ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01334

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 384 del 03/03/2015
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 03/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MELILLA GIANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 03/03/2015
MARCON GIULIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 03/03/2015
SCOTTO ARTURO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 03/03/2015


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/03/2015
Stato iter:
04/03/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/03/2015
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
RISPOSTA GOVERNO 04/03/2015
Resoconto PADOAN PIETRO CARLO MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 04/03/2015
Resoconto PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/03/2015

SVOLTO IL 04/03/2015

CONCLUSO IL 04/03/2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01334
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo presentato
Martedì 3 marzo 2015
modificato
Mercoledì 4 marzo 2015, seduta n. 385

   PAGLIA, MELILLA, MARCON e SCOTTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   la recente decisione del tribunale di Trani di rinviare a giudizio le agenzie di rating Standard & Poor's e Fitch, accusate di aver divulgato «intenzionalmente» ai mercati finanziari – tra il mese di maggio 2011 ed il mese di gennaio 2012 – quattro report contenenti informazioni tendenziose e distorte sull'affidabilità creditizia italiana e sulle iniziative di risanamento e di rilancio economico adottate dal Governo italiano, al fine di disincentivare l'acquisto di titoli del debito pubblico italiano e deprezzarne il valore, ha riportato alla ribalta delle cronache italiane la vicenda che portò il 16 marzo 2012 il Governo italiano a regolare con la banca d'affari newyorkese Morgan Stanley posizioni pregresse su derivati negoziati in mercati non regolamentati intorno alla metà degli anni ’90 e che comportarono perdite nell'ordine di 3 miliardi di dollari, circa 2,5 miliardi di euro;
   secondo l'impianto accusatorio della procura di Trani l'operazione di declassamento da parte Standard & Poor's, a sua volta controllata da McGraw Hill, colosso finanziario che annovera tra i suoi azionisti la banca Morgan Stanley, avrebbe indotto i vertici del colosso del credito americano a chiedere al Governo italiano il recupero della somma, ricorrendo all’additional termination event, ovvero la clausola che riconosce il diritto di risoluzione anticipata dei contratti derivati in essere al verificarsi del superamento di un limite prestabilito di esposizione della controparte nei confronti del nostro Paese;
   i suddetti contratti, sottoscritti dal Governo italiano a partire dal 1990 e che derivano il valore da altre attività finanziarie o reali, avrebbero dovuto tutelare il debito italiano dalle oscillazioni dei tassi di interesse, ma nella realtà si sono rivelati inutili, dannosi e controproducenti, avendo generato al dicembre 2014, secondo quanto riportato da una stima emersa nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui «derivati» avviata dalla Commissione finanze della Camera dei deputati, un valore di mercato negativo per 42,65 miliardi di euro, dei quali circa 2,6 miliardi di euro potrebbero essere sborsati entro il 2018, riguardando contratti con clausole di estinzione anticipata come quella esercitata dalla Morgan Stanley, anche per effetto della disposizione introdotta dal comma 387 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, che prevede, per la gestione delle operazioni in strumenti derivati sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, doppi margini di garanzia collaterale;
   con riferimento alla suddetta adozione di un modello di garanzia bilaterale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, come introdotto dalla legge di stabilità per il 2015, secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, incaricato, tra l'altro, di valutare la sostenibilità e gli effetti sui conti pubblici nel lungo periodo di tali tipi di strumenti finanziari, la finalità potrebbe essere quella «di collocare con più facilità e a prezzi più bassi titoli del debito pubblico italiano presso investitori esteri, oggi meno propensi ad acquistarli poiché la loro convenienza economica è annullata dai costi di copertura del rischio di cambio. (...) Sarebbe però utile acquisire informazioni sulla possibilità che il Dipartimento del tesoro eviti l'introduzione di clausole di questo tipo negli eventuali contratti di garanzia stipulati per il futuro. L'ipotesi ventilata dalla relazione al disegno di legge di stabilità 2015 che l'operazione possa invece dare luogo a depositi da parte delle banche presso la tesoreria dello Stato, assicurando disponibilità liquide aggiuntive, appare tutta da verificare alla luce della condizione che le garanzie siano conferite a terze parti». Inoltre, «nel caso di applicazione della norma ai contratti derivati in essere, dato il loro attuale valore di mercato, si potrebbe avere un deposito di garanzia a carico dello Stato italiano per importi significativi, con un effetto negativo sul fabbisogno e sul debito. (...) Non va inoltre trascurato l'aumento del rischio di instabilità finanziaria connesso con la crescita della quota di debito denominata in valuta e collocata presso gli investitori non residenti, vista la maggiore volatilità del mercato estero, suscettibile di riflettersi negativamente anche sul mercato nazionale» (si confronti focus dell'Ufficio parlamentare di bilancio n. 3 del 9 febbraio 2015);
   un altro effetto non trascurabile della suddetta norma è che di fatto le investment bank, come appunto Morgan Stanley, ma anche Jp Morgan, Deutsche Bank e le altre con le quali sono a tutt'oggi in essere contratti derivati, diventerebbero di fatto dei creditori privilegiati della Repubblica italiana e, in caso di default, si potrebbero rivalere sui depositi di garanzia. La stessa norma autorizza la costituzione di un privilegio che avvantaggia le banche d'affari rispetto ai semplici possessori di buoni del tesoro poliennali, gran parte dei quali sono detenuti da persone fisiche e istituzioni italiane. Da tempo, del resto, le investment bank premevano per ottenere l'inserimento della clausola double way Csa, che è piuttosto tipica nei contratti fra privati ma è insolita quando di mezzo c’è uno Stato sovrano;
   la piena valutazione dei rischi sui conti pubblici e sulla loro sostenibilità nel medio e lungo termine richiederebbero, da parte del Ministro interrogato, meno ritrosia nel fornire una dettagliata e trasparente informazione sulle operazioni già stipulate e ancora in essere relativamente al valore nozionale del contratto, all'ammontare complessivo delle risorse coinvolte, alla durata, alle controparti, al loro merito di credito e, soprattutto, al valore di mercato, e per gli strumenti di nuova stipula dovrebbero essere fornite, con maggiore sistematicità, informazioni relative al modello di pricing utilizzato dal Dipartimento del tesoro; in particolare, se lo stesso ricorra ad un unico modello o più modelli e se si avvale di personale specializzato o si appoggia a terzi;
   nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui derivati promossa presso la Commissione finanze della Camera dei deputati anche dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo, la dottoressa Cannata, responsabile della gestione del debito pubblico, a fronte di un'esposizione in derivati della sola amministrazione centrale stimata in 163 miliardi euro ed un controvalore negativo di mercato pari ad oltre 42 miliardi di euro per clausole di estinzione anticipata, alla richiesta di maggiori informazioni da parte del Parlamento sui contratti derivati in essere ha fornito, adducendo vincoli di riservatezza al fine di evitare effetti speculativi di mercato, risposte che potrebbero restituire l'immagine di una gestione del debito pubblico tutt'altro che indirizzata alla prudenza data l'assenza di trasparenza;
   nella relazione depositata presso la stessa Commissione finanze dalla dottoressa Cannata si specifica che attualmente solo in 13 contratti sono presenti clausole di risoluzione anticipata a valore di mercato, ma non viene rivelato quanti e quali degli stessi contratti offrano questa opzione in caso di abbassamento del rating dell'Italia, analogamente a quanto avvenuto con la banca d'affari Morgan Stanley –:
   se risulti per quali motivi il Governo pro tempore, fortemente danneggiato dal declassamento divulgato arbitrariamente dall'agenzia di rating Standard & Poor's, non ritenne necessario acquisire un parere giuridico e verificare la legittimità e la trasparenza di quel declassamento al fine di sottrarsi alla clausola risolutiva del contratto sottoscritto con la banca d'affari Morgan Stanley e se non ritenga, pertanto, necessario promuovere la costituzione di parte civile nel processo che si svolgerà innanzi al tribunale di Trani nei confronti della stessa agenzia di rating. (3-01334)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

carcerazione

contratto

rilancio economico