ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01146

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 327 del 07/11/2014
Firmatari
Primo firmatario: TERZONI PATRIZIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/11/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 07/11/2014
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 07/11/2014
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 07/11/2014
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 07/11/2014
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 07/11/2014
SEGONI SAMUELE MOVIMENTO 5 STELLE 07/11/2014
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 07/11/2014
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 12/11/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 07/11/2014
MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 07/11/2014
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 23/12/2014
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 12/11/2014

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 23/12/2014

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-01146
presentato da
TERZONI Patrizia
testo presentato
Venerdì 7 novembre 2014
modificato
Mercoledì 12 novembre 2014, seduta n. 330

   TERZONI, MANNINO, ZOLEZZI, MICILLO, DE ROSA, DAGA, SEGONI, BUSTO, L'ABBATE. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
con la pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014 (legge n. 114 del 2014 – S.O. n. 70 alla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2014, n. 190) sono state modificate alcune norme relative ai sistemi di assegnazione e ripartizione degli incentivi alla progettazione per il personale tecnico interno alla pubblica amministrazione;
in particolare, sono stati abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti (decreto legislativo n. 163 del 2006), concernenti l'incentivo per i pubblici dipendenti relativo sia alla progettazione delle opere che agli atti di pianificazione, e sono stati introdotti nell'articolo 93 i commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies con i quali viene definita una nuova disciplina degli incentivi alla progettazione;
in riferimento alla revisione della disciplina relativa agli incentivi per la progettazione interna l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 90 del 2014, come modificato in sede di conversione, regola i fondi per la progettazione e l'innovazione, destinati in parte ad incentivare le attività connesse alla progettazione delle opere pubbliche svolte da personale interno all'amministrazione, e in parte all'investimento in innovazione;
sempre l'ANCI commentando la parte relativa alle risorse per l'incentivazione della progettazione spiega che «la norma interviene sull'articolo 93 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), al quale, dopo il comma 7, che individua gli oneri che fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori nei bilanci delle stazioni appaltanti, aggiunge i commi da 7-bis a 7-quinquies;
si stabilisce che a valere sugli stanziamenti in questione, le amministrazioni pubbliche destinano al fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro;
un importo pari all'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri stabiliti nel regolamento adottato dall'Ente e previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione;
il regolamento deve stabilire:
la percentuale effettiva delle risorse finanziarie, entro il limite del 2 per cento, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare;
i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;
i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto; i tempi sono considerati al netto delle sospensioni per gli accadimenti eccezionali elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 163 del 2006»;
per le modalità di erogazione invece si sottolinea che «il dirigente o il responsabile del servizio, competenti a disporre la corresponsione dell'incentivo, sono tenuti ad accertare le specifiche attività svolte dai dipendenti (privi di qualifica dirigenziale) interessati. In caso di accertamento negativo le corrispondenti risorse costituiscono economie. Ciascun dipendente non può percepire a titolo di incentivi, anche da parte di più amministrazioni, un importo superiore al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo che non possono essere erogate al personale, in quanto corrispondenti a prestazioni affidate all'esterno costituiscono economie»;
infine, vengono previste delle risorse per l'innovazione ossia «il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato a finanziare l'investimento in innovazione, attraverso l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini» –:
se i Ministri interrogati siano informati circa l'applicazione delle nuove norme nelle varie amministrazioni e, in modo particolare, se queste si siano attivate per dotarsi del regolamento come previsto nel nuovo testo del codice dei contratti;
se, considerata la difficoltà economica in cui si trovano le amministrazioni locali, non ritengano di dover assumere iniziative a livello normativo per aumentare la parte delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione destinato agli investimenti in innovazione interna delle pubbliche amministrazioni che in base all'aggiornamento della normativa è pari al 20 per cento del totale.
(3-01146)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professioni tecniche

contratto

importazione