ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/01633

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 733 del 31/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: PILI MAURO
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 31/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PISICCHIO PINO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 31/01/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 31/01/2017
Stato iter:
03/02/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 03/02/2017
Resoconto PILI MAURO MISTO
 
RISPOSTA GOVERNO 03/02/2017
Resoconto BRESSA GIANCLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 03/02/2017
Resoconto PILI MAURO MISTO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/02/2017

SVOLTO IL 03/02/2017

CONCLUSO IL 03/02/2017

Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01633
presentato da
PILI Mauro
testo presentato
Martedì 31 gennaio 2017
modificato
Venerdì 3 febbraio 2017, seduta n. 735

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per sapere – premesso che:
   il prezzo del latte ovino sta raggiungendo una quotazione di 0,50 euro/litro, che riflette solo in parte la grave speculazione in atto;
   il pecorino romano viene venduto in Sardegna a 6/8 euro e viene rivenduto su scala nazionale e americana a 25/40 euro al chilogrammo;
   è indispensabile proporre e perseguire un meccanismo virtuoso per governare le quantità di materia prima, valorizzando parametri premianti della qualità, tesi ad incentivare una tendenza positiva al miglioramento della qualità del latte in grado di coprire gli investimenti realizzati;
   è necessario promuovere il miglioramento genetico del bestiame, e assumere iniziative per incrementare l'autoproduzione di mangimi e foraggi proprio per le condizioni insulari della Sardegna;
   con decreto 7 aprile 2015 Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha disciplinato le modalità di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
   il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e in particolare l'articolo 151, relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore lattiero-caseari;
   il regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione del 1o giugno 2010 dispone le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1097/2014, del 17 ottobre 2014;
   la normativa impone ai primi acquirenti di dichiarare ogni mese il quantitativo d latte che è stato loro consegnato, a partire dal 1o aprile 2015;
   è indispensabile estendere tali disposizioni, di cui all'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relative alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in attesa della definizione di un'apposita authority di certificazione e regolamentazione del settore, al comparto ovi-caprino;
   tale disposizione deve essere preliminarmente rivolta al «primo acquirente» ovvero un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori:
    a) per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;
    b) per cederlo ad una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari;
   in attesa della definizione di un’authority apposita, con particolare riferimento alle produzioni Dop, è indispensabile il riconoscimento dei primi acquirenti di latte ovi-caprino che devono essere preventivamente riconosciuti dalle regioni competenti per territorio, in relazione alla sede legale del primo acquirente ove sono rese disponibili le scritture contabili;
   i primi acquirenti preventivamente riconosciuti possono acquistare latte ovi-caprino dai produttori, in vista degli utilizzi previsti dalla disposizione sopra richiamata;
   i controlli sono svolti attraverso verifiche amministrative presso i primi acquirenti, presso i produttori di latte e prodotti lattiero-caseari che effettuano vendite dirette e, ove necessario, attraverso verifiche in loco presso le aziende conferenti;
   in attesa della definizione di un'apposita Authority, tutti i soggetti componenti della filiera lattiero casearia sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, nonché alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli –:
   se il Ministro interpellato ritenga urgente procedere nel senso indicato in premessa, assumendo ogni iniziative di competenza anche normativa in relazione alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;
   se non ritenga di dover promuovere iniziative normative tese ad istituire una vera e propria Authority del settore lattiero caseario ovi-caprino per la certificazione di qualità e quantità, capace di regolare la produzione di punta e ridurre al massimo la differenza tra la quotazione tra il pecorino romano e i prodotti diversificati;
   se non ritenga di dover con urgenza assumere iniziative volte a definire le eccedenze di pecorino romano e disporre l'acquisizione di quantitativi sufficienti per far fronte all'emergenza indigenti;
   se non ritenga di dover assumere iniziative volte ad erogare con somma urgenza tutte le risorse disponibili che, per quelle che gli interpellanti ritengono responsabilità amministrative, risultano ancora non erogate a favore degli allevatori;
   se non ritenga di dover promuovere un piano strategico per diversificare i prodotti in funzione di nuovi mercati, da ampliare e rafforzare;
   se non ritenga di dover attivare ogni utile e inderogabile iniziativa per la tutela del pecorino romano, sotto «attacco» nazionale e internazionale e delle altre due DOP (Pecorino Sardo e Fiore Sardo);
   se non ritenga di dover assumere iniziative, per quanto di competenza, per contrastare quello che appare agli interpellanti il tentativo maldestro di un'organizzazione di categoria e di alcuni produttori, sostenuti di fatto da alcuni esponenti della regione Lazio, di far riconoscere una nuova denominazione di origine «Cacio romano», di fatto danneggiando la Dop «Pecorino romano» e agendo, secondo gli interpellanti, in totale contrasto con l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012;
   se non si intenda assumere ogni iniziativa di competenza per la revoca della registrazione del marchio «Cacio romano», che, a giudizio degli interpellanti, si configura come una vera e propria contraffazione del marchio «Pecorino romano».
(2-01633) «Pili, Pisicchio».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto lattiero-caseario

produzione di latte

produzione nazionale