ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00047

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 15 del 14/05/2013
Firmatari
Primo firmatario: BINETTI PAOLA
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 09/05/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIGLI GIAN LUIGI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 09/05/2013


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 09/05/2013
Stato iter:
17/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 17/06/2013
Resoconto FADDA PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 17/06/2013
Resoconto GIGLI GIAN LUIGI SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 17/06/2013

SVOLTO IL 17/06/2013

CONCLUSO IL 17/06/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00047
presentato da
BINETTI Paola
testo presentato
Martedì 14 maggio 2013
modificato
Martedì 18 giugno 2013, seduta n. 35

   BINETTI e GIGLI. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   nel corso della XVI legislatura, sono stati approvati diversi provvedimenti e atti di sindacato ispettivo inerenti al tema della tutela della salute e nello specifico diretti a garantire l'accesso alle cure palliative (legge n. 38 del 2010: Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), vale a dire alle cure globali per i pazienti affetti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici e di cui la morte è diretta conseguenza, nonché alla terapia del dolore da parte del malato, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza;
   la legge definisce «cure palliative» l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti, la cui malattia di base, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più a trattamenti specifici;
   l'obiettivo primario dei differenti atti di indirizzo esaminati dal Parlamento è stato, quindi, quello di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, soprattutto nelle fasi terminali della sua vita, facilitando l'accesso all'assistenza anche in condizioni di disagio estremo, garantendo la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, con un'attenzione speciale ai momenti terminali della vita del paziente per aiutarlo ad affrontare la fase ultima della sua vita con la consapevolezza che tutti i mezzi disponibili saranno impiegati per ridurre le sue sofferenze e il dolore che accompagna la sua vita fino ad un potenziale livello zero;
   non c’è dubbio che il Parlamento, approvando pressoché all'unanimità questa legge, abbia inteso porre un argine a quelle richieste di eutanasia, originate dalla sensazione del malato di non poter più sopportare il dolore o di sentirsi abbandonato dalle istituzioni;
   in questo senso la legge parla anche di ospedale senza dolore e stanzia fondi ad hoc per rafforzare l'attività dei comitati «Ospedale senza dolore», istituiti dall'omonimo progetto fin dal 2001, sottolineando che le risorse vadano destinate a iniziative, anche di carattere formativo e sperimentale, per sviluppare il coordinamento delle azioni di cura del dolore, favorendo l'integrazione a livello territoriale;
   la legge, inoltre, è molto chiara sulla necessità di semplificare le procedure di accesso ai medicinali impiegati nella terapia del dolore (articolo 10), proprio per ridurre al massimo il disagio del paziente e dei suoi familiari, assicurando loro interventi tempestivi e qualificati, per evitare quell'inutile sovraccarico di sofferenze che a volte una burocrazia ostile amplifica inutilmente;
   ma allo stato attuale il quadro di sviluppo delle reti di cure palliative è ancora disomogeneo sul territorio nazionale e persistono difficoltà nell'organizzazione delle cure palliative domiciliari;
   né molto si è fatto per promuovere la ricerca nel campo delle cure palliative, stimolando la creazione di gruppi di ricerca, nazionali ed internazionali, creando dottorati, istituendo assegni di ricerca e assegni di post-dottorato per garantire continuità agli studi scientifici più avanzati, come invece prevede l'articolo 8 della legge quando parla di formazione e aggiornamento del personale medico e sanitario in materia di cure palliative e di terapia del dolore;
   la stessa legge, inoltre, prevede opportune campagne di informazione, a partire dal triennio 2010-2012, destinate a informare i cittadini sulle modalità e i criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e terapia del dolore. Le campagne avranno come fine ultimo la promozione della cultura della lotta contro il dolore;
   la legge prevede, inoltre, che, all'interno del Ministero della salute, fosse istituito «un ufficio per il monitoraggio dei dati relativi alla prescrizione e all'utilizzazione di farmaci nella terapia del dolore, dello sviluppo delle due reti e del loro stato di avanzamento, delle attività di formazione, informazione e ricerca e più in generale delle prestazioni erogate e dei loro esiti» –:
   se intenda tenere fede agli impegni contenuti negli atti di indirizzo di cui in premessa e quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di garantire la piena attuazione dei principi contenuti nella legge n. 38 del 2010, con particolare attenzione all'effettivo impiego, da parte delle regioni, dei fondi stanziati allo scopo di creare strutture finalizzate all'erogazione di cure palliative e di terapia del dolore;
   se e in che misura intenda intervenire, anche con opportune campagne di informazione, per prevenire la richiesta di eutanasia da parte di malati che versano in condizioni terminali, mentre le loro famiglie ritengono di non ricevere terapie sufficienti per controllare un livello di sofferenza così insopportabile da rendere loro difficile continuare a vivere;
   se non ritenga opportuno verificare che, nell'applicazione dell'attuale legge, siano garantiti criteri di solida competenza professionale in quanti dovranno creare e coordinare le nuove reti, valorizzando adeguatamente coloro che sono già da tempo impegnati in questo campo e supportando con adeguati investimenti l'effettiva realizzazione di quanto contenuto nella legge n. 38 del 2010. (3-00047)
(14 maggio 2013)

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2010 0038

EUROVOC :

cure palliative

malattia

politica sanitaria

diritto alla salute

trattamento sanitario

prodotto farmaceutico

applicazione della legge