ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01620

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 731 del 27/01/2017
Firmatari
Primo firmatario: DURANTI DONATELLA
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 26/01/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PIRAS MICHELE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/01/2017
GALLI CARLO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/01/2017


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 26/01/2017
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01620
presentato da
DURANTI Donatella
testo di
Venerdì 27 gennaio 2017, seduta n. 731

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere – premesso che:
   il 14 marzo 2016 la «Direzione generale del personale del civile del Ministero della difesa» (PERSOCIV) ha emanato la circolare n. 16749 avente quale oggetto «benefici pensionistici derivanti da supervalutazione di periodi di servizio in lavori insalubri, polverifici, imbarchi ai sensi degli articoli 19 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092», cui è seguita la circolare n. 23994 in data 15 aprile 2016 con errata corrige, adducendo uno scostamento della prassi applicativa rispetto alla ratio della norma, evidenziato, ad avviso della direzione generale citata, da recenti pronunce giurisprudenziali;
   suddetta circolare, emanata con il dichiarato intento di fornire chiarimenti applicativi, abroga le precedenti circolari applicative emanate sin dal 1972 e dichiara nulle le trascrizioni matricolari effettuate dai dirigenti responsabili dell'impiego del personale interessato, abrogando le trascrizioni stesse;
   suddetta abrogazione – effettuate in modo unilaterale da parte della Direzione generale – sta determinando il mancato riconoscimento del beneficio pensionistico ed in alcuni casi l'annullamento del decreto di collocamento a riposo, atti che quindi riconoscevano la legittimità del diritto;
   con la sopracitata circolare, il Ministero ha negato o nega ad alcune categorie di personale civile il beneficio pensionistico previsto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 – peraltro concesso ai dipendenti collocati a riposo prima dell'emanazione della circolare – motivando il diniego con la circostanza che detta norma prevede la concessione dell'aumento di un quarto del servizio ai soli appartenenti alla carriera operaia; tale limitazione costituirebbe, ad avviso degli interpellanti, una ingiustificata disparità di trattamento, secondo una lettura costituzionalmente orientata, deducendo, in subordine, il contrasto con i princìpi costituzionali della disposizione nella parte in cui non prevede l'estensione del beneficio anche ad altre categorie di lavoratori in presenza del medesimo presupposto del contatto con sostanze insalubri o nocive o di analoghe condizioni d'impiego (si vedano aree attive dei polverifici);
   non appare dirimente nella circostanza il riferimento alla sola categoria degli operai contenuto nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, dovendosi invece chiedere, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma e dell'univoca tutela del diritto alla salute, che l'attenzione venga posta ed attenga propriamente alla tipologia delle lavorazioni da considerarsi insalubri o all'impiego in ambienti classificati polverifici, assunta quale ratio della previsione quella di compensare il dipendente per lo svolgimento di attività d'istituto potenzialmente dannose per la salute;
   la stessa direzione generale Persociv – con circolare n. 17521 del 2006 oggi abrogata – ha indicato l'attribuzione del beneficio anche al personale con profili professionali diversi da quelli della ex «carriera operaia» (qualifica superata sin dal 1980 per effetto delle riunificazioni delle carriere e del riordino delle qualifiche dei dipendenti pubblici contrattualizzati), ovvero a tutto il personale che ha maturato periodi di servizio in sedi e aree considerate «attive» all'interno degli enti classificati quali polverifici. Inoltre, l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 dispone che ai fini dell'aumento di un quarto «non si computano i periodi di interruzione del servizio». La direzione generale Persociv, nelle circolari che si sono succedute sul tema proposto, laddove il suddetto articolo di legge recita «(...) non si computano i periodi di interruzione del servizio» ha invece ritenuto che il computo del servizio per il beneficio in questione venisse effettuato nel seguente modo:
    1. «detratte le giornate nelle quali la prestazione di lavoro è venuta a mancare» (circolare 58900 del 17 marzo 1979, abrogata con circolare n. 23994 del 15 aprile 2016);
    2. «limitatamente agli effettivi tempi di impiego nell'area attiva», (circolare n. 17521 del 3 marzo 2006, abrogata con circolare n. 23994 del 15 aprile 2016);
    3. il servizio utile deve riferirsi a ore effettive di esposizione ai lavori insalubri, tradotte in giornate di lavoro: non sono, pertanto, riconducibili nel computo i periodi di sospensione dal lavoro (ferie, permessi, congedi ...) e le mere giornate di presenza che non si traducano in effettive ore di impiego nelle suddette lavorazioni (vigente circolare n. 23994 del 15 aprile 2016);
   sulla questione gli interpellanti reputano utile rammentare che per «interruzione del servizio» si intendono i periodi non coperti da contribuzione da parte del datore di lavoro, ai fini previdenziali e contributivi: le malattie, le ferie ed altre assenze retribuite non interrompono il servizio, ovvero il rapporto di lavoro. Ciò lascia intendere che il periodo durante il quale il dipendente abbia, senza soluzione di continuità, prestato servizio nell'area attiva degli enti classificati come polverifici, debba essere interamente trascritto a matricola;
   a parere degli interpellanti, quindi, laddove la normativa avesse voluto prevedere una fattispecie giuridica più ampia nella quale ricomprendere anche i periodi di interruzione avrebbe dovuto prevederlo espressamente, come fatto per fattispecie similari ricadenti nello stesso Capo III della normativa in esame (decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973) –:
   se il Ministro interpellato, anche alla luce di orientamenti giurisprudenziali ancor più recenti e di segno opposto (sentenza n. 331/2015 della Corte dei Conti del Lazio) a quelli addotti dalla direzione generale Persociv per l'emanazione della circolare n.16749 del 14 marzo 2016, non ritenga opportuno assumere iniziative di carattere interpretativo, affermando l'univoca tutela del diritto alla salute, al fine di riconoscere a tutte le categorie di lavoratori civili i benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed altresì riconoscendo la computazione dell'intero periodo di servizio in cui il lavoratore è stato o verrà impiegato nelle fattispecie lavorative di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.
(2-01620) «Duranti, Piras, Carlo Galli».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

nocivita'

sostanza pericolosa

sostanza tossica