONI e CECCONI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   le istituzioni concertistico orchestrali (ICO) sono regolate dal TITOLO III della legge n. 800 del 1967 articolo 28, comma 2;
   le ICO, secondo i dati del 2014 concernenti la relazione sull'utilizzazione del fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo, eseguono più di 1400 concerti in 12 regioni e 350 comuni per un totale complessivo di circa 190.000 giornate lavorate, hanno circa 700 persone occupate stabilmente, interessano circa 750.000 spettatori e godono di un finanziamento (FUS – fondo unico per lo spettacolo) di circa euro 13.400.000,00 pari al 3,3 per cento del fondo unico per lo spettacolo totale;
   affinché le ICO siano ammesse al contributo statale, devono avere un organico orchestrale costituito, in buona parte, da personale stabile, facente parte dell'organico medesimo, e perseguire una produzione propria che risponda ad un progetto culturale inerente anche la ricerca e la sperimentazione, nonché assicurando continuità lavorativa per almeno 5 mesi di attività;
   con la legge regionale n. 2 del 18 gennaio 1999 la regione Marche ha promosso la costituzione di una Fondazione denominata «Fondazione orchestra regionale delle Marche» (FORM);
   la FORM ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla suddetta legge regionale, dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo;
   secondo la suddetta legge regionale n. 2 del 1999 alla Fondazione partecipano la regione, la Società Filarmonica Marchigiana, società cooperativa a responsabilità limitata, quale istituzione concertistica orchestrale (I.C.O.) riconosciuta dal Ministero, e l'università degli studi di Ancona;
   la legge regionale n. 2 del 18 gennaio 1999 all'articolo 11 recita: «Al personale della fondazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134» (secondo l'articolo 5 (Disposizioni in tema di personale) «1. Il contratto collettivo nazionale unico di lavoro del personale dipendente dalle fondazioni, ivi compresa la definizione degli organici funzionali, è approvato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»);
   l'attuale FORM nasce nel 1985 come Società Filarmonica Marchigiana, che gestisce l'Orchestra filarmonica marchigiana. Nel 1987 a questo soggetto giuridico è stata riconosciuta la qualifica di I.C.O. (Istituzione concertistica orchestrale): pertanto, attualmente, la FORM risulta essere una delle 14 I.C.O. riconosciute dallo Stato, presenti sul territorio nazionale; dal 2003, come previsto dalla succitata legge regionale n. 2 del 1999, alla Società filarmonica marchigiana è subentrata la FORM (atto Notaio G. Bucci del 30 maggio 2003), avendo come oggetto sociale la gestione dell'orchestra inquadrata come ICO. Dalla sua costituzione, la Fondazione ha dunque proseguito senza soluzione di continuità l'attività artistica della Società filarmonica marchigiana;
   la FORM è subentrata quindi, oltre che nelle «attività e passività» della Società filarmonica marchigiana, anche nella gestione del personale della stessa, attraverso l'approvazione di un protocollo d'intesa (sottoscritto presso la commissione provinciale del lavoro di Ancona), siglato dalla Società filarmonica marchigiana e dalla stessa FORM;
   tale protocollo di intesa regolamenta infatti, oltre al congelamento dei crediti vantati dai dipendenti della Società filarmonica marchigiana, anche l'impiego dei soci della Società filarmonica marchigiana per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 dello statuto ai fini del perseguimento delle finalità previste dall'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 2 del 1999; ha natura contrattuale, è dunque vincolante, non è superabile da successivi accordi se non con esplicito assenso scritto dalle parti interessate;
   il suddetto protocollo di intesa testualmente recita: «Per la formazione degli organici comunque occorrenti la FORM si impegna ad utilizzare prioritariamente i soci della Società filarmonica marchigiana, come elenco allegato sub2, mediante rapporti di lavoro dipendente (a tempo indeterminato/determinato) nelle forme previste dalla legge (full-time, part-time, con sosta stagionale) e attraverso rapporti di natura libero-professionale, tenuto conto della verifica professionale già eseguita dalla Società Filarmonica Marchigiana, delle qualifiche di utilizzo e delle posizioni lavorative in essere di ciascun socio. L'organizzazione del complesso orchestrale dovrà prevedere in ogni caso un «Nucleo Stabile» che garantisca qualità e continuità artistica e pertanto sarà composto da personale in regola con la verifica professionale eseguita già dalla Società Filarmonica Marchigiana e risultato idoneo»;
   a quanto risulta agli interroganti, fino al 19 dicembre 2013 i contratti che FORM ha stipulato col personale dipendente risulterebbero tutti di natura subordinata a tempo determinato o di collaborazione autonoma con partita iva;
   dal 20 dicembre 2013 la FORM sempre a quanto risulta agli interroganti, ha assunto 27 professori d'orchestra con contratto a tempo indeterminato part-time di 8 mesi, senza l'attivazione di nessun iter concorsuale relativo ai ruoli, ai titoli artistici, alle competenze professionali, alle qualifiche orchestrali (prime parti o fila);
   l'11 dicembre 2015 con la sentenza n. 260 del 2015 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità della norma del «decreto del Fare» (decreto-legge n. 69 del 2013) che, nel fornire un'interpretazione autentica di una disposizione del «decreto sullo spettacolo» (decreto-legge n. 64 del 2010), aveva riconosciuto la retroattività della deroga per le fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, della stabilizzazione del rapporto di lavoro (in contratti a tempo indeterminato) quale conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine;
   la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dalla corte d'appello di Firenze che aveva ravvisato una portata retroattiva della disciplina, dietro lo schermo dell'enunciata natura interpretativa, in contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza, con la lesione del diritto a un processo equo, oltre che dell'affidamento legittimo dei consociati, da un lato traducendosi in un'arbitraria ingerenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale, e dall'altro discriminando i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche rispetto agli altri lavoratori del settore privato;
   tale sentenza si rifà ad altre emanate dalla Corte di giustizia europea (sentenza 26 febbraio 2015, nella causa C-238/14, Commissione contro Granducato di Lussemburgo, che riprende le affermazioni della sentenza della Corte di giustizia, 26 novembre 2014, nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri), che riguardano l'abuso di contratti a termine per lavoratori dello spettacolo;
   sulla scia di questa importante sentenza si apprende che diversi tribunali in Italia hanno emanato sentenze in favore dei lavoratori dello spettacolo, dichiarando l'illegittimità dei reiterati contratti di lavoro a termine e imponendone quindi la stabilizzazione a tempo indeterminato;
   a questo proposito, anche il sindacato FIALS Spettacolo CISAL ha recentemente emanato (17 febbraio 2016) un comunicato stampa in cui sottolinea la rilevanza di portata nazionale di tale sentenza nei «numerosi giudizi ancora pendenti» relativi all'abuso dei contratti a termine nelle fondazioni liriche;
   ancor più, il comunicato evidenzia come «la politica delle Fondazioni Liriche di non dialogare con i lavoratori e con i sindacati che li rappresentano, demandando la risoluzione di problemi in sede giudiziaria, è perdente e dispendiosa delle risorse pubbliche»;
   vengono pertanto sanciti importanti principi in difesa dei lavoratori dello spettacolo in materia di contratti a termine –:
   se il Ministro interrogato non reputi opportuno assumere iniziative per destinare l'erogazione dei finanziamenti pubblici e quindi della quota del fondo unico per lo spettacolo alle istituzioni e fondazioni che applichino criteri trasparenti e meritocratici nella scelta del proprio personale. (3-02454)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

diritti della difesa

diritto alla giustizia