ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00531

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 145 del 23/12/2013
Firmatari
Primo firmatario: BRUNETTA RENATO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/12/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23/12/2013
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23/12/2013
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 07/01/2014
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00531
presentato da
BRUNETTA Renato
testo di
Lunedì 23 dicembre 2013, seduta n. 145

   BRUNETTA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   all'interno della disegno di legge di stabilità, sono state introdotte disposizioni che potrebbero agevolare la società Sorgenia S.p.A.; le norme, introdotte durante l'esame al Senato in prima lettura, recherebbero un'interpretazione autentica finalizzata, ad escludere le centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, sopra i 300 MW, dall'obbligo di corrispondere ai Comuni gli oneri di urbanizzazione;
   il campo di applicazione sarebbe circoscritto alle «fattispecie insorte a fare data dal 10 febbraio 2002» (data di entrata in vigore del decreto legge n. 7 del 2002); si prevede inoltre l'esclusione dell'applicabilità dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (T.U. edilizia);
   la disapplicazione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è alquanto rilevante poiché la normativa nazionale non contempla espressamente una deroga, per gli impianti in questione, all'obbligo generale di corresponsione del contributo di costruzione (commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione) stabilito dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
   la norma appare ancora, più rilevante perché, come nota anche il Servizio studi Camera all'interno del proprio dossier sul disegno di legge di stabilità, proprio su tale considerazione si è basata la recente sentenza del TAR Lazio n. 3351/2013 — relativa al ricorso di Sorgenia S.p.A. contro la richiesta del comune di Turano del pagamento degli oneri di urbanizzazione per la costruzione della centrale a turbogas nel territorio del comune medesimo — secondo cui «non si riscontra la presenza di alcuna disposizione di legge che definisce come sostitutiva dell'obbligo per il costruttore di corrispondere gli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001» e per tanto «sono dovuti gli oneri di urbanizzazione, per come stabilito in via generale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per qualsiasi intervento costruttivo che impatti sul territorio (tranne le poche ed eccezionali ipotesi derogatorie, tassativamente elencate nell'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 alle quali non può iscriversi la vicenda qui scrutinata)»;
   di fatto, le norme introdotte al Senato, disapplicando le disposizioni che il TAR ha utilizzato per la motivazione della sentenza, annullerebbero o comunque inficerebbero la decisione dei giudici del Lazio;
   nel corso dell'esame alla Camera dei Deputati in seconda lettura, le disposizioni in questione sono stati riformulate da un emendamento del relatore su cui il Governo ha dato parere favorevole; la riformulazione confermerebbe l'interpretazione «autentica» finalizzata ad escludere le centrali termoelettriche e turbogas, dall'obbligo di corrispondere ai Comuni gli oneri di urbanizzazione, e introduce un'ulteriore disposizione per spingere le parti a procedere con la stipula di «convezioni con finalità transattive», «per la risoluzione del contenzioso giurisdizionale amministrativo tuttora pendente in materia di applicazione dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
   con tale ultima riformulazione si produrrebbe comunque il risultato di indebolire, e, comunque, disattivare la sentenza del TAR Lazio sul caso Sorgenia S.p.A.;
   è inaccettabile e inopportuno che il legislatore si inserisca all'interno di questioni già definite in sede di contenzioso giurisdizionale amministrativo, incidendo sull'interpretazione e l'applicabilità di norme richiamate con chiarezza all'interno di una sentenza legittima emessa dal TAR, specificando che le disposizioni valgono «per la risoluzione del contenzioso tuttora pendente» –:
   se i fatti corrispondano al vero e se il Presidente del Consiglio e il Ministro interrogato intendano assumere iniziative per abrogare una disposizione che ha suscitato sgomento tra le forze politiche dell'opposizione e che, se confermata, costituirebbe un precedente di inaudita gravità, ponendosi palesemente contro il principio della legalità e del rispetto dell'indipendenza del potere giudiziario.
(3-00531)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

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