ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01862

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 822 del 28/06/2017
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 28/06/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28/06/2017
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28/06/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 25/07/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01862
presentato da
PILI Mauro
testo di
Mercoledì 28 giugno 2017, seduta n. 822

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:
   si sta aggravando la problematica che sta coinvolgendo le associazioni di volontariato di tutta Italia e che ovviamente ha avuto ripercussioni anche in Sardegna relativamente alle nuove assegnazioni di soggetti che intendono svolgere i lavori socialmente utili;
   numerose associazioni in seguito alle nuove normative hanno bloccato qualsiasi nuovo inserimento;
   come è noto la legge penale consente, in alternativa alla pena detentiva o alla conversione della stessa in pena pecuniaria, di svolgere dei lavori socialmente utili presso vari enti pubblici e privati tra cui le associazioni di volontariato;
   detto strumento stante la nota situazione carceraria viene applicato con molta frequenza ed è stato ulteriormente rafforzato con la nuova normativa penale relativa alla cosiddetta «messa alla prova» che sospende il giudizio e quindi, in caso di esito positivo, comporta l'estinzione del reato, a condizione che l'imputato provveda a svolgere i lavori socialmente utili secondo quanto stabilito dall'autorità giudiziaria;
   le associazioni di volontariato hanno da tempo condiviso la possibilità di accogliere queste categorie di persone, spesso con notevole dispendio di risorse interne, poiché coloro che svolgono i lavori socialmente utili non sono manodopera gratuita ma parte di un progetto socio-assistenziale che ha come obiettivo la rieducazione e la trasmissione dei valori propri delle organizzazioni di volontariato;
   l'attività associativa prevalente (soccorso in ambulanza e protezione civile) non consente un impegno diretto delle risorse assegnate per via della formazione necessaria che è nettamente superiore ai periodi di svolgimento dei lavori di pubblica utilità;
   ciò nonostante, le persone che vengono assegnate dagli uffici giudiziari vengono affiancate per supportare tutte le attività indispensabili per il funzionamento dell'associazione, quali compiti di segreteria, manutenzione sede/mezzi centralinisti e altro;
   durante le attività queste persone vengono integrate nell'associazione equiparandole ai volontari e quindi iscrivendole nel libro dei soci per cui godono degli stessi diritti/doveri, ivi comprese le coperture assicurative previste dalla legge n. 266 del 1991 e dalla legge n. 39 del 1993 ovvero per responsabilità civile verso terzi, infortuni e malattia;
   l'associazione si fa carico dei relativi costi assicurativi previsti dalla sopracitata legge speciale e dettagliati con le successive norme a supporto della stessa;
   con molta sorpresa nelle settimane scorse si è appreso che l'Inail ha normato, per quanto di competenza, la posizione assicurativa di questi soggetti equiparandoli in tutto e per tutto a lavoratori dipendenti, ancorché non retribuiti e quindi obbligando tutti gli enti privati e pubblici ad aprire apposita posizione assicurativa in tal senso;
   detto obbligo è stato imposto anche alle associazioni di volontariato che, pur avendo le obbligatorie polizze assicurative che coprono gli stessi rischi richiesti dall'Inail, dovranno pagare (anche per il pregresso) gli oneri contributivi, aprendo per ognuna di queste persone una posizione Inail;
   l'aspetto economico, pur essendo un ulteriore onere, è comunque stato mitigato dal legislatore con la creazione di un fondo specifico da cui attingere sino a quando vi sarà copertura finanziaria (nella circolare dell'Uepe si dà per scontato che non basterà, ma le associazioni di volontariato stanno provvedendo a disdire le convenzioni e a chiedere che non vengano più fatte nuove assegnazioni, in quanto l'aspetto burocratico è notevole ed è alto il rischio di errori che potrebbero con gli anni a venire essere oggetto di sanzioni);
   d'altronde, non è pensabile che le organizzazioni di volontariato, già gravate dall'onere di collaborare con l'autorità giudiziaria (attività peraltro fatta con grande soddisfazione e volontà di aiutare dei soggetti svantaggiati che per vari motivi sono incappati nelle maglie della giustizia), debbano sobbarcarsi i costi per il pagamento di consulenti del lavoro;
   inoltre, un inquadramento Inail comporta l'applicazione di tutta la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 che adesso non si applica alle organizzazioni di volontariato prive di dipendenti (la maggior parte) e solo questo aspetto comporterebbe oneri insostenibili (adeguamento sedi, documento valutazione dei rischi);
   la comunicazione inviata alle organizzazioni di volontariato da parte dell'Uepe riconosce le difficoltà, ma invita le stesse ad adeguarsi, scaricando tutto sull'organizzazione dei volontari;
   si tratta di un ulteriore onere che va ad aggiungersi alla riforma del terzo settore promossa dal Governo Renzi che, proprio la settimana scorsa, è stata oggetto del mancato accordo in conferenza Stato-regioni proprio per la sua connotazione che sicuramente penalizzerà il mondo del volontariato –:
   se non si ritenga di dover assumere iniziative per ripristinare immediatamente le procedure in vigore precedentemente alle disposizioni dell'Inail;
   se non si ritenga necessario assumere iniziative, eventualmente anche normative, per scongiurare il blocco totale di questo percorso di reinserimento o comunque di diversificazione della detenzione;
   se e quanto abbia già inciso questa modifica della procedura nell'inserimento di tali detenuti in un regime differenziato.
(2-01862) «Pili».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

volontariato

lavoro non remunerato

condizione economica