ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01974

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 869 del 12/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: ZANETTI ENRICO
Gruppo: SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE
Data firma: 12/10/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROMANO FRANCESCO SAVERIO SCELTA CIVICA-ALA PER LA COSTITUENTE LIBERALE E POPOLARE-MAIE 12/10/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 12/10/2017
Stato iter:
24/10/2017
Fasi iter:

RITIRATO IL 24/10/2017

CONCLUSO IL 24/10/2017

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01974
presentato da
ZANETTI Enrico
testo di
Giovedì 12 ottobre 2017, seduta n. 869

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

   con decorrenza 2012, l'articolo 11 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha ampliato ai movimenti ed ai saldi le informazioni che gli intermediari finanziari devono comunicare all'archivio dei rapporti finanziari presso l'anagrafe tributaria (comma 2); inoltre, ha disposto che il direttore dell'Agenzia delle entrate, con un suo provvedimento, individui criteri per elaborare, con procedure centralizzate, specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione sulla base delle predette risultanze (comma 4); ha poi previsto che l'Agenzia delle entrate riferisca con relazione annuale al Parlamento sui risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle predette disposizioni (comma 4-bis);

   con decorrenza dal 2015, la legge n. 190 del 2014 ha modificato l'obbligo di elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione in un più generico obbligo di utilizzo dei dati dell'archivio dei rapporti finanziari per l'analisi del rischio di evasione, ampliando ulteriormente al dato della giacenza media sul conto corrente il novero delle informazioni che gli intermediari finanziari devono comunicare all'archivio;

   il 26 luglio 2017 la Corte dei Conti ha approvato con deliberazione n. 11/2017/G una dettagliata relazione da cui emerge che «a distanza di oltre due anni dalle modifiche introdotte con la legge di stabilità per il 2015, e di oltre cinque anni dall'obbligo di elaborare liste selettive, nessun contribuente è stato selezionato attraverso lo strumento dell'Archivio dei rapporti finanziari quale soggetto a maggior rischio di evasione, né è stata ancora avviata la fase sperimentale, sicché non v'è dubbio che la norma sia stata totalmente disattesa dall'Agenzia [delle Entrate]» e che «deve, altresì, prendersi atto che il Ministro dell'economia e delle finanze, pur titolare dei poteri di indirizzo e vigilanza, non è mai intervenuto attraverso specifiche indicazioni affinché l'Agenzia provvedesse, prima, ad elaborare le liste selettive e, ad effettuare analisi del rischio evasione, nonché a riferire al Parlamento, come dovuto per espressa previsione normativa. Si ritiene necessario, quindi, che il Ministro provveda ad esercitare le sue prerogative per porre rimedio alle riferite inadempienze»;

   con decorrenza dal 2017, prima quindi della inequivocabile relazione-denuncia della Corte dei conti, il decreto-legge n. 193 del 2016 ha introdotto, con finalità di contrasto all'evasione fiscale e previsioni di incassi multimiliardari, l'obbligo di comunicazione telematica trimestrale delle liquidazioni periodiche Iva e di tutte le fatture di vendita e di acquisto (cosiddetto «spesometro»);

   i nuovi obblighi di comunicazione telematica hanno generato un significativo e comprensibile malessere in capo ai destinatari dei medesimi, ossia la generalità dei titolari di partite Iva italiane, per la loro oggettiva onerosità, nonché in capo agli intermediari fiscali, per l'assoluta farraginosità, lacunosità e inadeguatezza delle relative procedure informatiche, come testimoniato anche dalle ripetute proroghe dei termini per i primi invii che si sono rese necessarie e che stanno ulteriormente alimentando una situazione di totale confusione negli operatori e nei contribuenti, assolutamente inaccettabile e indecorosa;

   nonostante l'evidenza di un'anagrafe tributaria che già oggi è sovradimensionata negli obblighi informativi posti a carico di intermediari finanziari e titolari di partite Iva, rispetto all'effettiva capacità dell'Agenzia delle entrate di utilizzare proficuamente quei dati ai fini del contrasto all'evasione fiscale e di creare, insieme a Sogei, procedure informatiche semplici ed efficienti per minimizzare gli oneri in capo a contribuenti e intermediari fiscali, il Ministro dell'economia e delle finanze, in occasione dell'approvazione della nota di aggiornamento al Def 2017 e in vista della legge di bilancio per il 2018, ha dichiarato di attendersi 5,1 miliardi di euro di nuove entrate da «nuove misure allo studio di contrasto all'evasione fiscale» che, presumibilmente, faranno nuovamente perno su sempre più stringenti obblighi di comunicazione telematica di dati, posti in capo alla generalità dei titolari delle partite Iva italiane, in primis la cosiddetta «fatturazione elettronica» tra privati che è attualmente facoltativa e che potrebbe essere resa appunto obbligatoria, quando invece la sua opportuna e a quel punto naturale diffusione andrebbe perseguita rendendola semplicemente conveniente, in termini di eliminazione di altri adempimenti, protezione da contestazioni fiscali ed estrema semplicità di utilizzo delle procedure informatiche;

   si evidenziano l'inutilità e la dannosità di una linea politica volta ad introdurre sempre nuovi adempimenti fiscali di comunicazione telematica in un contesto in cui l'Agenzia delle entrate non riesce ad utilizzare proficuamente nemmeno i dati di cui già può disporre da numerosi anni ai sensi di legge, nonché l'inadeguatezza dell'azione del Governo in tale ambito che va avanti ormai da quasi quattro anni –:

   se non ritenga di esercitare i necessari poteri di indirizzo e vigilanza, come indicato dalla stessa Corte dei Conti, con efficacia affinché finalmente l'Agenzia delle entrate e la Sogei rendano utilizzabili e utilizzino con efficacia la straordinaria mole di dati, che da ormai 5 anni dovrebbero essere presenti e fruibili nell'archivio dei rapporti finanziari, effettuando altresì una valutazione dell'operato, ad avviso degli interpellanti palesemente insufficiente, dei dirigenti apicali di questi enti rispetto a una così significativa risorsa operativa per il contrasto all'evasione fiscale;

   se intenda assumere iniziative sul piano normativo per riportare a cadenza annuale la comunicazione telematica del cosiddetto «spesometro», astenendosi dal rendere obbligatoria la «fatturazione elettronica» tra privati, che deve invece restare sul piano della opzione volontaria, in quanto conveniente per semplicità operativa e semplificazione degli adempimenti fiscali.
(2-01974) «Zanetti, Francesco Saverio Romano».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

evasione fiscale

IVA

sicurezza e sorveglianza