ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01337

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 385 del 04/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: SBERNA MARIO
Gruppo: PER L'ITALIA - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 04/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 04/03/2015
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01337
presentato da
SBERNA Mario
testo di
Mercoledì 4 marzo 2015, seduta n. 385

   SBERNA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   la Costituzione, l'ordinamento comunitario e le Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia garantiscono il diritto all'istruzione a tutti i minori, senza discriminazioni fondate sulla cittadinanza o sulla regolarità del soggiorno, dunque anche ai minori stranieri privi di permesso di soggiorno;
   l'articolo 34 della Costituzione infatti riconosce che «La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita»; l'articolo 128, 2 e 3 della convenzione ONU sui diritti del fanciullo (ratificata e resa esecutiva con legge 176/91) rispettivamente stabiliscono che gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti, incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di sovvenzioni finanziaria in caso di necessità; i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza discriminazioni e il superiore interesse del minore deve essere una considerazione preminente in tutte le decisioni riguardanti i minori; l'articolo 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo riconosce che «Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno»; l'articolo 14 della Carta di Nizza dichiara che «ogni individuo ha diritto all'istruzione»;
   l'articolo 2, comma 1 del Testo unico 286/98 riconosce anche allo straniero irregolarmente soggiornante «i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai princìpi di diritto internazionale generalmente riconosciuti»;
   l'articolo 6, comma 2 del testo unico delle leggi sull'immigrazione decreto legislativo n. 286/98, come modificato dalla legge 94/09, se correttamente interpretato, garantisce il diritto dei minori stranieri privi di permesso di soggiorno all'istruzione, alla formazione e all'accesso ai servizi socio-educativi;
   il diritto all'istruzione per degli alunni con disabilità viene garantito nelle scuole di ogni ordine e grado con l'assegnazione di insegnanti specializzati per l'attività di sostegno all'alunno con disabilità e all'intera classe. L'insegnante di sostegno infatti ha il compito di realizzare interventi individualizzati a seconda delle esigenze dei singoli alunni con disabilità;
   perché questo avvenga c’è bisogno che l'alunno sia riconosciuto in stato di handicap o in stato di handicap in situazioni di gravità ai sensi della legge n. 104 del 1992; la richiesta di riconoscimento di handicap va inoltrata telematicamente dal genitore all'INPS territorialmente competente dopo che il medico curante rilascia un certificato che attesta la natura delle infermità invalidanti o delle patologie in atto (anch'esso compilato su supporto informatico e inviato telematicamente all'Inps);
   gli stranieri possono presentare richiesta di riconoscimento dello stato di handicap (legge n. 104 del 1992) solo se hanno regolare permesso di soggiorno. Possono pertanto verificarsi casi in cui pur in presenza dell'accertamento medico specializzato (pediatra o neuropsichiatra infantile) di deficit che richiedano l'assegnazione di un insegnante di sostegno l'amministrazione scolastica si trovi impossibilitata a garantire il diritto allo studio perché la procedura telematica richiedendo l'inserimento del numero di permesso di soggiorno non si perfeziona;
   è quindi formalmente riconosciuto il diritto allo studio ai minori privi di permesso di soggiorno ma nel caso di minori con deficit fisici o psichici, maggiormente bisognosi di integrazione, il diritto risulta di fatto essere negato. Inoltre si crea in questo modo una evidente situazione di disparità di trattamento tra minori stranieri privi di permesso di soggiorno nonché una palese iniquità sociale –:
   come i ministri interrogati intendano adoperarsi perché possano essere rimossi gli ostacoli di cui in premessa affinché il diritto allo studio possa essere effettivamente garantito anche ai minori stranieri privi di permesso di soggiorno e riconosciuti da professionisti specializzati portatori di handicap. (3-01337)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto all'istruzione

migrazione illegale

diritti del bambino