ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00544

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 149 del 10/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: DI BATTISTA ALESSANDRO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TACCONI ALESSIO MOVIMENTO 5 STELLE 10/01/2014
GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE 10/01/2014
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 10/01/2014
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 10/01/2014
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 10/01/2014
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 10/01/2014


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 10/01/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00544
presentato da
DI BATTISTA Alessandro
testo di
Venerdì 10 gennaio 2014, seduta n. 149

   DI BATTISTA, TACCONI, GRANDE, DEL GROSSO, SCAGLIUSI, SIBILIA e MANLIO DI STEFANO. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   ai sensi dell'articolo 1 del regolamento sulla disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza (decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del 18 aprile 1994) «l'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare»;
   quanto all'istruttoria, l'ufficio che ha ricevuto la domanda ne verifica il contenuto e «nel caso di incompletezza o irregolarità della domanda o della relativa documentazione, entro trenta giorni l'autorità invita il richiedente ad integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni ed i termini del procedimento restano interrotti fino all'adempimento» (articolo 2, comma 2);
   l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 362 del 1994 prevede, inoltre, che entro trenta giorni dalla presentazione della domanda – termine interrotto ove vi sia l'invito di cui sopra – l'autorità, se non dichiara l'inammissibilità della domanda per incompletezza o irregolarità, inoltra la stessa al Ministero dell'interno con le proprie osservazioni;
   lo stesso Regolamento governativo, all'articolo 3, stabilisce che «per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n, 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda»;
   secondo il disposto dell'articolo 9 della Legge «la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno»;
   infine l'articolo 10 della medesima legge l'articolo 10 specifica che «il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato», giuramento che, ai sensi del successivo articolo 23, viene prestato davanti «all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede» che poi provvede alla trascrizione e annotazione del decreto negli atti dello stato civile dandone immediata notizia al Ministero dell'interno;
   il procedimento appena descritto normalmente dura più del tempo massimo indicato nelle normativa in precedenza richiamata pari a 730 giorni;
   ad esempio da un'indagine statistica (Blangiardo, 2007) si evince che nel decennio 1992-2001 i tempi medi di decisione avrebbero oscillato tra i due e i tre anni;
   l'interrogante ha appreso da organi di stampa che la Signora Maria Måwe, candidata alle scorse elezioni della provincia autonoma di Bolzano nel Südtiroler Volkspartei (SVP), in soli 49 giorni è riuscita a concludere l'intero iter per l'ottenimento della cittadinanza italiana, rendendo il giuramento davanti al sindaco di Bolzano in data 11 settembre 2013, quando il termine ultimo per la presentazione delle liste sarebbe scaduto il successivo 13 settembre 2013;
   l'interrogante è altresì venuto a sapere che l'ex deputato del Südtiroler Volkspartei (SVP) Siegfried Brugger – nominato nel Consiglio dei ministri n. 42 del 21 dicembre 2013, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Enrico Letta, Consigliere della Corte dei Conti – ha rilasciato, in data 16 settembre 2013, un'intervista al quotidiano on line Alto Adige nella quale ha affermato che «mi sono mosso da ex parlamentare... ho parlato della cittadinanza direttamente con la signorina Måwe; che conosco... sono convinto che la signorina Måwe sia stata aiutata anche da altre persone; oltre a me. Ma di più non voglio dire»;
   sempre dal quotidiano on line l'Alto Adige è emerso che presso la prefettura di Bolzano giacciono attualmente 3000 richieste di cittadinanza (di cui 881 presentate nel 2012 e 800 nel 2013);
   pertanto è rilevante verificare se, nel caso di specie, non vi siano state, nel procedimento amministrativo de quo, discriminazioni, a parità di situazioni, e violazioni del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 3 Cost.;
   il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 svolge funzioni nella tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo nonché nell'organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione;
   in particolare al Ministro interrogato, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, spetta il compito di verificare «periodicamente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 24 dicembre 1993, n. 537, e del presente regolamento» ed inoltre «i risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in un'apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica» –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione descritta in premessa;
   se, alla luce delle vicende descritte abbia proceduto o intenda procedere, anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 362 del 1994, alla verifica e constatazione del corretto svolgimento dell’iter amministrativo di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 ed al decreto del Presidente della Repubblica 362 del 1994 soprattutto con riferimento al rispetto del principio di parità di trattamento;
   se non intenda disporre una indagine interna sui fatti di cui in premessa e, pertanto, sul corretto svolgimento del procedimento amministrativo de quo, fornendo immediatamente ogni elemento relativo agli esiti della medesima. (3-00544)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1992 0091

EUROVOC :

nazionalita'

procedura amministrativa

regione alpina

partito politico

asilo politico