ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01667

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 745 del 21/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: PALESE ROCCO
Gruppo: MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Data firma: 20/02/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 20/02/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 16/05/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01667
presentato da
PALESE Rocco
testo di
Martedì 21 febbraio 2017, seduta n. 745

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico – per sapere – premesso che:
   le camere di commercio sono state interessate da un'importante azione di riorganizzazione e razionalizzazione proposta dal Governo nell'ambito della più ampia riforma della pubblica amministrazione, attraverso l'adozione: della legge 114 del 2014 che, all'articolo 28, ha previsto una drastica riduzione delle entrate, per effetto della riduzione del dritto annuale che a partire dal 2017 si stabilizza al 50 per cento dei valori precedenti; del decreto legislativo n. 219 del 2016, in attuazione della legge delega n. 124 del 2015, entrato in vigore il 10 dicembre 2016, per il riordino delle funzioni e del sistema di finanziamento delle camere commercio, che prevede – tra l'altro – la riduzione dei predetti enti da 105 ad un massimo di 60 a livello nazionale con connesse ricadute sui processi di tenuta occupazionale dell'intero sistema camerale, per le quali si è provato ad introdurre apposite clausole di salvaguardia, tutte da verificare nel merito in esito al piano di razionalizzazione che dovrà essere adottato entro l'estate 2017 dal Ministero dello sviluppo economico;
   la «legge Madia» prevede, tra l'altro, maggiore selettività nelle assunzioni e nella individuazione dei requisiti per la scelta dei dirigenti della pubblica amministrazione ed esistono alcuni vincoli tra cui, nello specifico, l'articolo 1, comma 219, della legge n. 208 del 2015 più in generale per dirigenti pubblici (tra cui i dirigenti delle camere di commercio), e l'articolo 3, comma 9, del citato decreto legislativo n. 219 del 2016 (riferito al personale degli enti camerali), che prevedono espressamente il divieto, pena la nullità, alla stipulazione di contratti di assunzione di dirigenti;
   si apprende da notizie di stampa che, in seguito a pronunce del Tar Puglia – sezione staccata di Lecce – ed in particolare della sezione II (presidente Eleonora Di Santo) — la camera di commercio di Lecce sarebbe tenuta a ricoprire le proprie vacanze in organico nel ruolo dirigenziale, determinate ante riforma, tramite lo scorrimento di una graduatoria di un concorso, ancora vigente, approvata nel 2004;
   risulterebbe, peraltro, che ad oggi la camera di commercio di Lecce non avrebbe provveduto ad emanare una programmazione del fabbisogno di personale, propedeutica alle assunzioni; il Tar di Lecce aveva già nominato, senza il preventivo accertamento di un'inerzia, a mezzo di ordinanza n. 2377 del 10 luglio 2015, un commissario ad acta che si sostituisse, alla stessa camera di commercio, individuandolo nel prefetto di Lecce;
   sempre da notizie di stampa risulterebbe che il commissario ad acta, su direttiva dello stesso Tar, aveva provveduto, con il decreto n. 82431 del 22 ottobre 2015, alla copertura di una delle posizioni dirigenziali in organico mediante lo scorrimento della richiamata graduatoria del 2004, come previsto dal giudicato, selezionando il ricorrente, nonostante la migliore collocazione di altri due soggetti, rischiando, ad avviso dell'interrogante, così di innestare un precedente che potrebbe essere a breve seguito da molti «idonei» delle graduatorie vigenti nei concorsi pubblici, i quali potrebbero pensare che basti ricorrere in giudizio per meglio collocarsi, scalando le posizioni di merito ed ottenendo il diritto all'automatica assunzione, cosa che determinerebbe un incentivo alla crescita del contenzioso e degli oneri a carico della pubblica amministrazione;
   sembrerebbe però che in un secondo momento, lo stesso commissario ad acta nella persona del prefetto di Lecce abbia appurato che in capo al ricorrente non vi fossero le condizioni legittimanti per l'effettiva assunzione, in quanto dal controllo della documentazione sarebbe emerso che il ricorrente non aveva i requisiti per poter ricoprire l'incarico dirigenziale;
   ciò nonostante, sempre in base a quanto riportato dalla stampa, la medesima sezione del Tar di Lecce – con una serie di ordinanze – avrebbe dapprima invitato il commissario ad acta a procedere con la sottoscrizione del contratto di lavoro per poi, a seguito delle dimissioni formali dalla carica di commissario rese dal prefetto, sostituirlo con il direttore reggente dell'università del Salento ed avrebbe anche specificato, nell'ambito di tali ordinanze, che il dirigente andava assunto in base allo schema di contratto «vigente al 2004», anno di composizione della graduatoria –:
   di quali elementi dispongono i Ministri interpellati in relazione a quanto denunciato in premessa e riportato dalla stampa locale;
   se e quali iniziative di competenza, anche normative, intendano assumere in merito alla programmazione riguardante le risorse umane degli enti camerali, nonché in materia di assunzione di dirigenti nelle pubbliche amministrazioni e nelle camere di commercio;
   quali iniziative di competenza intendano assumere per salvaguardare l'efficacia dei processi di riforma in corso, specie in merito all'equilibro economico-finanziario dell'ente camerale in questione;
   se non ritengano opportuno assumere ogni iniziativa di competenza per garantire l'effettiva salvaguardia dei vincoli alla spesa pubblica, stante la presenza di migliaia di idonei nelle graduatorie della pubblica amministrazione che, se decidessero di avvalersi in sede giurisdizionale delle pronunce del Tar di Lecce, potrebbero esporre lo Stato ad un ulteriore aumento di contenziosi amministrativi.
(2-01667) «Palese».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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