ATTO CAMERA

INTERPELLANZA 2/01557

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 711 del 06/12/2016
Firmatari
Primo firmatario: SPESSOTTO ARIANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 05/12/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 05/12/2016
D'INCA' FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 05/12/2016
BRUGNEROTTO MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 05/12/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 05/12/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interpellanza 2-01557
presentato da
SPESSOTTO Arianna
testo di
Martedì 6 dicembre 2016, seduta n. 711

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   il progetto esecutivo della «Superstrada a pedaggio Pedemontana veneta» approvato nel dicembre 2013 dal commissario delegato ingegnere silvano Vernizzi, è da tempo oggetto di un'inchiesta da parte della Corte dei conti e di una procedura aperta dall'Autorità nazionale anticorruzione;
   tra gli aspetti oggetto dell'istruttoria dell'Anac, avviata nell'aprile del 2015, vi sono l'aumento del costo totale dell'infrastruttura, la corretta allocazione dei rischi tra pubblici e privato a seguito delle modifiche apportate al piano economico-finanziario (pef) dell'opera, lo stato di avanzamento della progettazione e il rispetto del cronoprogramma;
   il sistema di realizzazione dell'opera, i cui costi sono lievitati fino a raggiungere la cifra record di 3 miliardi di euro, è quello della finanza di progetto, e la percentuale di investimenti pubblici finora garantita in nella superstrada pedemontana veneta, i cui lavori sono stati ultimati solo per il 19,89 per cento, è quasi del 100 per cento;
   la sezione centrale di controllo della Corte dei Conti, ha reso pubblica, l'11 novembre 2016, la relazione sullo stato di avanzamento della Pedemontana Veneta, in cui viene confermato permanere delle criticità già riscontrate per la superstrada a pedaggio nella precedente relazione della Corte n. 18/2015/G del 30 dicembre 2015;
   tra le gravi criticità riscontrate dalla Corte vi sono: le carenze progettuali dell'opera; le difficoltà inerenti alla sua esecuzione; l'estrema lentezza dell’iter dell'opera; la determinazione del computo degli espropri; l'esistenza di clausole contrattuali troppo favorevoli al concessionario; le problematiche ambientali rilevate dal Ministero competente;
   la Corte sottolinea poi la situazione di grave incertezza che interessa l'opera – sia sul piano organizzativo, sia su quello delle azioni necessarie alla compiuta realizzazione dell'intervento «che non risponde ai canoni di una efficiente programmazione e contrasta, pertanto, con il canone di buon andamento dell'agire amministrativo»;
   inoltre, la Corte rileva come il ricorso al partenariato pubblico-privato non solo non abbia portato ai vantaggi propri di tale forma di finanziamento, ma abbia reso precaria ed incerta la fattibilità dell'opera stessa, ricorrendosi, in contrasto con i principi ispiratori della finanza di progetto, all'intervento di organismi pubblici, al fine di superare le criticità dell'operazione, con la manifesta «traslazione del rischio di mercato sul concedente, fatto anch'esso in contraddizione con la ratio del ricorso alla finanza di progetto»;
   è noto come sia la BEI che Cassa depositi e prestiti (CDP) abbiano attestato l'inadeguatezza del beneficio sociale della strada Pedemontana veneta, sostenendo come «il ritorno economico e sociale del progetto risulta notevolmente inferiore rispetto ai livelli accettabili per la finanziabilità di questo tipo di interventi»;
   in particolare, un recente studio redatto a cura della Cassa depositi prestiti avrebbe, ritenuto le stime relative al volume di traffico atteso per Pedemontana veneta «molto peggiorative» rispetto a quelle associate al progetto, con conseguente rischio per le casse pubbliche di dover far fronte agli ingenti costi previsti dal contratto di concessione;
   dalla relazione della Corte dei conti, emergono delle irregolarità in materia di rendicontazione segnalate dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Venezia;
   aggiunge la Corte: il fatto che il concessionario privato non abbia sottoscritto la sua quota di finanziamento «ha prodotto conseguenze rilevanti, quali l'utilizzo di risorse pubbliche per l'avvio dell'opera, senza le quali non si sarebbe giunti all'attuale stato di avanzamento» –:
   se, alla luce delle considerazioni sopra esposte e delle funzioni di verifica e sorveglianza sulla strada Pedemontana attribuite al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la progettazione dell'opera risulti compatibile con quanto disposto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e se non si intenda promuovere una revisione del progetto;
   se, considerati i recenti rilievi della Corte dei Conti da cui emerge l'assenza di un'efficiente programmazione e l'incerta sostenibilità finanziaria dell'opera, tenuto conto del rischio che gli insufficienti flussi di cassa generati possano produrre ulteriori esborsi pubblici, non si intenda, fare chiarezza sulla convenzione economico-finanziaria la relativa all'opera e sue misure da adottarsi per porre termine all'inadempimento contrattuale del contraente generale riguardante il closing finanziario, al fine di scongiurare il rischio che ulteriori oneri finiscano a carico dei soggetti pubblici;
   sulla base di quali presupposti giuridici sia possibile autorizzare la continuazione dei lavori per la Pedemontana veneta, in assenza del closing finanziario dell'opera da parte del concessionario e quindi della garanzia di proseguimenti dell'opera stessa, e se non si intenda promuovere una nuova indagine sull'effettivo rapporto costi-benefici per la collettività, alla luce delle mutate previsioni di traffico per la strada Pedemontana.
(2-01557) «Spessotto, Da Villa, D'Incà, Brugnerotto».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

partenariato pubblico-privato

clausola contrattuale

concessione di servizi